CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme per l’attuazione della
legislazione nazionale sull’esercizio associato delle funzioni comunali con
particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui al decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonché al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. La Regione Puglia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 117 della
Costituzione; dei commi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010; dell’articolo
16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; dell’articolo 19 del d.l. 95/2012; degli
articoli 15 e 16 e degli articoli dal 30 al 35 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali - TUEL, emanato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, promuove il massimo grado di integrazione tra i comuni,
incentiva l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi tra i comuni,
disciplina l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali
da parte dei comuni di piccole dimensioni demografiche, favorisce, in
particolare, la fusione di comuni, lo sviluppo delle Unioni di comuni e le
convenzioni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle
funzioni e dei servizi loro spettanti.
3. Per le finalità di cui al
comma 2, la legge disciplina:
a) il processo di riordino territoriale attraverso
l’individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi
istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area
geografica;
b) le forme e le modalità per l’esercizio associato delle
funzioni da parte dei comuni;
c) la promozione e il sostegno
dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della
fusione di comuni.
Art. 2
Principi
1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali
secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione,
unicità e adeguatezza delle funzioni, in attuazione dell’ articolo
8 dello Statuto regionale.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1,
la Regione favorisce il superamento delle duplicazioni e promuove l’unità
dell’amministrazione, predisponendo strumenti di collaborazione e di raccordo
tra Essa e comuni e di partecipazione degli enti locali alle decisioni che
riguardano le comunità locali.
CAPO II
Esercizio associato di funzioni e
servizi
Art. 3
Definizioni
1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali
quando, per effetto della stipula di un atto associativo, una struttura
amministrativa unica svolge funzioni e pone in essere atti e relative attività
di cui i comuni hanno la titolarità.
2. Ai fini di legge, salvo diversa
espressa specificazione, per “Unione di comuni” si intende l’unione di comuni
costituita ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come modificato
dall’articolo 19 del d.l. 95/2012.
3. Ai fini di legge, salvo diversa
espressa specificazione, per Unione di comuni montani si intende una unione di
comuni, di cui al comma 2, costituita a prevalenza di comuni già appartenenti
alle comunità montane soppresse con legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).
4. Ai
fini di legge, salvo diversa espressa specificazione, per “Convenzione” si
intende l’esercizio associato di funzioni e servizi degli enti locali secondo le
modalità disciplinate dall’articolo 30 del d.lgs. 267/2000.
Art. 4
Obbligo di esercizio associato
delle funzioni fondamentali
1. I comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, ovvero
fino a 3 mila abitanti se già appartenenti alle soppresse comunità montane, con
esclusione del Comune di Isole Tremiti, il cui territorio coincide integralmente
con quello delle omonime isole, sono obbligati a esercitare in forma associata,
mediante unione di comuni o convenzione, tutte le funzioni fondamentali, come
individuate dall’articolo 19 del d.l. 95/2012, con esclusione di anagrafe e
stato civile, secondo la disciplina ivi prevista, nonché quella dettata dalla
presente legge.
2. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni
obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è
fissato in 5 mila abitanti. (1)
3. Ai fini
dell’individuazione dei limiti demografici di cui ai comma 2 e 3 dell’articolo
3, la popolazione è determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito
dall’Istituto nazionale di statistica.
(1) Comma modificato dalla l.r.
n. 52/2014, art. 10.
Art. 5
Esercizio associato delle funzioni
e dei servizi conferiti
dalla Regione
1. Le leggi regionali che, ai sensi dell’articolo 118 della
Costituzione, conferiscono ai comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle
fondamentali, nelle materie di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 117 della
Costituzione, possono stabilire che il loro esercizio si svolga mediante ricorso
obbligatorio a forme di gestione associata.
2. In assenza di espressa
disposizione di legge regionale è facoltà dei comuni l’esercizio in forma
associata delle funzioni ulteriori di cui al comma 1 a essi conferite dalla
Regione ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
Art. 6
Fusione di Comuni
1.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in
materia di circoscrizioni comunali), i comuni possono essere riuniti tra loro e
uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi
consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto
al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le
condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo
ha l’obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione
elettorale. (2)
2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 133 della Costituzione,
la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi comuni e modificare la propria circoscrizione e
denominazioni.
3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 del d.lgs.
267/2000, la Regione può modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni
sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.
4.
Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per
incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, o su richiesta di
almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, la
Giunta regionale presenta un disegno di legge per l’istituzione del nuovo
comune. (3)
4-bis.
Al fine della fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di quanto previsto dall’articolo
15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti Locali):
a)
ciascun comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi
previsto;
b)
i comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun
comune, almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono
essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I comuni
verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito
e indicono il referendum entro trenta giorni dal completamento della
verifica;
c)
il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun
comune;
d)
hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere
il Consiglio regionale;
e)
il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta
sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la
maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per
ciascun comune;
f)
non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono
trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel bollettino
ufficiale della Regione dei risultati del precedente
referendum;
g)
il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di
enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti
relativi allo scrutinio e alla proclamazione del
risultato;
h)
gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. La
proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di
svolgimento del referendum;
i)
i consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione
trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni
dall’effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di
proclamazione del risultato del referendum e contiene l’indicazione
dell’eventuale sussistenza di contenziosi; (4)
j)
la Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni
dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge
all’Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della
verifica.
5. Il progetto di legge regionale deve comprendere
opportunamente:
a) la descrizione dei confini dell’istituendo comune e di tutti
i comuni interessati;
b) la cartografia in scala 1:10.000, o superiore,
relativa ai suddetti confini;
c) le indicazioni di natura demografica e
socio-economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli enti
locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto
dell’istituzione di un nuovo comune;
d) gli elementi finanziari
significativi tratti dall’ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato
dai comuni interessati;
e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei
servizi sul territorio interessato, che ne evidenzi i vantaggi;
f) le
deliberazioni dei consigli comunali.
6. La Commissione consiliare regionale competente, constatata
la completezza e correttezza della documentazione di cui al comma 5, esprime il
proprio parere in merito all’indizione del referendum consultivo, ovvero in
merito alla possibilità di assumere i referendum eventualmente già effettuati
dai comuni interessati ai sensi del d.lgs. 267/2000, secondo le norme dei
rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell’articolo 133,
ultimo comma, della Costituzione.
7. Il parere della commissione
consiliare regionale è quindi trasmesso al Consiglio regionale per il suo esame
finalizzato all’indizione del referendum, ovvero della presa d’atto della
deliberazione, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum
effettuati dai comuni.
8. Acquisiti i risultati del referendum, la
commissione consiliare regionale, entro sessanta giorni dalla data di
proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito
al progetto di legge e lo invia al Consiglio regionale.
9. Il comune di
nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra
nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al
territorio e alle popolazioni sottratte al comune o ai comuni di origine.
10. Al comune di nuova istituzione vanno trasferite le risorse
strumentali, finanziare e umane da parte dei comuni originari, ferme restando,
per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.
(2) Comma sostituito dalla l.r.
n. 32/2016, art. 1, lettera a). Il testo originario era così
formulato:"1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26
(Norme in materia di circoscrizioni comunali),
i Comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere
aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano
domanda e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di
adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate mediante consultazione elettorale."
(3) Comma sostituito dalla l.r.
n. 32/2016, art. 1, lettera b). Il testo originario era così
formulato:" 4. Su richiesta dei comuni interessati alla
fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi
consigli comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per
l’istituzione del nuovo comune."
(4) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 32/2016, art. 1, lettera c).
CAPO III
Forme di esercizio associato
Art. 7
Unione di comuni
1. L’esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio che
facoltativo, può essere attuato mediante Unione di comuni costituita secondo le
modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3.
2. L’Unione è costituita
con la sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto
costitutivo.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
sua affissione all’albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha
approvato. Detta disposizione si applica anche per le modifiche statutarie.
4. L’Unione è costituita, di norma, tra comuni contermini della medesima
provincia o tra comuni contermini di province diverse. Le Unioni di comuni
possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni, ai sensi del comma
1 dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000, a condizione che le Unioni siano gli
enti responsabili dell’esercizio associato.
5. Ogni comune può far parte
di una sola Unione di comuni.
6. L’Unione di comuni e i comuni associati
trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite dei competenti servizi
regionali, l’atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le
deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione
degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. Salva
diversa previsione della presente legge, gli atti sono trasmessi entro dieci
giorni dalla loro esecutività.
7. Nel territorio della Regione non
possono essere costituite Unioni con la medesima denominazione. La denominazione
identifica esclusivamente il territorio dell’Unione.
8. Lo statuto
dell’Unione di comuni individua la sede e le funzioni svolte dall’Unione, le
competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e il loro
funzionamento, nonché la durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci
anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell’Unione
e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti,
inclusa la definizione dei rapporti tra l’Unione e il comune uscente.
9.
L’Unione di comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai
comuni, opera con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.
10. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l’Unione può
stipulare accordi con l’ente di provenienza per il mantenimento presso l’Unione
del personale comandato o trasferito.
Art. 8
Convenzione
1. L’esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio e
sia facoltativo, può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che
preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato
dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi, da parte degli enti
partecipanti all’accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto
degli enti deleganti.
2. L’esercizio associato obbligatorio delle
funzioni mediante convenzione è soggetto alla verifica triennale che comprovi il
conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza di cui al decreto del
Ministero dell’interno 11 settembre 2013 (Determinazione dei contenuti e delle
modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di
significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle
funzioni).
3. La convenzione indica:
a) le funzioni oggetto dell’esercizio associato; la durata
dell’esercizio associato; l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio
associato presso il quale, a seguito della costituzione dell’ufficio o per
effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente
all’esercizio della funzione;
b) i criteri per la definizione dei rapporti
finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese
derivanti a qualsiasi titolo dall’esercizio associato;
c) la costituzione
e le norme di funzionamento di un organo, composto dai sindaci o loro
delegati, che assume il compito di esprimere l’indirizzo politico, il
coordinamento della organizzazione e dello svolgimento dell’esercizio
associato e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;
d) le
modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le
modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio
della funzione mediante unione di comuni;
e) le modalità per lo
scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti
partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni
associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel
contenzioso insorto; i comuni associati tenuti alla conclusione dei
procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per
garantire la continuità amministrativa;
f) le norme regolamentari
applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da
parte dell’ente responsabile dell’esercizio associato, per l’esercizio
associato medesimo.
4. La durata della convenzione non può essere inferiore a tre
anni.
Art. 9
Consorzi
1. I comuni possono esercitare anche mediante consorzio, ai
sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000, il servizio già esercitato in forma
associata alla data di entrata in vigore della presente legge, purché il
consorzio sia stato costituito per l’esercizio del medesimo servizio.
2.
I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono obbligati
all’esercizio della relativa funzione in associazione con gli stessi comuni che
compongono il consorzio, qualunque sia la loro consistenza demografica.
Art. 10
Dimensione territoriale ottimale
1. La Regione individua, previa concertazione con i comuni
interessati nell’ambito della Cabina di regia ex articolo
8 della l.r. 36/2008, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica atta all’esercizio delle funzioni fondamentali in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni, secondo i principi di
efficacia, di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, con
riferimento ai criteri di seguito indicati:
a) appartenenza degli enti interessati alla medesima area
geografica omogenea;
b) appartenenza degli enti interessati alla medesima
provincia o contermini di province diverse;
c) contiguità territoriale
degli enti interessati;
d) dimensioni associative degli enti interessati
riferite ai valori demografici, non inferiori a 10 mila abitanti ovvero a 5
mila abitanti se trattasi di Unioni di cui al comma 2 dell’articolo 3.
2. I comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, formulano alla Regione Puglia, con deliberazione del
consiglio comunale, le proposte di gestione associata da realizzarsi secondo i
criteri indicati al comma 1, specificando le funzioni e i servizi che intendono
svolgere in forma associata e la relativa natura giuridica individuata per il
loro espletamento, nonché i risultati attesi in termini di economicità, di
efficacia, di efficienza e di riduzione delle spese.
3. Le proposte di
aggregazione rispondenti ai criteri di cui al comma 1, previa la concertazione
in sede di Cabina di regia ex articolo
8 della l.r. 36/2008, sono considerate Ambiti territoriali ottimali.
4. La Giunta regionale adotta il piano di riordino territoriale tenendo
conto delle proposte pervenute da parte dei comuni e concordate in sede di
Cabina di regia ex articolo 8
della l.r. 36/2008, nonché delle forme associative esistenti, se
adeguatamente dimensionate.
5. Nel piano di riordino la Giunta regionale
individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei
comuni obbligati non confinanti con comuni al pari obbligati.
6. Nel
piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti
demografici associativi minimi, anche inferiori a quelli previsti al comma 2
dell’articolo 4, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali
isole etniche alloglotte, nonché per le Unioni già esistenti di cui al comma 1
dell’articolo 20.
7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta
regionale individua le linee di indirizzo, i criteri e gli obiettivi per la
costituzione di ambiti territoriali facoltativi adeguati all’esercizio di
funzioni di area vasta in forma associata da conferire o delegare nelle materie
di propria competenza di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 117 della
Costituzione.
8. Il Piano di riordino è approvato dal Consiglio
regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
9. I
comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del provvedimento di approvazione
del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative
dandone comunicazione alla Giunta regionale, anche ai fini della iscrizione nel
registro delle forme associative di cui all’articolo 17.
10. La Giunta
regionale, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito della
Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, provvede ad aggiornare il
piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base
delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità
stabilite dal presente articolo e a trasmetterlo al Consiglio regionale per i
successivi adempimenti.
CAPO IV
Incentivazioni per le gestioni
associate
Art. 11
Incentivazione all’esercizio associato
di funzioni e servizi
comunali
1. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta
regionale tiene conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di preferenza:
a) fusioni di comuni;
b) unioni di comuni;
c)
convenzioni;
d) ampliamento territoriale rispetto alle dimensioni ottimali
delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale;
e)
eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali;
f) numero
di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata;
g) numero
di comuni che partecipano a ognuna delle forme associative previste;
h)
appartenenza dei comuni alle aree interne.
2. I contributi finanziari correnti destinati a fusioni di
comuni e Unioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla
Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei comuni. I
contributi finanziari correnti per le convenzioni hanno la durata stessa di ogni
singola convenzione, previa verifica a tre anni dalla sua costituzione, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 8.
3. In caso di variazioni nella composizione
della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o dei servizi,
i contributi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.
4. I contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati
delle somme già concesse nell’anno precedente anche se, sulla base della
documentazione finanziaria, non venga comprovata l’effettiva gestione associata
delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati
dichiarati sulla domanda di contributo.
5. I contributi correnti, entro
i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima
pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma
associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di
comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni
partecipante alla forma associativa.
6. Tali contributi correnti vengono
moltiplicati per 1,20 se l’esercizio associato avviene attraverso Unioni di
comuni e per 2, nel caso di fusione o incorporazione di comuni.
7. I
contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si
determina una variazione del numero di comuni che costituiscono l’Unione.
8. La Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di
previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto
capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate
all’organizzazione dell’esercizio di funzioni e servizi comunali in forma
associata.
9. Le istanze di contributo devono essere prodotte alla
Regione Puglia, da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell’anno
precedente a quello cui i contributi si riferiscono.
Art. 12
Incentivi
1. La Giunta regionale concede gli incentivi specifici
previsti dal comma 8 dell’articolo 11 finalizzandoli:
a) alla realizzazione di fusioni tra comuni e Unioni di comuni,
a concorso delle spese per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione e
per l’avviamento di forme di gestione associata comunale, dando priorità alla
attuazione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive
(SUAP);
b) alla realizzazione delle forme associative di cui al comma 7
dell’articolo 10, per l’esercizio di funzioni in ambiti di area vasta
conferite e/o delegate dalla Regione nelle materie di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 117 della Costituzione, a concorso delle spese per
l’elaborazione di progetti e all’organizzazione in associazione delle funzioni
medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia efficienza
e riduzione dei costi del loro esercizio, fatti salvi gli ambiti individuati
dalle leggi di settore per l’ottimale esercizio delle funzioni disciplinate
dalle stesse;
c) alla realizzazione, nelle aree interne, di forme
associative comunali per l’esercizio di funzioni e servizi in forma associata,
a concorso delle spese per l’elaborazione di progetti e all’organizzazione in
associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi
livelli di efficacia, efficienza e riduzione dei costi del loro esercizio.
2. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente.
Art. 13
Supporto formativo
e tecnico-organizzativo
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l’avvio delle
gestioni associate indicate dalla legge, nonché delle fusioni di comuni, prevede
da parte dei competenti servizi regionali, anche in collaborazione con gli
organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad
assicurare agli enti interessati:
a) assistenza giuridico - amministrativa;
b) interventi
formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali che
prevedano, tra l’altro, la condivisione di esperienze e l’approfondimento
delle conoscenze.
CAPO V
Organizzazione e personale
Art. 14
Responsabili dei servizi
1. Lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi
dell’Unione di comuni esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla
legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la
legislazione medesima stabilisca che determinati atti, attinenti a funzioni che
sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli
organi di governo
dei singoli comuni.
Art. 15
Personale destinato
alle funzioni affidate dai Comuni
1. L’esercizio in unione e/o in convenzione delle funzioni e
dei servizi dei comuni, si effettua con personale distaccato, comandato o
trasferito da detti enti.
2. Salvo diversa disciplina dello statuto o
diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell’Unione o
di cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale di cui al comma 1
rientra, con provvedimento dell’ente di provenienza, nella disponibilità di
detto ente.
3. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni,
l’Unione di comuni, previa deliberazione della Giunta regionale adottata
all’unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l’ente di provenienza
per il mantenimento presso l’Unione del personale comandato o trasferito.
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. In caso di scioglimento dell’Unione di comuni, fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 15, il personale a tempo
indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all’Unione di
comuni, anche per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 15, è
assegnato ai comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l’Unione e i
comuni medesimi.
2. In caso di mancato accordo l’Unione di comuni non
può essere sciolta.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato,
appartenente alle categorie del comparto degli enti locali, quando lo statuto
non abbia dettato le regole per garantire la continuità dei rapporti di lavoro
fino allo spirare del termine previsto dal contratto.
CAPO VI
Anagrafe delle forme di gestione
associata
Art. 17
Registro regionale delle forme
di gestione associata
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro
regionale delle forme di gestione associata.
2. L’iscrizione nel
registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti
dalla presente legge.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di
tenuta del registro regionale.
CAPO VII
Disposizioni finanziarie
Art. 18
Unioni di comuni deficitarie
1. Le Unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi
strutturalmente deficitarie, secondo quanto previsto dalle disposizioni della
parte seconda, titolo VIII, capo I, del d.lgs. 267/2000, sono soggette alla
decurtazione del cinquanta per cento delle risorse regionali di cui agli
articoli 11 e 12.
2. La condizione di ente strutturalmente deficitario è
rilevata dalle risultanze riportate nella tabella del penultimo esercizio
precedente quello di riferimento, trasmesso dalle Unioni di comuni alla Regione.
La tabella è approvata dalla Giunta regionale.
3. La decurtazione delle
risorse regionali ha luogo sulle assegnazioni relative all’esercizio finanziario
successivo a quello nel quale è stata data comunicazione del terzo rendiconto di
gestione riportante la condizione di deficit ed è applicata anche negli anni
immediatamente successivi, fino al superamento della condizione medesima.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari correnti derivanti dall’attuazione
della presente legge regionale si provvede, per gli esercizi finanziari a
partire dal 2015, con previsioni a valere sulle leggi di bilancio annuali e
pluriennali, mediante aumento di euro 500 mila, in termini di competenza e
cassa, della dotazione finanziaria della U.P.B. 08.02.01, e contestuale
diminuzione della dotazione finanziaria della U.P.B. 08.01.01 di pari importo e
istituzione del nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo denominato
“Contributi ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni”, con lo
stanziamento di euro 800 mila, di cui euro 300 mila rivenienti da minori spese
della stessa U.P.B. di competenza.
CAPO VIII
Disposizioni transitorie e
finali
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatte salve le Unioni di comuni
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, comunque,
hanno la facoltà di dimensionarsi diversamente con l’adesione di altri comuni
obbligati all’esercizio associato delle loro funzioni, ovvero con la rinuncia da
parte di comuni, già appartenenti all’Unione, che non hanno l’obbligo
dell’esercizio associato.
2. Le Unioni di comuni di cui al comma 1
adeguano i loro statuti alle disposizioni della presente legge entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 21
Clausola valutativa
1. Annualmente, dopo il primo anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio
regionale una relazione contenente:
a) il quadro dei finanziamenti erogati in base alle richieste
pervenute, suddivisi per tipologia della forma associativa;
b) il numero
delle costituzioni associative successive alla data di entrata in vigore della
presente legge, con descrizione delle forme prescelte;
c) la descrizione
dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e l’ottimizzazione delle
gestioni associate;
d) le variazioni delle forme associative intervenute
successivamente all’erogazione dei contributi;
e) il numero dei corsi di
formazione organizzati sia autonomamente, sia in collaborazione con le
autonomie locali e i loro organismi di rappresentanza.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 agosto 2014
INDICE
CAPO I
Principi generali
Art. 1 - Finaità
Art. 2 - Principi
CAPO II
Esercizio associato di funzioni e servizi
Art. 3 - Definizioni
Art.
4 - Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali
Art. 5 -
Esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dalla Regione
Art. 6 - Fusione dei Comuni
CAPO III
Forme di esercizio
associato
Art. 7 - Unione di Comuni
Art. 8 - Convenzione
Art. 9 -
Consorzi
Art. 10 - Dimensione territoriale ottimale
CAPO IV
Incentivazioni per le gestioni associate
Art. 11 - Incentivazione
all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali
Art. 12 - Incentivi
Art. 13 - Supporto formativo e tecnico-organizzativo
CAPO V
Organizzazione e personale
Art. 14 - Responsabili dei servizi
Art.
15 - Personale destinato alle funzioni affidate dai Comuni
Art. 16 - Norme
di salvaguardia
CAPO VI
Anagrafe delle forme di gestione associata
Art. 17 - Registro regionale delle forme di gestione associata
CAPO
VII
Disposizioni finanziarie
Art. 18 - Unioni di Comuni deficitarie
Art. 19 - Norme finanziarie
CAPO VIII
Disposizioni transitorie e
finali
Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 21 - Clausola
valutativa