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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2016
Numero
11
Data
18/10/2016
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
L.R. 2.11.2011 n. 29 “ Semplificazione e qualità della normazione “. Artt. 6 e 10 . Regolamento di attuazione dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione ( AIR ).
Note
Bollettino n° 119 pubblicato il 19-10-2016
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1420 del 13 settembre 2016 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1

(oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 10 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione), individua i criteri generali e le procedure per l’effettuazione dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (di seguito AIR), nonché i criteri e le tipologie di esclusione dall’AIR.

 

Art. 2

(criteri e casi di esclusione dall’AIR)

1. Sono escluse dall’AIR le iniziative normative che non presentano profili di impatto rilevanti sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni.

2. La rilevanza dell’impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all’entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi introdotti, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI).

3. Non sono comunque soggette ad AIR le iniziative normative concernenti:

a) Statuto regionale;

b) materia elettorale;

c) approvazione di bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e rendiconti;

d) mero recepimento di norme europee.

 

Art. 3

(relazione AIR)

1. La relazione AIR, formulata secondo il modello di cui all’allegato “1” (1) e redatta, ai sensi dell’art.6 della L.R. 29/2011, dal coordinatore del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 6, sulla base del documento prodotto dal medesimo gruppo di lavoro, contiene i seguenti elementi:

a) contesto normativo, contesto socio-economico e motivazioni dell’intervento;

b) obiettivi generali e specifici dell’intervento e relativi indicatori, anche temporalmente articolati;

c) opzione di non intervento (opzione zero) e opzioni alternative;

d) criteri di valutazione e metodologie utilizzati, sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;

e) risultati della valutazione, con riferimento anche all’impatto sulla concorrenza e agli oneri amministrativi introdotti o eliminati, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese;

f) principali fonti informative utilizzate;

g) rapporto sulle consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell’intervento, indicando anche modalità, tecniche impiegate, tempi e risultanze ai fini dell’analisi;

h) test PMI ove la proposta normativa impatti sulle micro, piccole e medie imprese;

i) criteri di priorità utilizzati per la comparazione delle opzioni in ordine alla scelta finale.

2. La relazione AIR è allegata allo schema del provvedimento normativo iscritto all’ordine del giorno della Giunta per la presa d’atto. Successivamente alla presa d’atto la relazione AIR è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Puglia ed è allegata al disegno di legge o al regolamento delegato trasmesso al Consiglio regionale.

3. La relazione AIR è allegata alla proposta normativa di iniziativa dei Consiglieri regionali.

(1) Vedi  Allegato1

 

Art. 4

(consultazioni)

1. Le consultazioni, nel processo di analisi d’impatto, sono finalizzate all’acquisizione di elementi informativi e valutativi sugli effetti dell’iniziativa normativa, con particolare riferimento ai cittadini e alle MPMI, e sono espletate utilizzando anche le tecnologie informatiche utili al più ampio e rapido svolgersi delle stesse.

 

Art. 5

(procedure di esclusione dall’AIR)

1. La Giunta regionale individua le iniziative normative non soggette ad AIR sulla base dei criteri e delle tipologie di esclusione di cui all’art. 2, su proposta motivata dell’Assessore proponente, in sede di presa d’atto dello schema di disegno di legge o di approvazione in prima lettura del regolamento.

2. Per i progetti di legge di iniziativa consiliare, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale su richiesta dei proponenti. Per le proposte di legge degli altri soggetti titolari del potere di iniziativa, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale.

3. La relazione tecnica allegata ai disegni e alle proposte di legge e ai regolamenti delegati di cui al presente articolo dà conto delle motivazioni del caso di esclusione applicato. La relazione è integrata in ogni caso da una sintetica valutazione dell’impatto del provvedimento sulle MPMI.

 

Art. 6

(gruppo di lavoro per l’effettuazione dell’AIR)

1. L’AIR è effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all’oggetto dell’iniziativa e i cui componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.

2. Il gruppo di lavoro assume la seguente composizione:

a) un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro e dello svolgimento dell’istruttoria AIR, appartenente alla Sezione competente per materia, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 29 del 2011;

b) un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto Legislativo della Giunta regionale per le iniziative normative del Governo regionale;

c) due dirigenti o funzionari del Consiglio regionale per le iniziative normative del Consiglio regionale;

d) un dirigente o un funzionario, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione, per ciascuna delle altre Sezioni eventualmente coinvolte in relazione all’oggetto dell’atto;

e) un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;

f) un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

3. La composizione del gruppo di lavoro può essere integrata con ulteriori membri in relazione alla materia o alle materie oggetto di analisi.

4. Nell’ipotesi di iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale d’intesa con i dirigenti delle Sezioni interessate.

5. Per le iniziative legislative dei consiglieri regionali, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti del Consiglio Regionale trasmette le proposte di legge alla Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all’oggetto dell’iniziativa, per la costituzione del gruppo di lavoro. Per le iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti trasmette le proposte di legge alla Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale per la costituzione del gruppo di lavoro.

6. Il gruppo di lavoro espleta anche le consultazioni di cui all’art. 4 che precede ed elabora un rapporto sull’attività svolta quale base per la redazione della relazione AIR.

7. Le attività istruttorie connesse all’attività del gruppo di lavoro fanno capo alla Sezione di appartenenza del coordinatore.

 

Art. 7

(relazione sullo stato di applicazione dell’AIR)

1. La relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull’attuazione della legge regionale n. 29 del 2011, prevista dall’art. 13 della legge medesima, fornisce, a cura della Sezione Supporto legislativo, le seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di applicazione dell’AIR:

a) numero delle analisi effettuate;

b) criteri e tipologie di esclusione applicate;

c) rilevanza delle consultazioni ai fini delle valutazioni;

d) metodologie e tecniche applicate;

e) difficoltà emerse sotto il profilo metodologico ed organizzativo.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.