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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2016
Numero
12
Data
18/10/2016
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
L.R. 2.11.2011 n. 29 “ Semplificazione e qualità della normazione “ Artt. 8 e 10. Regolamento di attuazione della Verifica di Impatto della Regolamentazione ( VIR ).
Note
Bollettino n° 119 pubblicato il 19-10-2016
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1421 del 13 settembre 2016 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1

(oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 2 novembre 2011 n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione), disciplina i criteri per l’individuazione dei casi in cui va effettuata la Verifica dell’ Impatto della Regolamentazione (di seguito VIR) sugli atti normativi regionali, nonché i criteri generali e le procedure per la sua effettuazione.

 

Art. 2

(individuazione dei casi di effettuazione della VIR)

1. La Giunta regionale definisce, con cadenza biennale, il programma di effettuazione della VIR, con riferimento agli atti normativi per i quali è stata svolta l’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e per i quali siano decorsi almeno due anni e non siano stati superati i cinque anni dall’entrata in vigore, dandone comunicazione nel sito istituzionale della Regione.

 

Art. 3

(organizzazione)

1. La VIR è effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della G.R. competente per la materia oggetto dell’atto normativo e i cui componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.

2. Il gruppo di lavoro assume la seguente composizione:

a) un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro, appartenente alla Sezione di cui al precedente comma 1;

b) un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;

c) un dirigente o un funzionario del Consiglio regionale;

d) un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;

e) un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

3. Nell’ipotesi di atti normativi della cui attuazione sono competenti più Sezioni, la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale d’intesa con i dirigenti delle Sezioni interessate.

 

Art. 4

(relazione VIR)

1. La relazione VIR, formulata secondo il modello di cui all’allegato “1” (1) , è redatta, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 2 novembre 2011, n, 29, dalla Sezione competente, sulla base del documento prodotto dal gruppo di lavoro di cui all’art. 3 a conclusione dell’attività svolta.

2. La relazione VIR contiene i seguenti elementi:

a) contesto normativo e socio-economico attuale;

b) grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti dall’atto normativo, così come individuati dalla relazione AIR, con riguardo anche ai relativi indicatori;

c) stima dei costi e degli effetti, prodotti sui cittadini, sulle imprese con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e sulle pubbliche amministrazioni e comparazione con quelli previsti in sede di AIR;

d) livello di osservanza delle prescrizioni contenute nell’atto normativo e contenzioso eventualmente generato;

e) criticità emerse relativamente a carenze della disciplina normativa oggetto di VIR o alle modalità della sua attuazione;

f) rapporto sulle consultazioni effettuate, indicando tempi, categorie coinvolte, modalità e tecniche impiegate e risultati;

g) risultati della valutazione, principali fonti informative utilizzate ed eventuali proposte riguardo ad iniziative normative.

3. La relazione VIR è trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione.

(1) Vedi  Allegato1

Art. 5

(relazione sullo stato di applicazione della VIR)

1. La relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull’attuazione della legge regionale n. 29 del 2011, prevista dall’art. 13 della stessa legge regionale 29, fornisce, a cura della Sezione Supporto legislativo, le seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di applicazione della VIR:

a) casi di effettuazione della VIR;

b) esigenze di eventuali nuove iniziative normative conseguenti alle verifiche;

c) rilevanza delle consultazioni effettuate ai fini delle risultanze valutative;

d) metodologie e tecniche applicate;

e) eventuali difficoltà emerse sotto il profilo metodologico e organizzativo.

 

Art. 6

(disposizioni finali)

1. In prima applicazione e fino a quando non siano decorsi almeno due anni dall’entrata in vigore dei primi atti normativi per i quali sia stata svolta l’AIR, la Giunta regionale individua, dandone comunicazione nel sito istituzionale della Regione, gli atti normativi su cui svolgere una valutazione di efficacia, fra quelli che hanno presentato profili di impatto rilevante sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni, valutando la rilevanza dell’impatto anche sulla base degli elementi acquisiti dalle consultazioni.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.