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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2016
Numero
4
Data
29/03/2016
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Consiglio sanitario regionale
Note
Bollettino n° 34 pubblicato il 29-03-2016
Allegati

 



Art. 1

Consiglio sanitario regionale

1. II Consiglio sanitario regionale (Csr) è un organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. L’istituzione di tale organismo nasce dalla volontà della Regione di coinvolgere tutte quelle figure professionali e tecniche del servizio sanitario regionale, quali interlocutori qualificati, nelle procedure decisionali al fine di contribuire ad assicurare scelte responsabili e consapevoli di promozione e tutela della salute.

 

Art. 2

Compiti e Funzioni

1. Il Csr svolge le seguenti funzioni:

a) fornire pareri sugli effetti e sui risultati prodotti dalle deliberazioni di Giunta e dalle leggi regionali in materia di tutela della salute, contribuendo all’innovazione e allo sviluppo della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari;

b) svolgere attività di valutazione delle qualità dei percorsi formativi relativi alle figure professionali che intervengono nelle attività sanitarie e socio-sanitarie;

c) elaborare linee-guida e pareri sugli aspetti di carattere strettamente tecnico-scientifico sulle attività sanitarie;

d) fungere da osservatorio sulle attività di ricerca medico-scientifica condotte nella regione Puglia.

 

Art. 3

Organi

1. Sono organi del Consiglio sanitario regionale:

a) il Presidente;

[b) due vice Presidenti, di cui uno vicario;] (1)

c) l’Ufficio di Presidenza;

d) l’Assemblea.

(1) Lettera abrogata dalla l.r. 17/2018. art. 1, comma 1.

 

Art. 4

Il Presidente

1. II Consiglio sanitario regionale è presieduto dall’Assessore regionale competente o suo delegato, che svolge i seguenti compiti:

a) convoca e presiede l’Assemblea del Csr;

b) presiede l’Ufficio di Presidenza;

c) propone all’Ufficio di Presidenza il programma di attività e l’ordine del giorno dei lavori;

d) sovrintende all’attuazione dei programmi di attività del Csr;

e) presenta annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale la relazione sull’attività del Csr;

f) propone al Csr il regolamento interno.

 

1 bis. In caso di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente vicario di cui all’articolo 6, nella persona del Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO, appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione.”. 1 bis. In caso di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente vicario di cui all’articolo 6, nella persona del Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO, appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione. (2)

(2) Comma aggiunto dalla l.r. 17/2018. art. 2, comma 1.

Art. 5

II vice Presidente vicario (3)

[1. II vice Presidente vicario del Consiglio sanitario regionale è il Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO) designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione.

2. II vice Presidente vicario, appositamente delegato dal Presidente, oltre a svolgere le funzioni di cui all’articolo 4, deve:

a) sostituire il Presidente nelle sue funzioni;

b) coordinare, l’attività istruttoria di atti e provvedimenti in ragione dell’area professionale interessata.]

(3) Articolo abrogato dalla l.r. 17/2018. art. 3, comma 1.

Art. 6

Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza nominato dal Presidente della Giunta regionale (4) è composto:

a) dal Presidente del Csr;

b) dai due vice Presidenti, di cui uno vicario designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione, e l’altro vice Presidente eletto dai componenti dell’Ufficio di Presidenza con voto segreto. In caso di parità di voti viene designato il candidato più anziano di età; (5)

c) da tre componenti in rappresentanza degli ordini dei farmacisti, veterinari, psicologi; da quattro componenti delle seguenti aree: uno per le Professioni sanitarie (PPSS) infermieristiche e ostetriche; uno per le PPSS di area riabilitativa; uno per le PPSS di area tecnico-sanitaria; uno per quelle di area della prevenzione, (decreto Ministero della sanità 29 marzo 2001 recante “Definizione delle figure professionali di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251), designati da ordini, collegi e associazioni rappresentative riconosciute dal Ministero della salute. Gli organi di rappresentanza che non risultano organizzati a livello regionale individuano il loro componente attraverso procedure condivise;

d) dai presidi di facoltà di medicina e chirurgia delle università della regione;

e) da due componenti designati dai componenti dell’Assemblea, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f).

2. L’Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

a) propone all’Assemblea il programma di attività annuale e pluriennale del Csr;

b) determina l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea;

c) costituisce i gruppi di lavoro e propone all’Assemblea le commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;

d) designa gli esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare con le commissioni di cui alla lettera c), assegnando alle medesime l’esame dei provvedimenti;

e) decide in ordine ai pareri da sottoporre all’esame dell’Assemblea.

 

(4) Alinea aggiunto  dalla l.r. 17/2018. art. 4, comma 1, lett. a).

(5) Parole  aggiunte  dalla l.r. 17/2018. art. 4, comma 1, lett. b).

Art. 7

Assemblea —  [Composizione] (6)

1. L’Assemblea del Consiglio sanitario regionale nominata dal Presidente della Giunta (7) è composta:

a) dall’Ufficio di Presidenza;

b) dai Presidenti degli OMCeO e dai Presidenti degli Ordini infermieristici e degli assistenti sociali di Puglia (8) di Puglia;

c) da nove medici, di cui cinque operanti nella medicina territoriale (uno di medicina generale, uno di pediatria di libera scelta, uno della medicina preventiva, uno di organizzazione sanitaria distrettuale e uno di medicina specialistica ambulatoriale) e quattro di medicina ospedaliera, di cui tre di strutture pubbliche e uno di strutture private; tali medici sono designati dal Coordinamento regionale dei Presidenti di OMCeO, appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione;

d) da due psicologi; due farmacisti, di cui uno dipendente del sistema sanitario regionale; due odontoiatri; due medici veterinari, di cui uno dipendente della sanità pubblica veterinaria;

e) da otto operatori sanitari di professioni non presenti nell’Ufficio di Presidenza, quali: biologi, chimici, ostetriche, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici della prevenzione, fisioterapisti, dietisti; tali membri sono designati dai rispettivi coordinamenti regionali dei presidenti di ordini o collegi o organizzazioni professionali, appositamente convocati dal presidente dell’ordine o collegio o organizzazione professionale del capoluogo di regione;

f) da tre componenti designati dai tribunali dei diritti del malato; da due componenti designati dalle Associazioni malattie rare CoReMaR e AMaRe Puglia; da due componenti designati dalle associazioni donatori di organi presenti sul territorio regionale; da un rappresentante del Coordinamento regionale ente ausiliario (CREA) e uno dell’Agenzia pugliese per l’intervento e lo studio delle dipendenze (APIS); da due componenti designati dalle associazioni di trapiantati presenti sul territorio regionale; da tre componenti designati dalle organizzazioni del privato sanitario e socio-sanitario presenti in Puglia; in assenza del livello regionale di rappresentanza, le designazioni competono alle associazioni provinciali più rappresentative;

g) da due direttori sanitari designati dalle associazioni rappresentative degli istituti privati;

h) dal Direttore generale dell’Agenzia per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (ARPA) Puglia;

i) dal Direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria (AReS) - Puglia;

j) dal Direttore di Dipartimento dell’Assessorato regionale alla sanità e alle politiche sociali.

(6) Parola  soppressa  dalla l.r. 17/2018. art. 5, comma 1, lett. a).

(7) Alinea aggiunto  dalla l.r. 17/2018. art. 5, comma 1, lett. b).

(8) Parole  aggiunte  dalla l.r. 17/2018. art. 5, comma 1, lett. c).

Art. 8

Assemblea — Funzioni

1. L’Assemblea viene insediata dal Presidente del Consiglio regionale anche in assenza della totalità delle designazione, purché siano stati designati almeno i due terzi del numero totale dei componenti.

2. II Consiglio sanitario regionale e i suoi organi durano in carica tre anni.

3. Il primo insediamento avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oneri finanziari per il funzionamento del Csr e dei suoi organi, quali rimborso spese, [diaria e altro,] sono a carico dei rispettivi ordini e collegi professionali [o delle strutture sanitarie di provenienza]da cui sono designati. (9)

5. L’Assemblea del Csr svolge le seguenti funzioni:

a) adotta, entro sessanta giorni dall’insediamento, a maggioranza dei suoi membri, il regolamento interno su proposta del presidente;

b) esprime pareri sui provvedimenti regionali di contenuto tecnico sanitario richiesti dalla Giunta o dal Consiglio regionale e trasmessi dall’Ufficio di Presidenza;

c) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli atti aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e sugli atti finali di tutti gli organismi tecnico-sanitari di nomina regionale;

d) adotta il programma annuale di attività;

e) supporta il monitoraggio dei livelli di assistenza, la verifica della qualità del servizio, l’attuazione del sistema dell’accreditamento e la elaborazione dei progetti innovativi sperimentali;

f) collabora alla stesura della relazione e del piano sanitario regionale;

g) promuove, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, iniziative formative e culturali nonché di studi e ricerche;

h) esprime parere obbligatorio sulle linee guida e, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale, sui percorsi assistenziali nonché sui protocolli diagnostico e terapeutico riabilitativi, in collaborazione con le società scientifiche;

i) esprime eventuali pareri su provvedimenti aventi carattere sanitario a richiesta delle aziende sanitarie e delle conferenze dei sindaci;

j) nomina le commissioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

6. I pareri di cui al comma 5, lettere b) c) e h) devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intendono favorevoli.

7. Gli atti di cui al comma 5, lettere b), c) e h) sono approvati dagli organi regionali competenti previo esame delle osservazioni formulate dall’Assemblea del Consiglio sanitario regionale. L’eventuale mancata osservanza dei pareri espressi dal Csr è motivata per iscritto.

(9) Comma modificato dalla l.r. n. 16/2016, art. 1, lett. a).

 

Art. 9

Assemblea—Articolazione di funzioni

1. Per la formulazione dei pareri, il Presidente si avvale, ai fini dell’istruttoria, delle Sezioni regionali competenti in materia sanitaria. (10)

[2. Le spese di partecipazione di tale personale è a totale carico dei bilanci delle strutture di provenienza.] (11)

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Csr può avvalersi di esperti nominati dal Presidente su proposta dell’Ufficio di Presidenza, scelti su designazione delle società scientifiche di settore che si assumono l’onere finanziario della loro partecipazione.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, in particolare nel formulare pareri e valutazioni sulla base dei bisogni sanitari e socio-sanitari dei malati, il Csr può coinvolgere le associazioni di rappresentanza dei malati non ricomprese all’interno dell’Assemblea. Le stesse associazioni assumono l’onere finanziario della partecipazione di loro delegati ai lavori del Consiglio sanitario regionale.

5. Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare, a richiesta del Presidente, i dirigenti e i funzionari della Regione e delle aziende sanitarie interessate per la trattazione degli argomenti di rispettiva competenza.

6. Le riunioni dell’Assemblea non sono pubbliche, mentre tutti gli atti sono soggetti alle norme vigenti sulla trasparenza e la corretta amministrazione.

(10) Comma modificato dalla l.r. n. 16/2016, art. 1, lett. b). il testo originario era così fromulato;"1. Per la formulazione dei pareri, il Presidente si avvale, ai fini dell’istruttoria, del personale e degli esperti dipendenti del Servizio sanitario regionale."

(11) Comma abrogato dalla l.r. n. 16/2016, art. 1, lett. c).

 

Art. 10

Sede

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie del Csr e dei suoi organi, la Giunta regionale e/o l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mettono a disposizione idonei spazi nonché il materiale indispensabile per lo svolgimento dei compiti a esso assegnati.

 

Art. 11

Invarianza finanziaria

1. L’Amministrazione regionale provvede all’attuazione di ciascuna delle disposizioni contenute nella presente legge, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori o minori oneri a carico del bilancio regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 MAR. 2016