Art. 1
Istituzione “Sezione regionale di Vigilanza”
1. Nella struttura organizzativa della Regione Puglia è
istituita la “Sezione regionale di vigilanza”.
Art. 2
Oggetto
1. La Sezione ha per oggetto le funzioni di controllo e
vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province
e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del
patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio
lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del
comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza
rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e
fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo,
tutela e rappresentanza.
Art. 3
Personale
1. La Sezione è diretta da un dirigente regionale e si compone
del “Nucleo di vigilanza ambientale” e del “Nucleo di vigilanza, controllo,
tutela e rappresentanza”.
2.
II Nucleo di vigilanza ambientale è composto dall’organico formato attraverso il
trasferimento del personale di polizia provinciale, dichiarato soprannumerario
dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi, per un
numero complessivamente non superiore a ottantotto unità. (1)
3. Il “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e
rappresentanza” è composto attraverso il transito del personale attualmente in
servizio con le medesime funzioni, conservando tutte le prerogative, trattamenti
e indennità maturati sino alla data di effettivo servizio nella Sezione.
(1) Comma sostituito dalla l.r.
n. 5/2016, art. 1. Il testo originario era così formulato:"2. Il “Nucleo di vigilanza ambientale” è composto dall’organico
formato attraverso il trasferimento del personale di Polizia provinciale
dichiarato soprannumerario dalle Province al 30 novembre 2015 dagli atti
provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi e come di seguito
individuato: dodici unità della Provincia di Brindisi; sedici unità della
Provincia di Lecce; diciassette unità della Provincia di Foggia; trentasette
unità della Provincia di Taranto."
Art. 4
Norme finali
1. La Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge adotta il regolamento della Sezione e il
regolamento sui procedimenti amministrativi inerenti le funzioni di cui
all’articolo 2.
2. Salva l’autonomia organizzativa derivante dall’applicazione
dell’articolo
42, comma 2, lettera h) dello Statuto regionale, il Presidente della Giunta
regionale provvede con decreto alle modifiche organizzative derivanti
dall’applicazione della presente legge.
Art. 5
Norme transitorie (3)
1. Sino all’approvazione del regolamento previsto
dall’articolo 4 e al completamento delle procedure previste di costituzione
della Sezione, il personale di cui all’articolo 3, comma 2, è riallocato presso
la Regione Puglia a far data dal 1 gennaio 2016 e, provvisoriamente, incardinato
per lo svolgimento delle relative funzioni presso l’Assessorato all’Ambiente.
2. Agli adempimenti previsti dall’articolo 4 consegue il
transito presso l’istituita Sezione di tutto il personale individuato
dall’articolo 3, commi 2 e 3.
3. La struttura o unità organizzativa di cui al comma 1 non
esercita funzioni autorizzatorie correlate ai poteri di controllo e vigilanza di
cui dispone.
[4. In esecuzione di quanto disposto dal comma 1 e in
continuità con le funzioni svolte presso le amministrazioni di provenienza, il
personale individuato e riallocato conserva la qualifica di agente di polizia
giudiziaria.] (2)
5. Nel termine perentorio di cui all’articolo 4, comma 1, e in
deroga allo stesso articolo 4, commi 1 e 2, e alle disposizioni della presente
legge, la Giunta regionale può riallocare il Nucleo di cui all’articolo 3, comma
2, presso agenzie regionali con personalità giuridica di diritto pubblico a
connotazione non economica, con oneri posti a carico delle stesse agenzie e per
lo svolgimento delle medesime funzioni riassegnate alla Regione e non riallocate
ai sensi della legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale).
(2) Comma abrogato dalla l.r. n. 5, art. 2.
(3) Vedi l.r.
n. 40/2016, art. 36.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Gli oneri connessi all’attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge trovano copertura nei capitoli di spesa - U.P.B. 8.1.1 - n.
3020 (retribuzioni), n. 3131 (oneri) e n. 3034 (IRAP), del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della
Regione Puglia, approvato con legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 53 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 dicembre 2015