IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia”
così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 713 del 16 maggio 2017 di adozione del
Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Il comma
5 dell’articolo 4 del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 è così
sostituito:
“Le
vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali
ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente
l’Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, dal primo sabato di
luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania
coincide con il lunedì, l’inizio dei saldi invernali è anticipato al
sabato.”
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.