Art.
1
Finalità
1.
La Regione Puglia riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come
espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale, e quali
strumenti di sviluppo dell’immagine turistica regionale, idonei a sviluppare la
conoscenza e lo scambio con altre simili realtà nazionali, europee e mondiali,
anche al fine di favorire:
a)
la ricerca storica, culturale, la diffusione e la conoscenza delle tradizioni e
del territorio regionale;
b)
la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la
salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi,
musiche di carattere storico e folkloristico, strettamente legati e pertinenti
allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
c)
la promozione dei centri storici, sedi delle
manifestazioni;
d)
il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità
statutaria, l’organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse
locale;
e)
l’aggregazione e la coesione sociale;
f)
il coinvolgimento, la partecipazione del mondo della scuola e lo stimolo
dell’apprendimento scolastico.
Art.
2
Elementi
e caratteristiche dei rituali festivi legati al fuoco
1.
Ai fini delle presenti disposizioni, sono rituali festivi legati al
fuoco:
a)
le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi,
incentrati sulla unicità del fuoco, come elemento identitario, le cui origini
sono comprovate da fonti documentali;
b)
le celebrazioni che ripropongono, esaltano e sponsorizzano usi, costumi e
tradizioni proprie dell’immagine e della identità regionale, che evidenziano la
centralità del rituale del fuoco, caratterizzate da particolare valore storico,
religioso e culturale, strutturate e organizzate in maniera ricorrente, secondo
la periodicità che le contraddistingue, da almeno venti
anni.
Art.
3
Istituzione
registro dei rituali festivi legati al fuoco
1.
È istituito il registro dei rituali festivi legati al fuoco che si svolgono sul
territorio regionale della Puglia,
alla cui tenuta provvede la struttura della Giunta regionale competente in
materia di turismo.
Art.
4
Promozione
dei rituali festivi legati al fuoco
1.
I rituali festivi legati al fuoco iscritti al registro di cui all’articolo 3,
concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della
Puglia e sono contraddistinti dal logo “PUGLIA” utilizzato dalla Regione Puglia
per la comunicazione turistica. Per tali rituali, la Regione nei limiti degli
stanziamenti annualmente previsti nelle leggi del bilancio, concede contributi
per concorrere alla loro organizzazione privilegiando le iniziative dirette a
realizzare:
a)
circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale;
b)
celebrazioni e rappresentazioni che coinvolgano città italiane ed europee con le
loro tradizioni e culture,
favorendo la promozione turistica dei rispettivi
territori.
Art.
5
Regolamento
1.
La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore
della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento
nel registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi,
la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e la
rendicontazione delle spese sostenute.
Art.
6
Norma
finanziaria
1.
Per le finalità di cui all’articolo 4, nell’ambito della missione 5, programma
2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, con prelevamento del
predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di
leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione
20, programma 3, titolo 1, secondo le previsioni di cui all’articolo 19
della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione
Puglia (legge di stabilità regionale 2017).
La
presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.