Art. 1
Consiglio sanitario regionale
1. II Consiglio sanitario regionale (Csr) è un organismo tecnico
consultivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. L’istituzione di tale organismo nasce dalla volontà della
Regione di coinvolgere tutte quelle figure professionali e tecniche del servizio
sanitario regionale, quali interlocutori qualificati, nelle procedure
decisionali al fine di contribuire ad assicurare scelte responsabili e
consapevoli di promozione e tutela della salute.
Art. 2
Compiti e Funzioni
1. Il Csr svolge le seguenti funzioni:
a) fornire pareri sugli effetti e sui risultati prodotti dalle
deliberazioni di Giunta e dalle leggi regionali in materia di tutela della
salute, contribuendo all’innovazione e allo sviluppo della qualità dei servizi
sanitari e socio-sanitari;
b) svolgere attività di valutazione delle qualità dei percorsi
formativi relativi alle figure professionali che intervengono nelle attività
sanitarie e socio-sanitarie;
c) elaborare linee-guida e pareri sugli aspetti di carattere
strettamente tecnico-scientifico sulle attività sanitarie;
d) fungere da osservatorio sulle attività di ricerca
medico-scientifica condotte nella regione Puglia.
Art. 3
Organi
1. Sono organi del Consiglio sanitario regionale:
a) il Presidente;
[b) due vice Presidenti, di cui uno vicario;]
(1)
c) l’Ufficio di Presidenza;
d) l’Assemblea.
(1) Lettera abrogata dalla l.r.
17/2018. art. 1,
comma 1.
Art. 4
Il Presidente
1. II Consiglio sanitario regionale è presieduto dall’Assessore
regionale competente o suo delegato, che svolge i seguenti compiti:
a) convoca e presiede l’Assemblea del Csr;
b) presiede l’Ufficio di Presidenza;
c) propone all’Ufficio di Presidenza il programma di attività e
l’ordine del giorno dei lavori;
d) sovrintende all’attuazione dei programmi di attività del
Csr;
e) presenta annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta
regionale la relazione sull’attività del Csr;
f) propone al Csr il regolamento interno.
1 bis. In caso di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue
funzioni dal vice Presidente vicario di cui all’articolo 6, nella persona del
Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), designato dal
coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO, appositamente
convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione.”. 1 bis. In caso
di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente
vicario di cui all’articolo 6, nella persona del Presidente dell’Ordine dei
medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), designato dal coordinamento regionale
dei Presidenti provinciali di OMCeO, appositamente convocato dal Presidente
dell’Ordine del capoluogo di regione. (2)
(2) Comma aggiunto dalla l.r.
17/2018. art. 2, comma 1.
Art. 5
II vice Presidente vicario (3)
[1. II vice Presidente vicario del Consiglio sanitario
regionale è il Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO)
designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO
appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di
regione.
2. II vice Presidente vicario, appositamente delegato dal
Presidente, oltre a svolgere le funzioni di cui all’articolo 4, deve:
a) sostituire il Presidente nelle sue funzioni;
b) coordinare, l’attività istruttoria di atti e provvedimenti
in ragione dell’area professionale interessata.]
(3) Articolo abrogato dalla l.r.
17/2018. art. 3, comma 1.
Art. 6
Ufficio di Presidenza
1. L’Ufficio di Presidenza nominato dal Presidente della Giunta
regionale (4) è composto:
a) dal Presidente del Csr;
b) dai due vice Presidenti, di cui uno vicario designato dal
coordinamento regionale dei Presidenti provinciali dell’Ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri (OMCeO), appositamente convocato dal Presidente
dell’Ordine del capoluogo di regione, e l’altro vice Presidente eletto dai
componenti dell’Ufficio di Presidenza con voto segreto. In caso di parità di
voti viene designato il candidato più anziano di età; (5)
c) da tre componenti in rappresentanza degli ordini dei
farmacisti, veterinari, psicologi; da quattro componenti delle seguenti aree:
uno per le Professioni sanitarie (PPSS) infermieristiche e ostetriche; uno per
le PPSS di area riabilitativa; uno per le PPSS di area tecnico-sanitaria; uno
per quelle di area della prevenzione, (decreto Ministero della sanità 29 marzo
2001 recante “Definizione delle figure professionali di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni”, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e
4 della legge 10 agosto 2000, n. 251), designati da ordini, collegi e
associazioni rappresentative riconosciute dal Ministero della salute. Gli organi
di rappresentanza che non risultano organizzati a livello regionale individuano
il loro componente attraverso procedure condivise;
d) dai presidi di facoltà di medicina e chirurgia delle università
della regione;
e) da due componenti designati dai componenti dell’Assemblea, di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera f).
2. L’Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:
a) propone all’Assemblea il programma di attività annuale e
pluriennale del Csr;
b) determina l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea;
c) costituisce i gruppi di lavoro e propone all’Assemblea le
commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;
d) designa gli esperti regionali o extraregionali chiamati a
collaborare con le commissioni di cui alla lettera c), assegnando alle medesime
l’esame dei provvedimenti;
e) decide in ordine ai pareri da sottoporre all’esame
dell’Assemblea.
(4) Alinea aggiunto dalla
l.r.
17/2018. art. 4, comma 1, lett. a).
(5) Parole aggiunte dalla l.r.
17/2018. art. 4, comma 1, lett. b).
Art. 7
Assemblea — [Composizione] (6)
1. L’Assemblea del Consiglio sanitario regionale nominata dal
Presidente della Giunta (7) è composta:
a) dall’Ufficio di Presidenza;
b) dai Presidenti degli OMCeO e dai Presidenti degli Ordini
infermieristici e degli assistenti sociali di Puglia (8) di Puglia;
c) da nove medici, di cui cinque operanti nella medicina
territoriale (uno di medicina generale, uno di pediatria di libera scelta, uno
della medicina preventiva, uno di organizzazione sanitaria distrettuale e uno di
medicina specialistica ambulatoriale) e quattro di medicina ospedaliera, di cui
tre di strutture pubbliche e uno di strutture private; tali medici sono
designati dal Coordinamento regionale dei Presidenti di OMCeO, appositamente
convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione;
d) da due psicologi; due farmacisti, di cui uno dipendente del
sistema sanitario regionale; due odontoiatri; due medici veterinari, di cui uno
dipendente della sanità pubblica veterinaria;
e) da otto operatori sanitari di professioni non presenti
nell’Ufficio di Presidenza, quali: biologi, chimici, ostetriche, tecnici di
radiologia, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici della prevenzione,
fisioterapisti, dietisti; tali membri sono designati dai rispettivi
coordinamenti regionali dei presidenti di ordini o collegi o organizzazioni
professionali, appositamente convocati dal presidente dell’ordine o collegio o
organizzazione professionale del capoluogo di regione;
f) da tre componenti designati dai tribunali dei diritti del
malato; da due componenti designati dalle Associazioni malattie rare CoReMaR e
AMaRe Puglia; da due componenti designati dalle associazioni donatori di organi
presenti sul territorio regionale; da un rappresentante del Coordinamento
regionale ente ausiliario (CREA) e uno dell’Agenzia pugliese per l’intervento e
lo studio delle dipendenze (APIS); da due componenti designati dalle
associazioni di trapiantati presenti sul territorio regionale; da tre componenti
designati dalle organizzazioni del privato sanitario e socio-sanitario presenti
in Puglia; in assenza del livello regionale di rappresentanza, le designazioni
competono alle associazioni provinciali più rappresentative;
g) da due direttori sanitari designati dalle associazioni
rappresentative degli istituti privati;
h) dal Direttore generale dell’Agenzia per la prevenzione e la
protezione dell’ambiente (ARPA) Puglia;
i) dal Direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria (AReS)
- Puglia;
j) dal Direttore di Dipartimento dell’Assessorato regionale alla
sanità e alle politiche sociali.
(6) Parola soppressa dalla l.r.
17/2018. art. 5, comma 1, lett. a).
(7) Alinea aggiunto dalla
l.r.
17/2018. art. 5, comma 1, lett. b).
(8) Parole aggiunte dalla l.r.
17/2018. art. 5, comma 1, lett. c).
Art. 8
Assemblea — Funzioni
1. L’Assemblea viene insediata dal Presidente del Consiglio
regionale anche in assenza della totalità delle designazione, purché siano stati
designati almeno i due terzi del numero totale dei componenti.
2. II Consiglio sanitario regionale e i suoi organi durano in
carica tre anni.
3. Il primo insediamento avviene entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli oneri finanziari per il funzionamento del Csr e dei suoi
organi, quali rimborso spese, [diaria e altro,] sono a carico dei
rispettivi ordini e collegi professionali [o delle strutture sanitarie di
provenienza]da cui sono designati. (9)
5. L’Assemblea del Csr svolge le seguenti funzioni:
a) adotta, entro sessanta giorni dall’insediamento, a maggioranza
dei suoi membri, il regolamento interno su proposta del presidente;
b) esprime pareri sui provvedimenti regionali di contenuto tecnico
sanitario richiesti dalla Giunta o dal Consiglio regionale e trasmessi
dall’Ufficio di Presidenza;
c) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli atti
aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e sugli atti finali di
tutti gli organismi tecnico-sanitari di nomina regionale;
d) adotta il programma annuale di attività;
e) supporta il monitoraggio dei livelli di assistenza, la verifica
della qualità del servizio, l’attuazione del sistema dell’accreditamento e la
elaborazione dei progetti innovativi sperimentali;
f) collabora alla stesura della relazione e del piano sanitario
regionale;
g) promuove, anche in collaborazione con soggetti pubblici e
privati, iniziative formative e culturali nonché di studi e ricerche;
h) esprime parere obbligatorio sulle linee guida e, se richiesto
dalla Giunta o dal Consiglio regionale, sui percorsi assistenziali nonché sui
protocolli diagnostico e terapeutico riabilitativi, in collaborazione con le
società scientifiche;
i) esprime eventuali pareri su provvedimenti aventi carattere
sanitario a richiesta delle aziende sanitarie e delle conferenze dei
sindaci;
j) nomina le commissioni per lo svolgimento dei compiti
istituzionali.
6. I pareri di cui al comma 5, lettere b) c) e h) devono essere
espressi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intendono
favorevoli.
7. Gli atti di cui al comma 5, lettere b), c) e h) sono approvati
dagli organi regionali competenti previo esame delle osservazioni formulate
dall’Assemblea del Consiglio sanitario regionale. L’eventuale mancata osservanza
dei pareri espressi dal Csr è motivata per iscritto.
(9) Comma modificato dalla l.r.
n. 16/2016, art. 1, lett. a).
Art. 9
Assemblea—Articolazione di funzioni
1. Per la formulazione dei pareri, il Presidente si avvale, ai
fini dell’istruttoria, delle Sezioni regionali competenti in materia sanitaria.
(10)
[2. Le spese di partecipazione di tale personale è a totale
carico dei bilanci delle strutture di provenienza.] (11)
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Csr può avvalersi di
esperti nominati dal Presidente su proposta dell’Ufficio di Presidenza, scelti
su designazione delle società scientifiche di settore che si assumono l’onere
finanziario della loro partecipazione.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, in particolare nel
formulare pareri e valutazioni sulla base dei bisogni sanitari e socio-sanitari
dei malati, il Csr può coinvolgere le associazioni di rappresentanza dei malati
non ricomprese all’interno dell’Assemblea. Le stesse associazioni assumono
l’onere finanziario della partecipazione di loro delegati ai lavori del
Consiglio sanitario regionale.
5. Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare, a richiesta del
Presidente, i dirigenti e i funzionari della Regione e delle aziende sanitarie
interessate per la trattazione degli argomenti di rispettiva competenza.
6. Le riunioni dell’Assemblea non sono pubbliche, mentre tutti gli
atti sono soggetti alle norme vigenti sulla trasparenza e la corretta
amministrazione.
(10) Comma modificato dalla l.r.
n. 16/2016, art. 1, lett. b). il testo originario era così
fromulato;"1. Per la formulazione dei pareri, il
Presidente si avvale, ai fini dell’istruttoria, del personale e degli esperti
dipendenti del Servizio sanitario regionale."
(11) Comma abrogato dalla l.r.
n. 16/2016, art. 1, lett. c).
Art. 10
Sede
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie del Csr e dei suoi
organi, la Giunta regionale e/o l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
mettono a disposizione idonei spazi nonché il materiale indispensabile per lo
svolgimento dei compiti a esso assegnati.
Art. 11
Invarianza finanziaria
1. L’Amministrazione regionale provvede all’attuazione di ciascuna
delle disposizioni contenute nella presente legge, nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza maggiori o minori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 29 MAR. 2016