Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2017
Numero
11
Data
18/05/2017
Abrogato
 
Materia
Edilizia residenziale
Titolo
Regolamento edilizio-tipo
Note
Bollettino n° 58 pubblicato il 19-05-2017
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità

1. Le presenti disposizioni regolano il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo e ai relativi allegati recanti le definizioni uniformi, così come recepiti con deliberazione della Giunta regionale, contenuti nell’intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 (Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

2. Il regolamento e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali.

 

Art. 2

Adeguamento Comunale

1. I comuni, con deliberazione di consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine 31 dicembre 2017.(1)

[ 2. Trascorso il termine perentorio previsto dal comma 1, provvede il responsabile della struttura competente dei comuni interessati entro e non oltre trenta giorni.](2)

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il regolamento edilizio non adeguato  cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo.(3)

4. I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.

5. I comuni possono procedere altresì all’adeguamento delle norme tecniche d’attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del consiglio comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema informativo territoriale regionale (SIT).

(1) Comma modificato dall'art. 1 della l.r. 46-2017;

(2) Comma  abrogato  dall'art. 1 della l.r. 46-2017;

(3) Comma sostituito   dall'art. 1 della l.r. 46-2017;

 

Art. 3

Norma transitoria

1. Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017. (4) Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d’opera della stessa pratica edilizia.”. (5)

2. Non rientrano nella documentazione indispensabile di cui al comma 1, la documentazione, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, le attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati, e la mancanza di atti di assenso, comunque denominati, che devono essere resi con il procedimento della conferenza di servizi, anche nella sua forma semplificata o simultanea.

(4) Comma modificato dall' art. 2 della l.r. 46-2017;

(5) Comma  nuovamente modificato dall' art. 2 della l.r. 46-2017;

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.