Art. 1
Modifica all’articolo
3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37
1. II comma
2, articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione
della sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia) è sostituito dal
seguente:
“2. II Nucleo di vigilanza ambientale è composto dall’organico formato
attraverso il trasferimento del personale di polizia provinciale, dichiarato
soprannumerario dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province
pugliesi, per un numero complessivamente non superiore a ottantotto
unità.”.
Art. 2
Modifica all’articolo
5 della I.r. 37/2015
1. II comma
4 dell’articolo 5 della I.r. 37/2015 è abrogato.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 Aprile 2016