Art. 1
Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario
regionale
1. Al fine
di fare fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2016 al Servizio sanitario
regionale per l’acquisto dei farmaci innovativi, per il finanziamento
dell’Accordo integrativo regionale per la medicina generale, per le maggiori
spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nell’ambito del
bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2016, alla missione 13,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 20 milioni e alla missione 13, programma 1, titolo
2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di
euro 30 milioni.
2. Alla
copertura degli oneri rivenienti dal comma 1, pari a euro 50 milioni, si
provvede per euro 15 milioni mediante l’utilizzo dello stanziamento previsto
all’articolo
3 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018
della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2016)) e per euro 35 milioni
nell’ambito della variazione di cui all’articolo 3 della presente legge.
Art. 2
Erogazione ulteriore contributo in favore dei Consorzi di
bonifica commissariati
1. Al fine
di consentire l’attuazione della legge
regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di
bonifica) e della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei Consorzi di bonifica) nelle more della imminente approvazione
di nuove norme di riordino dei Consorzi di bonifica commissariati, la Regione
Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia,
Stornara e Tara, Arneo e Ugento lì Foggi, un ulteriore contributo di euro 7
milioni, per l’anno 2016.
2. Le somme
stanziate possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di
funzionamento:
a)
emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
b)
consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso
agricolo;
c) oneri,
a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al
31 dicembre 2016;
d) spese
di gestione;
e) spese
per contenzioso tributo 630.
3. Agli
oneri di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse
finanziate iscritte nell’ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale
di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano
dopo l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 49 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
missione 20, programma 3, titolo 1, dell’esercizio finanziario 2016, le cui
risorse saranno iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo n.
112091, missione 16, programma 1, titolo 1, dell’esercizio finanziario 2016.
4. Per gli
adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con
potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il
quale si avvale di una struttura di supporto .
5.
Dall’attuazione del comma 4 non derivano oneri per la finanza regionale.
6. Le somme
previste al comma 1, saranno decurtate dalla dotazione prevista all’articolo
19 della l.r. 1/2016.
Art . 3
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2016
1. Al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016- 2018) è apportata la
variazione di cui al tabulato allegato alla presente legge.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1,della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.