Art.
1
Modifica
all’articolo 2
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9
1.
All’articolo 2
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è
apportata la seguente modifica:
a)
al comma 1, lettera h), è soppresso l’ultimo periodo.
Art.
2
Modifiche
all’articolo 3
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 3
della l.r.
9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3, è
soppressa;
b) alla lettera c) del comma 3, dopo le
parole: “e i provvedimenti di accreditamento.” è inserito il seguente periodo:
“In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è data
comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).”.
Art.
3
Modifiche
all’articolo 4
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 4
della l.r.
9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del
comma 1, dopo le parole: “di cui all‘articolo 8, comma 4” è inserito il seguente
periodo: “in presenza di motivi ostativi all’ accoglimento dell’istanza è data
comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della I. 241/
1990;”;
b)
la lettera c) del comma 1, è
soppressa.
Art.
4
Modifica
all’articolo 5
della l.r.
9/2017
1.
L’articolo5
della 1.r.
9/2 017 è sostituito dal seguente:
“Art.
5 Autorizzazioni
1. Sono soggetti all’autorizzazione alla
realizzazione:
1.1. strutture che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per
acuti;
1.2. strutture che erogano prestazioni di
assistenza territoriale in regime residenziale e
semiresidenziale:
1.2.1. ospedali di
comunità;
1.2.2.
strutture di riabilitazione - centro risvegli per soggetti in stato vegetativo e
stato di minima coscienza;
1.2.3. centri residenziali per cure
palliative e terapia del dolore (hospice);
1.2.4.
strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e per
soggetti affetti da demenza;
1.2.5.
strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali;
1.2.6.
strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti con problemi
psichiatrici;
1.2.7.
strutture sanitarie e socio-sanitarie per la cura, la riabilitazione e
l’assistenza a persone con problemi di dipendenza
patologica;
1.2.8.
strutture socio-sanitarie per l’assistenza a persone affette da AIDS conclamata
e con patologie correlate invalidanti;
1.3.
stabilimenti termali;
1.4.
centri di procreazione medicalmente assistita (PMA);
1.5.
consultori familiari;
1.6.
strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale:
1.6.1.
strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate
con apposito provvedimento di Giunta regionale;
1.6.2.
strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica individuate con apposito
provvedimento della Giunta regionale;
1.6.3.
strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi
macchine;
1.6.4.
strutture per radioterapia;
1.6.5.
strutture per medicina nucleare in vivo;
1.6.6.
centri per dialisi;
1.6.7.
centri per terapia iperbarica;
1.7.
le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale:
1.7.1.
attività specialistica ambulatoriale medica;
1.7.2.
attività di medicina di laboratorio;
1.7.3.
attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi
macchine;
1.7.4.
attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia;
1.7.5.
le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime
ambulatoriale.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono
soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti
ipotesi:
2.1.
gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi
compresi:
2.1.1.
l’aumento del numero dei posti letto, posti letto -tecnici e grandi
apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;
2.1.2.
l’attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a
quelle già autorizzate;
2.2.
la trasformazione di strutture già esistenti e
specificamente:
2.2.1.
la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già
autorizzati;
2.2.2.
la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già
autorizzate;
2.2.3.
il cambio d’uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o
sociosanitarie, con
o senza lavori;
2.2.4.
l’adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa
utilizzazione;
2.3.
il trasferimento in altra sede di strutture già
autorizzate.
3.
Sono soggette all’autorizzazione all’esercizio:
3.1.
le strutture per le quali è richiesta l’autorizzazione alla realizzazione di cui
al comma 1;
3.2.
studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per
erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del
paziente, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale,
sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui
all’Intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione
all’esercizio di attività sanit arie in ambito
odontostomatologico.
4.
Con apposito regolamento regionale vengono definiti i requisiti minimi per
l’autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie.
5.
Nellemoredell’applicazione del regolamento regionaledi cui al comma 4,per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici si farà
riferimento ai requisiti minimi previsti dall’Intesa Stato-regioni del 9 giugno
2016.
6.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici, odontoiatrici e gli studi
per l’esercizio delle professioni sanitarie,individuate dai regolamenti
ministeriali,in attuazione dell’articolo 6 deld.lgs. 502/1992. Tali studi, nei
quali i professionisti esercitano l’attività in forma singola, autonoma e
indipendente pur utilizzando stessa unità immobiliare con altri, oppure in forma
associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità di
erogazione e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere
caratteristiche tali da non configurare l’esercizio delle attività previste per
gli stessi studi dal comma 3, punto 3.2. del presente articolo. Resta salvo
l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio studio all’ASL competente per
territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si
svolge l’attività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita
dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto
riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito
in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il servizio igiene
pubblica del dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente,
entro novanta giorni dalla comunicazione, rilascia nulla osta allo svolgimento
dell’attività professionale. L’ASL effettua la vigilanza nei confronti degli
studi ove si esercitano le professioni sanitarie, per assicurare il rispetto
della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
7.
Nelle more dell’approvazione del provvedimento di Giunta regionale previsto al
comma 3, punto 3.2., i titolari degli studi odontoiatrici, medici e delle altre
professioni sanitarie, mediante apposita dichiarazione scritta, sulla base di
una valutazione personale e discrezionale, certificano l’effettuazione o la non
effettuazione di prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e
terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la
sicurezza del paziente. A seguito dell’emanazione dell’apposito provvedimento di
Giunta regionale, ed entro i termini stabiliti dallo stesso, gli studi operanti
in possesso solo del nulla osta della ASL di appartenenza, ove ricadenti tra
quelli attrezzati per erogare le suddette procedure complesse, dovranno
presentare domanda di autorizzazione all’esercizio ai relativi requisiti
.
8.
Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie sono tenuti
alpagamento della tassa governativa di cui all’articolo 1, letter a e), del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 (Trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di assistenza sanitaria ospedaliera e dei relativi personale ed uffici),
recepito con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere
tributario).
9.
Agli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si
applicano le norme di cui agli accordi collettivi
nazionali.”.
Art.
5
Modifica
all’articolo 7
dellal.r.
9/2017
1.
All’articolo 7
della l.r.
9/2017 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, dopo le
parole: “di cui all’articolo 5, comma 1 ,” eliminare le seguenti: “punto
1.1,”.
Art.
6
Modifiche
all’articolo 8
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 8
della l.r.
9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3, è sostituito dal
seguente: “3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 5, comma 1,
nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le
attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale,
semiresidenziale e ambulatoriale.”;
b) al comma 4, dopo le parole: “comma
3, punto 3.2.” eliminare le seguenti: “e punto 3.3.”;
c)
al comma 7, dopo le parole: “istanza di autorizzazione all’esercizio”,
sostituire le parole: “al comune competente” con le seguenti: “alla
Regione”.
Art.
7
Modifica
all’articolo 10
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 10
della l.r.
9/20 17 è apportata la seguente modifica:
a)
al comma 2, dopo le parole:
“è comunicata all’ente”, sostituire le parole: “che ha rilasciato l’auto
rizzazione per la variazione” con le seguenti: “competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per l’aggiornamento.”.
Art.
8
Modifica
all’articolo 11
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 11
della l.r.
9/2017 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, le parole: “che ha rilasciato l’autorizzazione” sono sostitui te
dalle seguenti: “competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
.
Art.
9
Modifiche
all’articolo 12
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 12
della l.r.
9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente: “3 . Nelle strutture private di cui
all’articolo 5, comma 1, punto 1.1. e 1.6. e negli ambulatori accreditati, il
responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.
484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla
direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al
secondo livello di rigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale) per l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero
di struttura pubblica, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal
comma 8.”;
b)
alla fine del comma 5, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: “con
almeno cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata
accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui l’attività è stata
svolta”;
c)
al comma 6 sono soppresse le parole: “e per quelle territoriali
monospecialistiche residenziali e semiresidenziali, a condizione che il totale
dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e
per le strutture socio-sanitarie”.
Art.
10
Modifiche
all’articolo 14
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 14
della l.r.9/2017
è apportata la seguente modifica:
a) alla fine del comma 11,
aggiungere i seguenti periodi: “La sanzione si riduce a un terzo qualora non si
ravvisi comportamento doloso. La disposizione di cui al precedente periodo dovrà
essere applicata a tutte le procedure ancora in corso e non
esecutive.”.
Art.
11
Modifica
all’articolo 18
dellal.r.
9/2017
1.
L’articolo 18
della l.r.
9/2017 è sostituito dal seguente:
“Art.
18 Trasferimento temporaneo delle strutture autorizzate
1.
In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali
necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici della
struttura sanitaria e socio sanitaria previsti dalla normativa vigente, il
legale rappresentante richiede all’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio, l’autorizzazione temporanea all’esercizio per
trasferimento presso altra idonea sede nell’ambito della stessa azienda
sanitaria locale. L’istanza deve contenere:
a)
l’individuazione struttura che si intende temporaneamente
trasferire;
b)
l’indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento, che possono essere
totali o parziali;
c)
un cronoprogramma dei lavori e la durata della permanenza presso la sede
temporanea;
d)
l’ubicazione dell’immobile che si intende utilizzare per il trasferimento
temporaneo;
e)
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante
della struttura sanitari a o socio sanitaria autorizzata o accreditata che
attesti la conformità dell’immobile temporanea mente utilizzato alle norme di
sicurezza e di carattere igienico-sanitario;
f)
la planimetria in scala adeguata e relazione
tecnico-descrittiva.
2.
La Regione o il comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza,
avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio,
dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al
regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della
contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento
dell’incarico di verifica.
3.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra
gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune
competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione
temporanea all’esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni,
con indicazione della durata massima della permanenza presso la sede
temporanea.
4.
Qualora il trasferimento temporaneo sia richiesto per una struttura sanitaria o
socio sanitaria accreditata, la Regione, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente
accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed
entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica
rilascia il provvedimento di accreditamento temporaneo.”.
Art.
12
Modifica
all’articolo 22
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 22
della l.r.
9/2017 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, dopo le parole:
“Giunta regionale”, è inserito il seguente periodo: “secondo le indicazioni
contenute nell’Intesa Stato-regioni del 20 dicembre
2012,”.
Art.
13
Modifiche
all’articolo 23
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 23
della l.r.
9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “la competente sezione dell’Assessorato regionale”
sono sostituite dalle seguenti: “l’Agenzia regionale strategica per la salute e
il sociale della Regione Puglia”;
b) al comma 2, le parole: “di cui all’articolo 30,” sono sostituite con le
seguenti: “di cui all’articolo 29.
c) al comma 3, la parola: “contesta” è sostituita dalla seguente : “segnala”
.
Art.
14
Modifica
all’articolo24
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 24
della l.r.
9/2017, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6 bis. I soggetti
accreditati che operano att raverso più sedi e/o branche specialistiche e che
sono titolari anche di un laboratorio analisi, possono attivare,
indipendentemente dalla localizzazione e dalla zona carente, ma sempre nei
limiti della ASL di appartenenza, punti di prelievo presso le altre strutture
dello stesso soggetto giuridico, operando con pari grado autorizzativo rispetto
al laboratorio di analisi.”.
Art.
15
Modifica
all’articolo 25
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 25
della 1.r.
9/2017 il comma 2 è abrogato.
Art.
16
Modifiche
all’articolo 28
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 28
dellal.r.
9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di
autorizzazione all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di
prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la
nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra
specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento
da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni
dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter
istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli
accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito
favorevole , rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro i
successivi sessanta giorni.”;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La Regione, previa istanza di
mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti
ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito
favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento
dell’accreditamento .”.
Art.
17
Modifiche
all’articolo 29
della l.r.
9/2017
1.
All’articolo 29
della l.r.
9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, la lettera i) è
sostituita dalla seguente:
“i) articolo 88
(Servizio di assistenza domiciliare integrata);
b) al comma 6 è aggiunta la
seguente lettera:
“i bis) articolo 67
(Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi
relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli
standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3
(Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal
regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore
dell’apposito regolamento che individua:
1)
il fabbisogno regionale di strutture;
2)
i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3)
i requisiti per l’accreditamento istituzionale.”;
c)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente
legge e l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di
autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49 della l.r.
19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate
inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento
relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o
dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati
con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione
e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di
strutture socio- assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli
organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in
vigore della presente legge.”;
d) dopo il comma 10 sono aggiunti i
seguenti:
“10 bis. Dalla data di entrata in vigore del presente comma sono dichiarate
inammissibili le istanze di autorizzazione alla realizzazione e di
autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie di cui all’articolo 5,
comma 1, punto 1.2.7. fino all’entrata in vigore del regolamento regionale che
individua il fabbisogno regionale di dette strutture, da adottarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatte
salve le istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione
all’esercizio delle strutture sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, punto
1.2.7. già previste in atti di programma zione
regionale.”;
“10 ter. Le autorizzazioni sanitarie all’esercizio concesse in precedenza alla
data di entrata in vigore del presente comma restano valide, fermo restando
l’adeguamento alla nuova disciplina da effettuarsi entro due anni, secondo
quanto previsto al comma 10 del presente articolo.”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.