IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 1421 del 13 settembre 2016 di adozione
del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
(oggetto)
1.
Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo
10 della legge regionale 2 novembre 2011 n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione),
disciplina i criteri per l’individuazione dei casi in cui va effettuata la
Verifica dell’ Impatto della Regolamentazione (di seguito VIR) sugli atti
normativi regionali, nonché i criteri generali e le procedure per la sua
effettuazione.
Art. 2
(individuazione dei casi di effettuazione della
VIR)
1. La
Giunta regionale definisce, con cadenza biennale, il programma di effettuazione
della VIR, con riferimento agli atti normativi per i quali è stata svolta
l’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e per i quali siano decorsi
almeno due anni e non siano stati superati i cinque anni dall’entrata in vigore,
dandone comunicazione nel sito istituzionale della Regione.
Art. 3
(organizzazione)
1. La VIR è
effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della
G.R. competente per la materia oggetto dell’atto normativo e i cui componenti
sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.
2. Il
gruppo di lavoro assume la seguente composizione:
a)
un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro,
appartenente alla Sezione di cui al precedente comma 1;
b)
un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto legislativo della Giunta
regionale;
c)
un dirigente o un funzionario del Consiglio regionale;
d)
un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;
e)
un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP).
3.
Nell’ipotesi di atti normativi della cui attuazione sono competenti più Sezioni,
la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della Sezione
Supporto legislativo della Giunta regionale d’intesa con i dirigenti delle
Sezioni interessate.
Art. 4
(relazione VIR)
1. La
relazione VIR, formulata secondo il modello di cui all’allegato “1” (1) , è redatta, ai sensi dell’art.
8 della legge regionale 2 novembre 2011, n, 29, dalla Sezione competente,
sulla base del documento prodotto dal gruppo di lavoro di cui all’art. 3 a
conclusione dell’attività svolta.
2. La
relazione VIR contiene i seguenti elementi:
a)
contesto normativo e socio-economico attuale;
b)
grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti dall’atto normativo, così come
individuati dalla relazione AIR, con riguardo anche ai relativi indicatori;
c)
stima dei costi e degli effetti, prodotti sui cittadini, sulle imprese con
particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e sulle
pubbliche amministrazioni e comparazione con quelli previsti in sede di AIR;
d)
livello di osservanza delle prescrizioni contenute nell’atto normativo e
contenzioso eventualmente generato;
e)
criticità emerse relativamente a carenze della disciplina normativa oggetto di
VIR o alle modalità della sua attuazione;
f)
rapporto sulle consultazioni effettuate, indicando tempi, categorie coinvolte,
modalità e tecniche impiegate e risultati;
g)
risultati della valutazione, principali fonti informative utilizzate ed
eventuali proposte riguardo ad iniziative normative.
3. La
relazione VIR è trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente
del Consiglio regionale e pubblicata sul sito internet istituzionale della
Regione.
(1) Vedi Allegato1
Art. 5
(relazione sullo stato di applicazione della VIR)
1. La
relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull’attuazione della legge
regionale n. 29 del 2011, prevista dall’art.
13 della stessa legge
regionale 29, fornisce, a cura della Sezione Supporto legislativo, le
seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di applicazione della
VIR:
a)
casi di effettuazione della VIR;
b)
esigenze di eventuali nuove iniziative normative conseguenti alle verifiche;
c)
rilevanza delle consultazioni effettuate ai fini delle risultanze
valutative;
d)
metodologie e tecniche applicate;
e)
eventuali difficoltà emerse sotto il profilo metodologico e organizzativo.
Art. 6
(disposizioni finali)
1. In prima
applicazione e fino a quando non siano decorsi almeno due anni dall’entrata in
vigore dei primi atti normativi per i quali sia stata svolta l’AIR, la Giunta
regionale individua, dandone comunicazione nel sito istituzionale della Regione,
gli atti normativi su cui svolgere una valutazione di efficacia, fra quelli che
hanno presentato profili di impatto rilevante sulle imprese, sui cittadini,
sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni, valutando la
rilevanza dell’impatto anche sulla base degli elementi acquisiti dalle
consultazioni.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.