Art. 1
Interpretazione autentica del comma 3 dell’ articolo
5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
1. Il comma
3 dell’articolo 5 che riguarda “Misure di eradicazione”, della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della regione Puglia), è interpretato conformemente
alle norme europee e nazionali che prevedono misure di eradicazione rivolte alla
rimozione immediata della pianta infetta, di tutte le piante notoriamente
infette dall’organismo specificato e delle piante che presentano sintomi della
possibile infezione, o sospettate di essere infette da parte di tale organismo
nel raggio di 100 m, oltre all’abbattimento di tutte le piante ospiti presenti,
a prescindere dal loro stato di salute.
Art. 2
Interpretazione autentica della lettera a), del comma
2 dell’articolo 6 della I.r. 4/2017
1. l siti,
indicati alla lettera a), del comma
2 dell’articolo 6, della I.r. 4/2017, nel cui raggio di 200 m il Servizio
fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che
sono risultate infette dall’organismo specificato, sono quelli previsti dall’articolo
10, comma 3, della medesima I.r.
4/2017, ossia tutti i siti per cui è stata rilasciata l’autorizzazione ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789
della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art.3
Interpretazione autentica dei commi
3, 5 e 6 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017
1. Il comma
3, dell’articolo 8 della I.r. 4/2017, stabilisce il diritto delle imprese
agricole e delle aziende vivaistiche non agricole di accedere nel più breve
tempo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), al fine
di ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per
effetto della batteriosi superano il 30 per cento della produzione lorda
vendibile aziendale. La locuzione aggettivale “aziende vivaistiche non agricole”
è rivolta alle aziende che non coltivano in pieno campo allo scopo di produrre
vegetali, intendendo per non agricole le aziende che producono vegetali in
substrati diversi dal suolo agrario. Tali aziende, rientrano, comunque, tra le
piccole e medie imprese attive della produzione primaria di prodotti agricoli,
conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 1, punto (5) del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014.
2. Il comma
5 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017, riguardante la volontà della Regione
Puglia di proteggere l’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri
ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella stessa legge, non
procedendo alla rimozione degli alberi di cui all’articolo
2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del
paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), bensì adottando misure di
isolamento degli stessi dal relativo contesto, è da interpretare per le piante
monumentali non infette ricadenti nel raggio di 100 m, intorno a una pianta
infetta, in zona delimitata soggetta a misure di eradicazione.
3. Il comma
6 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017, riguardante il sostegno con ogni mezzo
della vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti, in particolare,
incentivando la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca
scientifica, è da intendersi applicabile nella zona infetta a esclusione della
zona di 20 km, nella quale si applicano le misure di contenimento, di cui
all’articolo 7, lettera c), del paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE)
2015/789 della Commissione, dove è vietato autorizzare l’impianto di piante
ospiti per scopi scientifici.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.