IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 1420 del 13 settembre 2016 di adozione
del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
(oggetto e ambito di applicazione)
1. Il
presente regolamento, in attuazione dell’art.
10 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità
della normazione), individua i criteri generali e le procedure per
l’effettuazione dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (di seguito AIR),
nonché i criteri e le tipologie di esclusione dall’AIR.
Art. 2
(criteri e casi di esclusione dall’AIR)
1. Sono
escluse dall’AIR le iniziative normative che non presentano profili di impatto
rilevanti sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle
pubbliche amministrazioni.
2. La
rilevanza dell’impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari,
alla dimensione territoriale, all’entità degli effetti finanziari, economici,
sociali e degli oneri amministrativi introdotti, considerando in particolare gli
effetti sulle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI).
3. Non sono
comunque soggette ad AIR le iniziative normative concernenti:
a)
Statuto regionale;
b)
materia elettorale;
c)
approvazione di bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e
rendiconti;
d)
mero recepimento di norme europee.
Art. 3
(relazione AIR)
1. La
relazione AIR, formulata secondo il modello di cui all’allegato “1” (1) e redatta, ai sensi dell’art.6
della L.R. 29/2011, dal coordinatore del gruppo di lavoro di cui al
successivo art. 6, sulla base del documento prodotto dal medesimo gruppo di
lavoro, contiene i seguenti elementi:
a)
contesto normativo, contesto socio-economico e motivazioni dell’intervento;
b)
obiettivi generali e specifici dell’intervento e relativi indicatori, anche
temporalmente articolati;
c)
opzione di non intervento (opzione zero) e opzioni alternative;
d)
criteri di valutazione e metodologie utilizzati, sulla base delle indicazioni
fornite dalla Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;
e)
risultati della valutazione, con riferimento anche all’impatto sulla concorrenza
e agli oneri amministrativi introdotti o eliminati, considerando in particolare
gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese;
f)
principali fonti informative utilizzate;
g)
rapporto sulle consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati
dell’intervento, indicando anche modalità, tecniche impiegate, tempi e
risultanze ai fini dell’analisi;
h)
test PMI ove la proposta normativa impatti sulle micro, piccole e medie
imprese;
i)
criteri di priorità utilizzati per la comparazione delle opzioni in ordine alla
scelta finale.
2. La
relazione AIR è allegata allo schema del provvedimento normativo iscritto
all’ordine del giorno della Giunta per la presa d’atto. Successivamente alla
presa d’atto la relazione AIR è pubblicata sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia ed è allegata al disegno di legge o al regolamento delegato
trasmesso al Consiglio regionale.
3. La
relazione AIR è allegata alla proposta normativa di iniziativa dei Consiglieri
regionali.
(1) Vedi Allegato1
Art. 4
(consultazioni)
1. Le
consultazioni, nel processo di analisi d’impatto, sono finalizzate
all’acquisizione di elementi informativi e valutativi sugli effetti
dell’iniziativa normativa, con particolare riferimento ai cittadini e alle MPMI,
e sono espletate utilizzando anche le tecnologie informatiche utili al più ampio
e rapido svolgersi delle stesse.
Art. 5
(procedure di esclusione dall’AIR)
1. La
Giunta regionale individua le iniziative normative non soggette ad AIR sulla
base dei criteri e delle tipologie di esclusione di cui all’art. 2, su proposta
motivata dell’Assessore proponente, in sede di presa d’atto dello schema di
disegno di legge o di approvazione in prima lettura del regolamento.
2. Per i
progetti di legge di iniziativa consiliare, eventuali esclusioni sono stabilite
dal Presidente del Consiglio Regionale su richiesta dei proponenti. Per le
proposte di legge degli altri soggetti titolari del potere di iniziativa,
eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale.
3. La
relazione tecnica allegata ai disegni e alle proposte di legge e ai regolamenti
delegati di cui al presente articolo dà conto delle motivazioni del caso di
esclusione applicato. La relazione è integrata in ogni caso da una sintetica
valutazione dell’impatto del provvedimento sulle MPMI.
Art. 6
(gruppo di lavoro per l’effettuazione dell’AIR)
1. L’AIR è
effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della
Giunta regionale competente per materia in relazione all’oggetto dell’iniziativa
e i cui componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.
2. Il
gruppo di lavoro assume la seguente composizione:
a)
un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro
e dello svolgimento dell’istruttoria AIR, appartenente alla Sezione competente
per materia, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la
qualità della normazione di cui all’articolo
14 della legge regionale n. 29 del 2011;
b)
un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto Legislativo della Giunta
regionale per le iniziative normative del Governo regionale;
c)
due dirigenti o funzionari del Consiglio regionale per le iniziative normative
del Consiglio regionale;
d)
un dirigente o un funzionario, di norma coincidente con il referente per la
semplificazione e la qualità della normazione, per ciascuna delle altre Sezioni
eventualmente coinvolte in relazione all’oggetto dell’atto;
e)
un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;
f)
un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP).
3. La
composizione del gruppo di lavoro può essere integrata con ulteriori membri in
relazione alla materia o alle materie oggetto di analisi.
4.
Nell’ipotesi di iniziative normative relative a materie di competenza di più
Sezioni, la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della
Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale d’intesa con i dirigenti
delle Sezioni interessate.
5. Per le
iniziative legislative dei consiglieri regionali, la Sezione Assemblea e
Commissioni consiliari permanenti del Consiglio Regionale trasmette le proposte
di legge alla Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione
all’oggetto dell’iniziativa, per la costituzione del gruppo di lavoro. Per le
iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la Sezione
Assemblea e Commissioni consiliari permanenti trasmette le proposte di legge
alla Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale per la costituzione del
gruppo di lavoro.
6. Il
gruppo di lavoro espleta anche le consultazioni di cui all’art. 4 che precede ed
elabora un rapporto sull’attività svolta quale base per la redazione della
relazione AIR.
7. Le
attività istruttorie connesse all’attività del gruppo di lavoro fanno capo alla
Sezione di appartenenza del coordinatore.
Art. 7
(relazione sullo stato di applicazione dell’AIR)
1. La
relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull’attuazione della legge
regionale n. 29 del 2011, prevista dall’art.
13 della legge medesima, fornisce, a cura della Sezione Supporto
legislativo, le seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di
applicazione dell’AIR:
a)
numero delle analisi effettuate;
b)
criteri e tipologie di esclusione applicate;
c)
rilevanza delle consultazioni ai fini delle valutazioni;
d)
metodologie e tecniche applicate;
e)
difficoltà emerse sotto il profilo metodologico ed organizzativo.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.