IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 08/03/2016
di approvazione definitiva del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.1.
- Oggetto
1. Al fine di favorire e promuovere la tutela delle risorse
genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale e zootecnico minacciate di
erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite nell’articolo
2 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39, di seguito ‘legge’, sono
disciplinate:
a) le finalità e gli obiettivi dei programmi di intervento di cui
all’art.
3 comma 2 della legge regionale n. 39/2013;
b) le modalità e le procedure per l’iscrizione al Registro
regionale di cui all’art.
4;
c) la composizione e i compiti della commissione
tecnico-scientifica di cui all’art.
7;
d) i criteri e modalità per l’adesione alla rete di tutela delle
risorse genetiche di cui all’art.
8;
e) il funzionamento della Banca regionale del materiale genetico
di cui all’art.
9;
f) la quantità e modalità di circolazione del materiale genetico
di cui all’art.11;
g) modalità di iscrizione nell’elenco regionale di cui all’art.
12 comma 3 e i requisiti soggettivi e oggettivi necessari all’attribuzione
della denominazione di custode e al suo mantenimento di cui all’art.12
comma 1;
h) le modalità di concessione e d’uso del contrassegno di cui
all’art.
6.
Art. 2
- Programma di intervento
1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del
presente Regolamento è approvato dalla Giunta Regionale un programma di
intervento. Il programma è aggiornato a cadenza triennale.
2. II programma di intervento di cui al precedente comma definisce
le attività di cui all’art.
3 della legge regionale n. 39/2013 e le relative risorse finanziarie
necessarie, nel quadro della norma finanziaria della Regione Puglia e
nell’ambito delle disponibilità del bilancio regionale e dei vincoli della spesa
pubblica
Art. 3
- Modalità e procedure per l’iscrizione al
Registro regionale delle risorse genetiche autoctone
1.
La Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela
dell’ambiente, di seguito ‘Regione Puglia’, tiene il Registro regionale delle
risorse genetiche autoctone di cui all’art.4
della legge regionale n. 39/2013, assicurando:
-
il rispetto dei criteri che consentono l’omogeneità e la confrontabilità con
analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale,
- la sua
pubblicizzazione, attraverso il portale istituzionale,
- il suo
periodico aggiornamento.
2. La proposta di iscrizione al Registro regionale è presentata
alla Regione Puglia da parte di enti scientifici, di enti pubblici, di
organismi, organizzazioni e associazioni, nonché di singoli cittadini e di altri
soggetti interessati. La proposta di iscrizione al Registro regionale può essere
presentata altresì dai soggetti di cui al comma
2 art. 6. L’ iscrizione al Registro regionale avviene anche su proposta
della stessa Regione Puglia.
3. La proposta, per ogni singola risorsa genetica autoctona da
iscrivere o per più risorse genetiche, è presentata mediante la domanda di
iscrizione a cui sono allegate: la documentazione storico-tecnico-scientifica,
la scheda dei descrittori, la localizzazione della zona di coltivazione
tradizionale e comprovata coltivazione, o allevamento, con continuità.
4. L’iscrizione è subordinata al parere favorevole della
Commissione tecnico-scientifica di cui all’art.
7 della legge, con particolare riferimento al rischio di erosione genetica,
alla localizzazione nell’areale tipico e all’originalità genetica ed effettiva
possibilità di recupero delle razze.
5. La Regione Puglia comunica al proponente l’esito del
procedimento entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, dando atto, in caso
di non iscrizione, delle motivazioni.
6. Ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale, un campione di
materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa genetica è messo a
disposizione dal proponente, ovvero è acquisito tramite la Banca regionale di
cui all’art.
9, seguendo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
fitosanitaria
Art. 4
- Composizione della commissione tecnico-scientifica
1. E’ istituita presso la Regione Puglia la Commissione
tecnico-scientifica per la biodiversità di cui all’art.
7 della legge regionale 39/2013. La Commissione è costituita con
Deliberazione della Giunta regionale. La Commissione resta in carica per tre
anni e i suoi componenti sono rinnovabili per un massimo di due volte.
2. La commissione è composta:
- dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
tutela dell’ambiente, che la presiede, o da un suo delegato;
- da un Dirigente della Sezione Agricoltura;
- da tre esperti del mondo scientifico e accademico regionale,
competenti in materia di risorse genetiche animali;
- da quattro esperti del mondo scientifico e accademico regionale
competenti in materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e
forestale, di cui almeno uno esperto di stato fitosanitario delle piante e uno
esperto di conservazione del materiale vegetale.
- da un esperto di agrobiodiversità;
- da un esperto di conservazione delle risorse naturali.
3. Svolge le funzioni di segretario della commissione un
funzionario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela
dell’ambiente, designato dal Direttore.
4. La commissione è validamente convocata, dal Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, se è presente la
maggioranza dei componenti. La Commissione può essere convocata in forma
ridotta, per la parte delle competenze per le risorse genetiche vegetali, ovvero
per quelle animali. I pareri della commissione sono resi a maggioranza dei
presenti.
5. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive
della commissione, in assenza di valide motivazioni, decadono dall’incarico.
6. Ai componenti della commissione è riconosciuto un rimborso
delle spese eventualmente sostenute dietro presentazione della documentazione
giustificativa.
Art. 5
- Compiti della Commissione tecnico- scientifica
1. La Commissione di cui all’art.
4 svolge i seguenti compiti:
a) esprime il parere per l’iscrizione e la cancellazione dal
Registro regionale delle risorse genetiche autoctone di cui all’art.
4 della legge regionale n. 39/2013;
b) definisce e aggiorna i criteri, i caratteri e le modalità per
l’individuazione delle risorse genetiche autoctone, nonché valuta l’eventuale
rischio di estinzione o elevata erosione genetica, in coerenza con quanto
definito dalle Linee guida nazionali per la conservazione e valorizzazione della
biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agricolo;
c) propone le modalità di conservazione in situ, on farm ed ex
situ delle risorse genetiche autoctone, in coerenza con le Linee Guida
Nazionali;
d) propone criteri e metodi per la produzione, la riproduzione, la
circolazione - ai sensi dell’articolo
11, comma 1 della legge regionale n. 39/2913 - e la messa a disposizione, in
ambito locale, di materiale riproduttivo vegetale e animale relativo alle
risorse genetiche autoctone e individua le relative misure per il risanamento e
per la protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
e) definisce i criteri per l’assenso o per il diniego all’accesso
al materiale genetico conservato presso la Banca regionale di cui all’art.
7;
f) valuta il dossier per la .registrazione delle varietà da
conservazione. o amatoriali ai Cataloghi previsti dalla normativa comunitaria e
nazionale.
Art. 6
- Criteri e modalità di adesione alla Rete di tutela delle
risorse genetiche
1. È istituita presso la Regione Puglia la Rete di tutela
delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico
di cui all'art
8 della legge regionale n. 39/2013.
2. Della Rete fanno parte di diritto i coltivatori e gli
allevatori custodi iscritti nell’elenco regionale di cui all’art.
12, comma 3 della legge regionale n. 39/2013 e la Banca regionale del
materiale genetico; possono aderire, altresì, enti pubblici o soggetti privati,
in forma singola o associata, aventi sede legale o residenza nel territorio
della regione Puglia.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 devono essere
proprietari, possessori o detentori di risorse genetiche autoctone pugliesi,
ovvero devono aver svolto ruoli di responsabilità in progetti finalizzati al
recupero, allo scambio, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse
genetiche iscritte al Registro.
4. I soggetti interessati all’adesione alla Rete presentano
domanda al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente,
sulla base del modello predisposto dalla stessa. Gli aderenti alla Rete svolgono
le attività e sono soggetti agli obblighi di cui all’art.
8 della legge regionale n. 39/2013.
5. Le attività della Rete sono previste dai programmi di
intervento di cui all’art.
3 comma 2 della legge regionale n. 39/2013.
Art. 7
- Banca regionale del materiale genetico
1. La Banca regionale del materiale genetico è articolata
nelle sezioni: frutticoltura, colture erbacee, colture orticole, vite, olivo,
specie forestali e zootecnia, sotto il coordinamento del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente.
2. Al fine di assicurare la gestione della Banca per tutte le
attività finalizzate alla conservazione ex situ delle risorse genetiche
di cui all’art.
9, comma 1 della legge regionale n. 39/2013 la Regione Puglia attiva accordi
o altre forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati, di comprovata
esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative,
individuati tenuto conto dei seguenti criteri:
a) possesso di specifica esperienza e capacità professionale,
comprovata da iniziative, progetti e pubblicazioni scientifiche in materia di
conservazione ex situ di materiale genetico;
b) disponibilità di strutture tecnico-organizzative idonee a
consentire la conservazione del materiale genetico.
3. Con gli accordi e le forme di cooperazione di cui al comma 2,
sono sempre disciplinate: le modalità di acquisizione del primo deposito del
materiale genetico e modalità di recupero dello stesso; l’ubicazione dei campi
di conservazione; la messa in sicurezza in ambiente protetto e la custodia del
materiale genetico acquisito nel rispetto delle prescrizioni tecniche di
conservazione; l’obbligo di attivare le procedure di rinnovo del materiale
genetico depositato o di ripristino, ove possibile, dell’originaria quantità;
l’obbligo di immediata informativa alla Regione Puglia in caso di deperimento,
anche accidentale, del materiale genetico conservato; l’impegno a detenere il
materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a
rispettare le procedure di cui all’articolo 8 per l’effettuazione di studi o di
ricerche; l’impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul
materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
l’obbligo di tenere e rendere disponibile alla Regione Puglia un elenco
indicizzato del materiale depositato, comprensivo dell’indicazione di quantità,
stato di conservazione e successive reintegrazioni.
4. II Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela
dell’ambiente della Regione Puglia informa tempestivamente la Giunta regionale
della perdita o del deperimento del materiale genetico conservato presso le
sezioni della Banca regionale del materiale genetico, riportandone le
motivazioni.
Art. 8
- Deposito del materiale genetico
1. II materiale genetico corrispondente alla risorsa iscritta
al Registro regionale viene depositato dal richiedente presso la Banca regionale
di cui all’art. 7.
2. Per garantire la massima protezione da eventi che possano
pregiudicare la conservazione del materiale genetico, la Regione Puglia
provvede, ove possibile, al deposito di detto materiale presso più siti di
ciascuna sezione di cui è costituita la Banca.
3. Per ciascun deposito presso la Banca regionale del materiale
genetico la Regione Puglia rilascia ricevuta al proprietario.
4. La Regione Puglia tiene un registro di tutti i depositi
effettuati presso le sezioni della Banca.
Art. 9
- Accesso al materiale genetico
1. L’accesso al materiale genetico conservato presso ogni
singola sezione può essere consentito per scopi di studio e di ricerca.
2. L’accesso è consentito previa domanda, indirizzata al
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente della Regione
Puglia, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell’accesso, ed è
subordinato alla sottoscrizione di un accordo relativo ai limiti di
utilizzazione del materiale genetico, tenuto conto di quanto previsto dal
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e
l’agricoltura adottato dalla Food and Agricolture Organization (FAO) il 3
Novembre 2001 e successivi atti internazionali e norme nazionali in materia.
3. La Regione Puglia comunica al richiedente e alla Banca di cui
all’art. 7 l’assenso o il diniego motivato all’accesso, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 10
- Circolazione di materiale genetico di riproduzione e
propagazione
1. Gli aderenti alla Rete di cui all’art. 6, previa comunicazione
alla Regione Puglia, possono scambiare fra loro senza scopo di lucro,
nell’ambito individuato ai sensi dell’articolo
11, comma 1, della legge regionale 39/2013, materiale genetico delle risorse
iscritte nel registro regionale necessario al recupero al mantenimento e alla
riproduzione, nel rispetto del limite fissato ai sensi del comma 1 del
precedente articolo.
2. II limite di cui al precedente comma non si applica alle
varietà iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione. Per tali
varietà è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di
sementi o di materiali di propagazione prodotti in azienda, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Commissione
tecnico-scientifica stabilisce per ciascuna risorsa genetica iscritta al
Registro le modiche quantità di materiale genetico oggetto di riproduzione e di
propagazione. 4. In nessun caso, ad esclusione delle varietà iscritte nel
Registro nazionale di cui al comma 2, gli scambi possono concretizzarsi in
attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria e
nazionale in materia.
Art. 11
- Elenco dei coltivatori e allevatori custodi
1. Possono chiedere l’iscrizione all’elenco dei coltivatori e
allevatori custodi per lo svolgimento delle attività descritte all’art
12 della legge regionale 39/2013, soggetti privati, in forma singola o
associata, proprietari di aziende agricole, zootecniche o forestali, o che ne
siano detentori sulla base di titolo valido alla data della richiesta, ubicate
nel territorio regionale.
2. I custodi sono tenuti alla conservazione in situ e/o on farm
della risorsa genetica nel rispetto delle norme che regolano la buona pratica
agricola e il benessere animale. Per le specie animali è necessaria la
disponibilità di idonee strutture di allevamento.
3. L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso di specifica
esperienza o capacità professionale maturate nella coltivazione e/o riproduzione
delle risorse genetiche autoctone, e in particolare:
- nell’esercizio dell’attività agricola e nella gestione delle
aree forestali;
- nell’autoriproduzione delle sementi e moltiplicazione delle
specie arboree e forestali;
- nell’esercizio dell’attività zootecnica, allevamento di specie e
razze autoctone di interesse zootecnico locale.
4. L’esperienza o capacità professionale di cui al comma 3 sono
attestate dal possesso:
- della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), e),
f), g), I), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
- di laurea magistrale in scienze agrarie o equipollente, come
disciplinata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nelle categorie
LM 42, 69, 73 e 86, ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti
ordinamenti didattici;
- di diploma di laurea nella classe L20 e L40, come disciplinato
nel decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- di diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.
Sono altresì attestate da una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio in cui si dichiari di aver svolto da almeno cinque anni attività in uno
o più degli ambiti indicati al comma 3, o aver contribuito alla riscoperta e/o
conservazione di razze o varietà locali, da specificare.
Art. 12
- Modalità di iscrizione all’elenco dei coltivatori e allevatori
custodi
1. Per l’iscrizione all’elenco dei coltivatori e allevatori
custodi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 presentano
domanda alla Regione Puglia, redatta sul modello predisposto dalla stessa,
corredata dei seguenti elementi:
- dati anagrafici del richiedente;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di uno
dei titoli di studio di cui all’ articolo 10, comma 4, lettere a), b), c), o
dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
d), o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’ articolo 10, comma
3, lettera e);
- copia dell’atto attestante la proprietà o il possesso delle
aziende di cui al comma 1 art. 11, con indicazione degli identificativi
catastali e del codice aziendale;
- indicazione della o delle specie per le quali il richiedente
presenta domanda per la conservazione in situ o on farm e della o delle varietà
oggetto della conservazione.
2. Con riferimento alle specie animali la domanda contiene, oltre
a quanto previsto dal comma 1, l’indicazione del codice di iscrizione
dell’allevamento rilasciato dalla competente azienda ASL; 3. Entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda la Regione Puglia comunica per iscritto al
richiedente l’esito, specificando i motivi dell’eventuale diniego.
Art. 13
- Contributo ai coltivatori e allevatori custodi.
1. All’onere finanziario per assicurare il contributo da
destinare ai coltivatori e allevatori custodi per lo svolgimento delle attività
descritte al’ art
12 della legge regionale 39/2013 si provvede come indicato al comma 4
dell’art. 15 della legge regionale.
Art. 14
- Criteri per il conferimento di incarico per specifiche
esigenze di conservazione
1. Per specifiche esigenze di conservazione la Regione Puglia
può conferire apposito incarico ad uno o più coltivatori o allevatori custodi
iscritti nell’elenco di cui all’art. 11.
2. La Regione Puglia individua il coltivatore o allevatore custode
per le finalità di cui al precedente comma, tra coloro: che svolgono la propria
attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell›area di origine della
risorsa genetica; che abbiano contribuito alla conservazione/allevamento della
risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione.
Nello svolgimento dell’incarico il custode:
- si attiene alle prescrizioni impartite dalla Regione Puglia
sulla base delle indicazioni tecniche espresse dalla Commissione tecnico
scientifica;
- comunica alla Regione Puglia ogni variazione intervenuta nella
titolarità del terreno e/o delle strutture dell’allevamento.
Art. 14 bis
- Convenzioni con i coltivatori e allevatori custodi
1. Per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art 13 sono
stipulate apposite convenzioni.
2. Le convenzioni disciplinano: la durata e le modalità di
svolgimento dell’incarico; l’indicazione delle risorse genetiche oggetto
dell’incarico; le prescrizioni tecniche di conservazione; l’obbligo di
informativa in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico
conservato e di ogni mutamento del titolo di proprietà o possesso dell’azienda;
l’impegno a richiedere l’autorizzazione alla Regione Puglia ogni attività
connessa alla conservazione, cessione, riproduzione e registrazione delle
risorse genetiche oggetto dell’incarico; la disciplina dei diritti di proprietà
intellettuale sul materiale genetico oggetto dell’incarico o su quello derivato
da esso; le condizioni di accesso ai luoghi in cui il coltivatore custode svolge
l’incarico.
Art. 15
- contrassegno regionale
1. II contrassegno regionale, previsto dall’art
6 della legge regionale n. 39/2013, è apposto sui prodotti ottenuti da razze
e da varietà locali iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3.
2. II contrassegno è costituito dalla dicitura: “Ottenuto da
risorse genetiche autoctone — Regione Puglia — L.R.
n. 39/2013” e possiede le caratteristiche grafiche realizzate dalla Regione
Puglia.
3. II contrassegno è concesso ai coltivatori o allevatori custodi
iscritti nell’elenco di cui all’art. 11 che ne facciano richiesta e che
producano e/o trasformino, direttamente in azienda, prodotti delle risorse
genetiche autoctone iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3 e da esse
coltivate on farm. 4.
4. I coltivatori o allevatori custodi che intendono ottenere la
concessione in uso del contrassegno presentano domanda alla Regione Puglia,
corredata delle seguenti informazioni:
- identificativi dell’azienda;
- indicazione delle razze o varietà locali iscritte nel registro
regionale di cui all’art. 3 per i cui prodotti si chiede la concessione del
contrassegno;
- indicazione della dichiarazione di conformità o meno
dell’azienda al metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n.
834/2007, e/o al sistema di qualità “Prodotti di Qualità Puglia”;
- indicazione dell’eventuale inserimento del prodotto o meno
nell’elenco nazionale e regionale dei prodotti tradizionali, ai sensi del D. M.
8 settembre 1999, n. 350.
5. La concessione in uso del contrassegno, il diniego o la revoca,
sono disposte con provvedimento del dirigente della Sezione Agricoltura.
6. L’utilizzo del contrassegno è concesso per i prodotti
confezionati. Esso è consentito per i prodotti sfusi solo nell’esercizio
dell’attività di vendita di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).
Art. 16
- Disposizioni transitorie
1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del Programma di
intervento di cui all’art. 2. Si provvede come previsto dall’art.
15 della legge regionale n. 39/2013.
II presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 22 MAR. 2016