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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2016
Numero
7
Data
11/04/2016
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)
Note
Bollettino n° 40 pubblicato il 12-04-2016
Allegati

 



Art. 1

Modifica all’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41

1. L’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa) è così sostituito:

“Art. 1

(Finalità)

1. In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell’uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2.

2. Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma 1 permane la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità, restando altresì consentito il miglioramento fondiario e il cambio colturale.

3. E’ fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) che l’opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile;

b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti;

c) che l’opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale.”. (1)

 

 

(1) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma - Sentenza  n. 105/2017 -Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, prima serie speciale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 Aprile 2016