Art. 1
Esenzione tassa automobilistica
1. A
decorrere dal 1 gennaio 2018 i veicoli di proprietà delle organizzazioni di
volontariato iscritte nell’elenco regionale del volontariato di protezione
civile di cui alla legge
regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema regionale di protezione civile), sono
esentati dal pagamento della tassa automobilistica.
Art. 2
Adempimenti
1. Per
usufruire dell’esenzione i soggetti interessati devono presentare alla Sezione
regionale competente in materia di tasse automobilistiche, specifica istanza
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione, contenente:
a)
l’indicazione della sede e dell’iscrizione all’elenco regionale del
volontariato di protezione civile di cui all’articolo 1;
b) gli
estremi identificativi di ogni veicolo di proprietà per cui si chiede
l’esenzione, allegando copia del certificato di proprietà e copia della carta
di circolazione;
c)
l’obbligo a comunicare l’eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli,
nonché qualsiasi altro evento che possa comportare la revoca dell’esenzione
dal pagamento della tassa.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Alle
minori entrate derivanti dalla presente legge sul titolo 1 (Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e
proventi assimilati), categoria 50 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore -
tassa automobilistica), quantificate in euro 50 mila, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento di previsione del fondo speciale di parte corrente per il
finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio, missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi),
titolo 1 (Spese correnti).
Art. 4
Norma finale - abrogazioni
1. Dalla
data di decorrenza prevista all’ articolo
1, è abrogato il comma 1 quater dell’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre
2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), come aggiunto dall’articolo
21 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20, e successivamente
modificato dall’articolo
7 della legge regionale 19 luglio 2006, r. 22.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.