Art. 1
Finalità
1. Le
presenti disposizioni regolano il procedimento e i tempi di adeguamento dei
regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo e ai relativi allegati
recanti le definizioni uniformi, così come recepiti con deliberazione della
Giunta regionale, contenuti nell’intesa della Conferenza unificata del 20
ottobre 2016 (Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del
regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
2. Il
regolamento e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e
sociali.
Art. 2
Adeguamento Comunale
1. I
comuni, con deliberazione di consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti
edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine 31
dicembre 2017.(1)
[ 2.
Trascorso il termine perentorio previsto dal comma 1, provvede il responsabile
della struttura competente dei comuni interessati entro e non oltre trenta
giorni.](2)
3.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il regolamento edilizio
non adeguato cessa di avere effetti
nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo.(3)
4. I comuni
procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le
definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni
dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.
5. I comuni
possono procedere altresì all’adeguamento delle norme tecniche d’attuazione
degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi,
mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del
consiglio comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa
alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema
informativo territoriale regionale (SIT).
(1) Comma modificato dall'art. 1
della l.r.
46-2017;
(2) Comma abrogato dall'art. 1
della l.r.
46-2017;
(3) Comma sostituito dall'art. 1
della l.r.
46-2017;
Art. 3
Norma transitoria
1. Le
determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni
vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme
previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi
adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione
comunale comunque denominati
in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017. (4) Tali disposizioni si applicano anche per le
successive varianti in corso d’opera della stessa pratica
edilizia.”. (5)
2. Non
rientrano nella documentazione indispensabile di cui al comma 1, la
documentazione, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano
in possesso delle pubbliche amministrazioni, le attestazioni, comunque
denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti,
informazioni e dati, e la mancanza di atti di assenso, comunque denominati, che
devono essere resi con il procedimento della conferenza di servizi, anche nella
sua forma semplificata o simultanea.
(4) Comma modificato dall' art. 2
della l.r.
46-2017;
(5) Comma nuovamente modificato
dall' art. 2
della l.r.
46-2017;
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.