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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2015
Numero
37
Data
28/12/2015
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia.
Note
Bollettino n° 167 pubblicato il 30-12-2015
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Istituzione “Sezione regionale di Vigilanza”

 



1. Nella struttura organizzativa della Regione Puglia è istituita la “Sezione regionale di vigilanza”.




Art. 2

Oggetto



1. La Sezione ha per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza.




Art. 3

Personale


1. La Sezione è diretta da un dirigente regionale e si compone del “Nucleo di vigilanza ambientale” e del “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza”.

 

2. II Nucleo di vigilanza ambientale è composto dall’organico formato attraverso il trasferimento del personale di polizia provinciale, dichiarato soprannumerario dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi, per un numero complessivamente non superiore a ottantotto unità. (1)


3. Il “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza” è composto attraverso il transito del personale attualmente in servizio con le medesime funzioni, conservando tutte le prerogative, trattamenti e indennità maturati sino alla data di effettivo servizio nella Sezione.

 

(1) Comma sostituito dalla l.r. n. 5/2016, art. 1. Il testo originario era così formulato:"2. Il “Nucleo di vigilanza ambientale” è composto dall’organico formato attraverso il trasferimento del personale di Polizia provinciale dichiarato soprannumerario dalle Province al 30 novembre 2015 dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi e come di seguito individuato: dodici unità della Provincia di Brindisi; sedici unità della Provincia di Lecce; diciassette unità della Provincia di Foggia; trentasette unità della Provincia di Taranto."




Art. 4

Norme finali



1. La Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta il regolamento della Sezione e il regolamento sui procedimenti amministrativi inerenti le funzioni di cui all’articolo 2.


2. Salva l’autonomia organizzativa derivante dall’applicazione dell’articolo 42, comma 2, lettera h) dello Statuto regionale, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alle modifiche organizzative derivanti dall’applicazione della presente legge.




Art. 5

Norme transitorie (3)



1. Sino all’approvazione del regolamento previsto dall’articolo 4 e al completamento delle procedure previste di costituzione della Sezione, il personale di cui all’articolo 3, comma 2, è riallocato presso la Regione Puglia a far data dal 1 gennaio 2016 e, provvisoriamente, incardinato per lo svolgimento delle relative funzioni presso l’Assessorato all’Ambiente.


2. Agli adempimenti previsti dall’articolo 4 consegue il transito presso l’istituita Sezione di tutto il personale individuato dall’articolo 3, commi 2 e 3.


3. La struttura o unità organizzativa di cui al comma 1 non esercita funzioni autorizzatorie correlate ai poteri di controllo e vigilanza di cui dispone.


[4. In esecuzione di quanto disposto dal comma 1 e in continuità con le funzioni svolte presso le amministrazioni di provenienza, il personale individuato e riallocato conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria.] (2) 


5. Nel termine perentorio di cui all’articolo 4, comma 1, e in deroga allo stesso articolo 4, commi 1 e 2, e alle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale può riallocare il Nucleo di cui all’articolo 3, comma 2, presso agenzie regionali con personalità giuridica di diritto pubblico a connotazione non economica, con oneri posti a carico delle stesse agenzie e per lo svolgimento delle medesime funzioni riassegnate alla Regione e non riallocate ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale).

 

(2) Comma abrogato dalla l.r. n. 5, art. 2.

 

(3) Vedi l.r. n. 40/2016, art. 36.

Art. 6

Norma finanziaria

 


1. Gli oneri connessi all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge trovano copertura nei capitoli di spesa - U.P.B. 8.1.1 - n. 3020 (retribuzioni), n. 3131 (oneri) e n. 3034 (IRAP), del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia, approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia).



La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



Data a Bari, addì 28 dicembre 2015