IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 19 maggio 2015 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
CAPO I
PRINCIPI
Art. 1
Oggetto e Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce i termini di conclusione
dei procedimenti di competenza della Giunta regionale, aventi rilevanza esterna,
avviati d’ufficio o su iniziativa di parte e non disciplinati da speciali
disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento, limitatamente
all’esercizio delle funzioni amministrative e degli incarichi conferiti, si
applica altresì agli enti pubblici e privati, comunque costituiti, sui quali la
Regione Puglia esercita poteri di indirizzo e controllo, ivi inclusi - a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo - enti, aziende, società, agenzie,
istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati e/o vigilati
e/o partecipati dalla Regione nonché dei concessionari di servizi pubblici
regionali.
3. Nella tabella “A”, parte integrante del presente
regolamento, sono espressamente indicati i termini di conclusione dei
procedimenti regionali in essa individuati.
4. Il termine massimo per la
conclusione dei procedimenti non espressamente indicati nella tabella “A” di cui
al precedente comma e non disciplinati da specifiche disposizioni di legge
statali o regionali, è quello fissato dalla legge statale sul procedimento
amministrativo.
5. Il termine previsto per la conclusione di ciascun
procedimento si applica anche alle eventuali procedure di secondo grado di cui
all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.
Art. 2
Principi generali e finalità
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina
il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali,
all’ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi
dell’azione amministrativa, così come definite dalla Legge n. 241 del 1990 e
s.m.i., ove siano espressione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui
all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Per il raggiungimento
del miglior risultato, in termini di economicità, di efficacia, di imparzialità,
di pubblicità e trasparenza, la Regione si avvale degli istituti più idonei tra
quelli previsti dall’ordinamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal
presente regolamento e salvo che la legge disponga diversamente, in tutti i casi
per i quali non è necessario adottare atti di natura autoritativa,
l’Amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato.
3. Il procedimento non può essere aggravato se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
4. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, la Regione
incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, con le altre
amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) procedimento amministrativo: il complesso di atti e
operazioni, tra loro funzionalmente coordinati e collegati, preordinati
all’adozione di un atto o di un provvedimento amministrativo
dell’Amministrazione nel perseguimento di pubblici interessi;
b)
istruttoria: la fase del procedimento finalizzata ad acquisire ogni elemento
utile alla decisione dell’amministrazione;
c) provvedimento
amministrativo: l’atto conclusivo del procedimento amministrativo,
esplicitante la decisione dell’amministrazione;
d) interruzione dei
termini: l’azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da leggi e
regolamenti; venuta meno la causa interruttiva, i termini ricominciano a
decorrere ab initio;
e) sospensione dei termini: il blocco temporaneo
della decorrenza dei termini che il responsabile del procedimento può disporre
nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento; venuta meno la causa
sospensiva, i termini ricominciano a decorrere a partire dal momento della
sospensione;
f) responsabile del procedimento: il dirigente di ciascuna
unità organizzativa cui spetta la gestione dell’iter procedimentale in base
alla propria competenza per materia, o altro dipendente da questi designato;
g) Amministrazione: la Regione Puglia, gli enti, le aziende, le società,
le agenzie, le istituzioni, i consorzi e gli organismi comunque denominati,
controllati, vigilati e partecipati dalla Regione e i concessionari di servizi
pubblici regionali.
CAPO II
TEMPI E MODI DEL PROCEDIMENTO
Art. 4
Decorrenza del termine procedimentale
1. L’avvio del procedimento può essere ad istanza di parte o
d’ufficio.
2. Qualora leggi o regolamenti prevedano che l’avvio
dell’iter procedimentale debba conseguire ad una richiesta dell’interessato,
comunque denominata, prefigurando il correlativo obbligo di provvedere in capo
all’Amministrazione, il procedimento è ad istanza di parte ed il termine per la
conclusione decorre dalla data di ricevimento dell’istanza, attestata dal
sistema di protocollo.
3. Qualora l’Amministrazione sia tenuta per legge
o regolamento ad avviare l’iter procedimentale, ancorché ciò avvenga in
concomitanza o a seguito di una istanza di parte che non comporta obbligo a
provvedere, o di atti di rimostranza o segnalazioni, il procedimento è attivato
d’ufficio e il termine di conclusione decorre dalla data in cui il responsabile
del procedimento abbia notizia formale, attestata dal sistema protocollo, del
fatto o atto da cui sorge l’obbligo di provvedere. I termini di conclusione dei
procedimenti il cui avvio sia subordinato ad una scelta discrezionale
dell’Amministrazione, come quelli ex art. 21 nonies l. n. 241/1990, decorrono
dall’adozione di tale scelta.
4. I dipendenti dell’Amministrazione sono
tenuti a trasmettere immediatamente le segnalazioni, le dichiarazioni, le
domande pervenute alla loro casella di posta elettronica o al loro fax. Anche in
tal caso le istanze, dichiarazioni, segnalazioni s’intendono ricevute all’atto
della protocollazione.
5. Il sistema di protocollo provvede, di norma,
ad effettuare la protocollazione in giornata con ogni urgenza.
6. Nei
procedimenti conseguenti alla pubblicazione di bandi, avvisi o atti
assimilabili, salvo diversa disposizione, il termine del procedimento decorre
dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle istanze,
in essi indicata.
7. I bandi, avvisi o atti assimilabili, possono
specificare il termine, trascorso il quale, le domande non vengono prese in
considerazione, nonché le diverse modalità di presentazione delle stesse.
8. L’ufficio incompetente per l’istruttoria cui venga erroneamente
indirizzata l’istanza, la dichiarazione o la segnalazione, provvede ad inviarla
immediatamente alla struttura competente; in tal caso il termine di conclusione
del procedimento decorre dal momento in cui la domanda perviene a quest’ultima.
Art. 5
Interruzione
1. A fini di economia procedimentale, il responsabile del
procedimento, fatte salve le ipotesi di cui al successivo art. 7 comma 2,
qualora la domanda, la dichiarazione o l’istanza, presentino irregolarità
sostanziali o siano carenti di uno o più degli elementi prescritti tali da non
precludere la riproposizione della stessa, interrompe entro quindici giorni
dalla sua presentazione i termini del procedimento comunicando le cause di
incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione
eventualmente richiesta.
2. L’interruzione del procedimento comporta: a)
il riavvio del procedimento a decorrere dalla ricezione della documentazione
integrativa; b) l’archiviazione del procedimento, quando nel termine stabilito
dall’Amministrazione non siano presentati gli elementi richiesti.
Art. 6
Sospensione
1. Al di fuori dell’ipotesi di necessaria acquisizione di
valutazioni tecniche, per le quali si rinvia alla specifica disciplina di cui
all’art. 17 della l. n. 241 del 1990 e s.m.i., il termine di conclusione del
procedimento può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo
massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art.
14, comma 2, della Legge n. 241 del 1990 in tema di conferenza dei servizi
obbligatoria.
3. L’Amministrazione trasmette agli interessati una
motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini
per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.
Art. 7
Conclusione e chiusura
1. Ogni procedimento deve concludersi con l’adozione di un
provvedimento espresso, congruamente motivato; la motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. Se ravvisa la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda
l’Amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto
in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
3. Il
provvedimento deve essere assunto nel rispetto dei termini di conclusione del
procedimento.
4. Qualora ricorra la sopravvenienza di disposizioni
normative, anche di contenimento della spesa pubblica, il responsabile del
procedimento ètenuto a concludere il procedimento tenendo conto delle
disposizioni nel frattempo intervenute.
5. Il procedimento amministrativo si intende concluso:
a) per i procedimenti nei quali vi sia la necessità di un
provvedimento espresso, con l’adozione del provvedimento stesso;
b) per i
procedimenti con dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso, da
quando decorre il termine che consente di esercitare o dare avvio
all’attività.
6. Il responsabile provvede all’archiviazione del procedimento
quando:
a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e
l’interessato non abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale
richiesta nei termini stabiliti;
b) il procedimento sia stato oggetto di
rinuncia da parte dell’interessato;
7. Nel computo dei termini di conclusione non sono compresi
i tempi eventualmente occorrenti per l’esecutorietà dell’atto; la notifica del
provvedimento viene avviata immediatamente e comunque non oltre tre giorni
lavorativi dall’adozione dell’atto o dall’esecutività del provvedimento fatto.
8. L’Amministrazione comunica agli interessati l’adozione del
provvedimento finale; nella comunicazione devono essere indicati l’autorità cui
è possibile ricorrere e il termine per presentare ricorso.
Art. 8
Ritardo nella conclusione
1. L’Amministrazione ha l’obbligo di emanare il
provvedimento anche quando siano scaduti i termini di cui all’art. 1.
2.
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
3. In ipotesi di inerzia protratta del responsabile del
procedimento che non sia investito della potestà decisionale, il Dirigente
competente revoca l’assegnazione del procedimento, avocandolo a sé o
assegnandolo ad altra unità. In ipotesi di inerzia del Dirigente competente,
provvede il Dirigente investito del potere sostitutivo, ovvero: in luogo del
Dirigente di ufficio provvede il Dirigente del servizio, in luogo di
quest’ultimo provvede il Direttore dell’Area; in ipotesi di inerzia di questi
provvede il Dirigente individuato dal Responsabile della Prevenzione e della
Corruzione.
4. Il sito istituzionale dell’Amministrazione specifica, per
ciascun procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo a cui
l’interessato può rivolgersi affinché, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario.
5. I Dirigenti di
servizio, i Direttori di Area e la Conferenza di Direzione con cadenza
semestrale, comunicano alla Giunta Regionale ed al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, i procedimenti per i quali non è stato rispettato
il termine di conclusione previsto, suddivisi per tipologia e strutture
amministrative competenti.
6. Nei provvedimenti adottati in ritardo, su
istanza di parte, sono espressamente indicati il termine previsto nella tabella
“A” (1) allegata al presente regolamento e quello
effettivamente impiegato.
(1) Vedi allegato
Art. 9
Conseguenze per il ritardo
1. L’Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi
pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad
istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha
diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le
modalità stabilite dalla legge o da un regolamento emanato ai sensi dell’art.
17, comma 2, Legge n. 400 del 1988. In tal caso le somme corrisposte o da
corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
3. Il procedimento finalizzato alla corresponsione
dell’indennizzo dovrà essere preceduto dall’attivazione del potere sostitutivo
la cui istanza dovrà essere presentata dall’interessato nel termine perentorio
di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si
sarebbe dovuto concludere.
Art. 10
Uso della telematica
1. Le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da
presentarsi all’Amministrazione, possono essere inoltrate anche in via
telematica, con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) o
altri strumenti che garantiscano l’identificabilitàdell’autore, l’integrità e
l’immodificabilità del documento, in conformità con il D.lgs. n. 82/2005.
2. L’Amministrazione provvede alla gestione informatica dei documenti ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), del D.lgs. n. 82/2005, nel rispetto
della disciplina vigente in tema di trattamento dei dati personali.
Art. 11
Atti generali e partecipazione attiva
1. In relazione ai procedimenti amministrativi volti
all’emanazione di atti generali, di pianificazione e di programmazione, la
regione favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati attivando
adeguate modalità di informazione e partecipazione attiva attraverso il sito
istituzionale, mediante modalità telematiche che consentano la formulazione di
proposte da parte dei predetti soggetti.
2. In riferimento ai
procedimenti di cui al comma 1, l’Amministrazione definisce le concrete modalità
di partecipazione, anche individuando percorsi a carattere sperimentale basati
sulle tecnologie digitali (es. consultazioni o forum on line sul sito
dell’Amministrazione), in modo che risulti sempre garantita ai cittadini la
possibilità di contribuire alla definizione delle scelte attraverso la
formulazione di osservazioni e proposte.
3. L’Amministrazione prende in considerazione le osservazioni e
proposte dei cittadini, recependone il contenuto o motivando sinteticamente
sulle ragioni di massima che non ne rendono possibile od opportuno
l’accoglimento.
CAPO III
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 12
Individuazione del responsabile del procedimento
1. Il Dirigente è responsabile di tutti i procedimenti che
afferiscono alla propria struttura organizzativa individuata in base al vigente
Regolamento di organizzazione.
2. Il Dirigente, responsabile del
procedimento, può assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura di
appartenenza, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, l’adozione del
provvedimento finale; in mancanza di tale assegnazione, la responsabilità del
procedimento rimane incardinata in capo al Dirigente.
3. Nei
procedimenti costituiti da più fasi, il responsabile della fase iniziale è,
salva diversa disposizione, responsabile dell’intero procedimento, fatta salva,
comunque, la possibilità di imputare le conseguenze di eventuali ritardi,
inadempimenti od omissioni ai responsabili delle singole fasi.
4.
Attraverso idonei strumenti di informazione, devono essere resi pubblici i
nominativi dei responsabili dei vari procedimenti, una volta individuati secondo
le modalità di cui ai commi precedenti.
5. Tutti gli uffici che
intervengono nell’istruttoria di un procedimento sono tenuti a garantire al
responsabile del procedimento la massima collaborazione ai fini di un
tempestivo, efficace e completo espletamento dell’istruttoria e conclusione del
procedimento entro il termine previsto.
6. Spetta al Dirigente del
Servizio a cui afferisce la struttura organizzativa responsabile risolvere
eventuali conflitti di competenza e/o di interessi insorti durante il
procedimento. In caso di conflitto di competenze tra Dirigenti di Servizio, la
decisione compete al Direttore di Area; in ipotesi di conflitti tra Aree decide
la Conferenza dei Direttori di Area. Quanto ad eventuali conflitti di interesse,
si rinvia alle previsioni dettate in materia dal Codice di Comportamento.
Art. 13
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento coordina l’istruttoria
e compie con la massima diligenza ogni atto utile per il sollecito e regolare
svolgimento del procedimento, utilizzando, ove possibile, gli istituti di
semplificazione amministrativa; in particolare, esercita le funzioni previste
dall’art. 6 della l. n. 241/1990, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché tutte le altre
funzioni previste dal presente regolamento e da eventuali disposizioni di
servizio all’uopo impartite. Per quanto riguarda gli accordi di cui all’art. 11
della l. n. 241/1990, da stipulare con i destinatari del provvedimento e con gli
interessati, il responsabile procede autonomamente alla definizione degli stessi
ove sia competente all’adozione del provvedimento finale, ovvero propone
l’approvazione dell’accordo all’organo competente per l’adozione del
provvedimento finale.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile avvia l’istruttoria seguendo l’ordine cronologico di
presentazione/arrivo delle domande, salvo i casi di urgenza documentati
dall’interessato ovvero motivate ragioni inerenti l’organizzazione dell’ufficio
che siano stati preventivamente autorizzati dal Dirigente della struttura
organizzativa cui fa capo il procedimento.
3. Il responsabile del
procedimento può invitare presso il suo ufficio i soggetti di cui all’art. 7 -
comma 1 della l. n. 241/1990, al fine di acquisire chiarimenti ed informazioni
utili al perfezionamento dell’istruttoria; del colloquio è redatto, di norma,
sommario verbale del quale deve essere fatta menzione nel provvedimento finale.
4. Gli atti e la documentazione relativi ad ogni procedimento
amministrativo, sino alla conclusione dell’istruttoria, devono essere ordinati
in fascicoli da custodire presso la struttura organizzativa cui fa capo il
procedimento e corredati di una scheda di controllo.
5. Nei procedimenti
che interessano più uffici dell’Amministrazione procedente o altre pubbliche
amministrazioni, il responsabile del procedimento segue l’andamento degli stessi
anche per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso
all’azione amministrativa; qualora sia necessario, sollecita la conclusione
delle suddette fasi, suggerendo altresì soluzioni, come accordi tra
amministrazioni, idonee a garantire in ogni caso la conclusione del
procedimento.
6. È compito del responsabile del procedimento, su
richiesta dell’interessato, fornire le informazioni relative allo stato di
svolgimento del procedimento.
7. Il responsabile del procedimento, che
non sia competente per l’adozione del provvedimento finale, formula al Dirigente
competente una proposta di provvedimento finale sulla base delle risultanze
dell’istruttoria.
8. Qualora il Dirigente competente per l’adozione del
provvedimento finale si discosti dalle risultanze dell’istruttoria, deve darne
adeguata motivazione nel provvedimento finale.
Art. 14
Compiti del responsabile di struttura
1. Il Dirigente, responsabile della struttura competente
cui fa capo l’unità operativa responsabile del procedimento:
a) coordina e controlla l’attività del responsabile del
procedimento;
b) verifica e sollecita il rispetto dei termini;
c)
adotta ogni accorgimento teso alla semplificazione dei procedimenti;
d)
esercita, nel caso di mancato rispetto del termine di conclusione del
procedimento, il potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà
di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un commissario;
e) esercita il
potere di avocazione qualora vi siano fondati motivi per temere il mancato
rispetto del termine di conclusione del procedimento e sussista l’obbligo
dell’Amministrazione a pronunciarsi.
2. Il responsabile di struttura, qualora lo ritenga utile o
necessario, promuove la conclusione di accordi con altre Amministrazioni per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune o
per l’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche.
3. Il responsabile
di struttura che intenda stipulare accordi sostitutivi o integrativi del
provvedimento ovvero indire una conferenza dei servizi, deve osservare le
disposizioni contenute negli articoli 11, 14 e seguenti della l. n. 241/1990.
CAPO IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Art. 15
Comunicazione d’avvio
1. Il responsabile del procedimento, ove non sussistano
ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, entro 10
giorni dall’inizio, ne comunica l’avvio ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1,
della l. n. 241/1990.
2. La comunicazione è differita qualora vi siano
improrogabili esigenze di celerità ovvero qualora si tratti di procedimenti
preordinati all’emanazione di provvedimenti di natura cautelare.
3.
Nell’ipotesi di sopralluoghi o ispezioni la comunicazione è data dall’invio
all’interessato di copia dei relativi verbali.
4. La comunicazione non è
dovuta:
a) quando nei procedimenti ad istanza di parte sia stata
rilasciata ricevuta contenente le informazioni di cui all’art. 8, comma 2,
della l. n. 241/1990;
b) nei procedimenti ad istanza di parte che si
concludano in un termine inferiore ai 30 giorni;
c) all’avvio dell’iter di
formazione di atti normativi e generali, per i quali si applicano le norme che
ne regolano la formazione.
5. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere
personale, deve contenere le indicazioni di cui all’art. 8, comma 2, della l. n.
241/1990 e deve essere effettuata preferibilmente mediante posta elettronica
certificata ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri
mezzi che ne possano assicurare il recapito in forma certa e celere, quando
l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia stato preventivamente
dichiarato.
6. Qualora, a causa dell’elevato numero dei destinatari, la
comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa, si provvede
mediante forme di pubblicità idonee quali, fra le altre, gli avvisi pubblici, i
comunicati stampa, l’inserimento nel sito web dell’Amministrazione. Il
provvedimento di deroga deve essere adeguatamente motivato.
7.
L’omissione, il ritardo e l’incompletezza di taluna delle comunicazioni
prescritte, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
Art. 16
Diritti dei partecipanti al procedimento e intervento
1. L’Amministrazione favorisce la massima partecipazione al
procedimento amministrativo dei soggetti destinatari della comunicazione di
avvio, ossia di coloro che per legge devono intervenirvi, nonché dei soggetti
per i quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale e che siano
individuati o facilmente individuabili, nonché dei soggetti individuati
nell’art. 9 - comma 1, della l. n. 241/1990.
2. I soggetti di cui al
precedente comma hanno diritto di:
a) prendere visione e accedere agli atti del procedimento,
d’intesa con il relativo responsabile, con le modalità indicate in materia
dalla normativa nazionale e regionale;
b) presentare memorie scritte,
documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il responsabile
del procedimento è tenuto a valutare, purché pertinenti.
3. L’atto di intervento, redatto in carta semplice senza alcuna
formalità e diretto al responsabile del procedimento, deve essere adeguatamente
motivato in ordine al pregiudizio temuto e presentato entro un termine pari ai
due terzi di quello fissato per la durata del procedimento.
4. Quanto
previsto dal presente articolo e dal precedente, non si applica ai procedimenti
indicati nell’art. 13 della l. n. 241/1990.
Art. 17
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all’accoglimento
della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione,
di cui al comma precedente, interrompe i termini per concludere il procedimento
che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo.
4. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è
data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Le disposizioni di cui al presente e precedente articolo non
si applicano alle procedure concorsuali, ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali.
Art. 18
Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a
norma del precedente articolo, l’Amministrazione può concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione dei predetti accordi, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali altri soggetti interessati.
3. Gli accordi di cui al presente
articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo
che la legge disponga altrimenti.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse l’Amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo
di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. La stipulazione
dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe
competente per l’adozione del provvedimento.
Art. 19
Controlli
1. Il responsabile del procedimento predispone misure
organizzative idonee ad effettuare controlli, anche a campione in misura non
inferiore al 5%, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese
nell’ambito dell’attività istruttoria.
2. I controlli sono effettuati consultando direttamente, ove
possibile in via telematica, gli archivi esistenti propri e delle
Amministrazioni pubbliche ovvero richiedendo, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da queste custoditi.
3.
Qualora vengano riscontrate irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio, il
funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia
all’interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione entro il termine stabilito, pena la chiusura del procedimento
stesso, fatta salva la responsabilità penale; in caso di dichiarazioni mendaci o
di attestazioni false, non è ammessa la sanatoria ovvero la conformazione
dell’attività e dei suoi effetti alla legge.
CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 20
Modalità di esercizio e casi di esclusione del diritto di
accesso
1. Premesse le disposizioni normative e regolamentari
nazionali in materia di accesso ai documenti amministrativi, si rinvia alla legge
regionale n. 15/2008 e relativo regolamento
di attuazione n. 20/2009, per la disciplina degli ulteriori livelli di
tutela.
CAPO VI
SEMPLIFICAZIONE
DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 21
Conferenza dei servizi infraregionale
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
vari interessi pubblici in un medesimo procedimento amministrativo ovvero si
debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati,
nell’ambito dell’Amministrazione regionale, la struttura procedente indice di
regola una conferenza di servizi. In tal caso le determinazioni adottate in sede
di conferenza di servizi fra tutte le strutture coinvolte e risultanti da
apposito verbale tengono luogo degli atti predetti.
2. Per gli effetti
di cui al comma 1, è struttura procedente quella cui compete l’adozione del
provvedimento amministrativo finale.
Art. 22
Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei
servizi
1. L’Amministrazione partecipa alla conferenza dei servizi
indetta da qualsiasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso
l’organo che, in base alle norme regionali di organizzazione, risulta competente
in materia, ovvero quello che è individuato come tale dalla Giunta regionale
nell’ambito delle direzioni responsabili.
2. Qualora l’organo competente
alla partecipazione sia la Giunta regionale, la medesima individua il soggetto
legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questi
espressa in sede di conferenza tiene luogo gli atti dell’amministrazione.
3. Nel caso in cui l’organo legittimato alla partecipazione sia, ai
sensi della legge regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare
per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero,
in caso di necessità derivante dall’impossibilità di parteciparvi, il
funzionario responsabile dell’istruttoria dell’atto. In tale secondo caso l’atto
di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere
in sede di conferenza la volontà dell’Amministrazione.
4. Ai fini della
partecipazione alla conferenza dei servizi indetta dai soggetti di cui al comma
1, l’Amministrazione può richiedere la documentazione necessaria per
l’espressione delle autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque
denominato, nonché stabilire eventuali altre modalità che consentano una
effettiva espressione, in sede di conferenza, della propria volontà. La
documentazione è trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei
tempi previsti dalla l. n. 241/1990.
5. I soggetti di cui al comma 1 che
convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione la
determinazione di conclusione della conferenza dei servizi.
6. La
mancata partecipazione alla conferenza di servizi, in assenza di apposita e
tempestiva giustificazione, ovvero la ritardata o mancata adozione della
determinazione motivata di conclusione del procedimento, costituiscono elemento
di valutazione della performance individuale, nonchédi responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
23
Modificazioni alla tabella allegata
1. Le modifiche alla tabella “A” allegata, successive
all’entrata in vigore del presente regolamento, sono disposte con Deliberazione
della Giunta regionale.
Art. 24
Disposizioni transitorie e abrogazioni - clausola di cedevolezza
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
avviati successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Ai procedimenti
in corso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad
applicarsi i termini previsti dalle precedenti disposizioni statali e regionali.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con
quelle del presente regolamento.
Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art.
44 comma 3 e dell’art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 04 giugno 2015
ALLEGATO TABELLE (2)
(2) Vedi
allegato
I N D I C E
CAPO I PRINCIPI
Articolo 1 - Oggetto ed
ambito di applicazione
Articolo 2 - Principi generali e finalità
Articolo 3 - Definizioni
CAPO II TEMPI E MODI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 4 - Decorrenza del termine procedimentale
Articolo 5 -
Interruzione
Articolo 6 - Sospensione
Articolo 7 - Conclusione e
chiusura
Articolo 8 - Ritardo nella conclusione
Articolo 9 - Conseguenze
per il ritardo
Articolo 10 - Uso della telematica
Articolo 11 - Atti
generali e partecipazione attiva
CAPO III IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Articolo 12 - Individuazione del responsabile del procedimento
Articolo 13 - Compiti del responsabile del procedimento
Articolo 14 -
Compiti del responsabile di struttura
CAPO IV PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO
Articolo 15 - Comunicazione d’avvio
Articolo 16 - Diritti
dei partecipanti al procedimento e intervento
Articolo 17 - Comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Articolo 18 - Accordi
integrativi e sostitutivi del provvedimento
Articolo 19 - Controlli
CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 20 - Modalità di
esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso
CAPO VI
SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 21 - Conferenza dei
Servizi infraregionale
Articolo 22 - Modalità di partecipazione della
Regione alla Conferenza dei Servizi
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 - Modificazioni alla tabella allegata
Articolo 24 -
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
Articolo 25 - Entrata in vigore