Art.1
Modifiche all’ articolo
6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34
1. All’articolo
6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio
associato delle funzioni comunali) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi dell’articolo
4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di
circoscrizioni comunali), i comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più
comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi
consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto
al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le
condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento
costitutivo ha l’obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante
consultazione elettorale.”;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Su richiesta dei
comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione,
deliberata dai rispettivi consigli comunali, o su richiesta di almeno un
quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, la Giunta
regionale presenta un disegno di legge per l’istituzione del nuovo
comune.”;
c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Al fine della
fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni) e di quanto previsto dall’articolo 15 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti Locali):
a)
ciascun comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi
previsto;
b)
i comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in
ciascun comune, almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Le relative
firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della
richiesta. I comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro
trenta giorni dal deposito e indicono il referendum entro trenta giorni dal
completamento della verifica;
c)
il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun comune;
d)
hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a
eleggere il Consiglio regionale;
e)
il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta
sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la
maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati
per ciascun comune;
f)
non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono
trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel bollettino
ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum;
g)
il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di
enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti
relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato;
h)
gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. La
proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di
svolgimento del referendum;
i)
i consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione
trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni
dall’effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di
proclamazione del risultato del referendum e contiene l’indicazione
dell’eventuale sussistenza di contenziosi;
j)
la Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni
dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge
all’Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento
della verifica.”.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.