Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2015
Numero
15
Data
05/06/2015
Abrogato
 
Materia
Acque e acquedotti
Titolo
Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (Attuazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.).
Note
Bollettino n° 78 Supplemento pubblicato il 05-06-2015
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA

 GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1180 del 27/05/2015 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:



Art. 1

(Finalità)


Il presente regolamento, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 116 del 30.05.2008, recante norme in “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”, del Decreto Ministeriale del 29 gennaio 1992 “Aggiornamento delle norme tecniche di cui all’allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”, nonché del Decreto del Ministero della Salute del 30.05.2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attivazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”, modifica ed integra il Regolamento regionale n. 26 del 9.12.2013, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.)”.


Art. 2

(Integrazioni e modifiche dell’art. 7)


All art. 7 “Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività non pericolose”, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3 bis. “Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma 3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale, i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione - permanentemente o temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute dei bagnanti, in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale del 29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010.”

Al comma 4, le parole “dell’art. 5 del DPR 8 Giugno 1982 n. 470 e ss. mm. ed ii.” sono sostituite con le parole “dell’art. 5 del DL.gs. n. 116 del 30.05.2008”.


Art. 3

(Integrazioni e modifiche dell’art. 13)


All’art. 13 “Zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione”, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3 bis. “Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma 3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nell’Ordinanza regionale, i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione - permanentemente o temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata verificato e/o previsto - ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute dei bagnanti, in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale del 29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010.”

Al comma 4, le parole “dell’art. 5 del DPR 8 Giugno 1982 n. 470 e ss. mm. ed ii.” sono sostituite con le parole “dell’art. 5 del DL.gs. n. 116 del 30.05.2008”.


Art. 4

(Modifiche dell’art. 14)


Al comma 1, le parole “nei corsi d’acqua superficiali” sono sostituite con le parole “in acque superficiali ”.


Art. 5

(Modifiche dell’art. 19)

Al comma 2, le parole “di cui all’art. 20” sono sostituite con le parole “di cui all’art. 21”.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 04 giugno 2015