Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2018
Numero
11
Data
09/04/2018
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
Note
Bollettino n. 52, pubblicato il 13/04/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta norme per la partecipazione della Regione Puglia alla formazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (UE) e disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall’appartenenza dell’ltalia all’UE, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità dell’articolo 117, commi terzo, quinto e nono, della Costituzione della Repubblica italiana, dell’articolo 9 dello Statuto regionale, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea).

Art. 2

Cooperazione interistituzionale

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione partecipa con i propri organi, nell’ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

Art. 3

Rapporti Giunta - Consiglio regionale

  1. Il Consiglio e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee al fine di assicurare un’efficace rappresentanza delle istanze regionali in ambito europeo.

    1. 2. La Giunta informa il Consiglio regionale, con particolare riferimento:

    2. a) alla richiesta di raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 24, comma 4, della I. 234/2012;

    3. b) alle convocazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai fini della richiesta al Governo della apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione europea nei casi di cui all’articolo 24, comma 5, della I. 234/2012

    4. c) alle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, e dell’articolo 24, comma 7, della I. 234/2012;

    5. d) alle proposte e le materie di competenza delle Regioni che risultino inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;

e) ai risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

  1. f) alle direttive europee di competenza regionale, individuate ai sensi dell’articolo 40, comma 5, della I. 234/2012;

  2. g) ai provvedimenti adottati per recepire le direttive europee di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della I. 234/2012;

  3. h) alle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia imputabili all’inadempimento della Regione.

3. La Giunta regionale assicura l’assistenza documentale e informativa al Consiglio regionale, secondo modalità definite d’intesa tra i due organi.

Art. 4

Strutture regionali per i rapporti con le Istituzioni dell’Unione europea

  1. Le strutture regionali competenti per i rapporti con le istituzioni europee assicurano l’assistenza documentale e informativa ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale presso le istituzioni europee.

  2. Le strutture di cui al comma 1, operano quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto della Giunta e del Consiglio regionale.

Capo II

Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e all’orientamento delle politiche dell’Unione europea

Art. 5

Sessione europea

  1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce in Sessione europea per l’esame del programma di lavoro della Commissione europea, del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’UE e di eventuali altri strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee nonché della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della I. 234/2012, e individua le aree e le iniziative di interesse prioritario ai fini della partecipazione di cui all’articolo 6.

  2. Ai fini dello svolgimento della Sessione europea la Giunta presenta al Consiglio regionale, entro il termine previsto al comma 1:

    a) la relazione programmatica sulla partecipazione della Regione Puglia all’Unione europea per l’anno

    in corso;

    b) la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo predisposta ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.

  3. A conclusione dell’esame degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale approva l’atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

  4. La Commissione consiliare per le politiche europee e le commissioni competenti nelle materie oggetto di valutazione effettuano le più ampie consultazioni delle categorie economico-sociali della Regione in merito agli atti di programmazione europei e tengono conto degli esiti di tali consultazioni.

Art. 6

Procedure di partecipazione della Regione

1. Le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea e gli atti preordinati all’adozione degli stessi sono presentate:

  1. a) dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee con apposita risoluzione, previo parere delle commissioni competenti per materia e della Giunta regionale;

  2. b) dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare per le politiche europee e delle commissioni competenti per materia.

2 Trascorsi infruttuosamente quindici giorni dal ricevimento degli atti, i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si intendono acquisiti.

3 In caso di urgenza, in deroga al comma 1, il presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, formula le osservazioni di cui al presente articolo, dandone immediata comunicazione alla commissione consiliare permanente per le politiche europee.

4 Le osservazioni della Regione sono trasmesse entro trenta giorni dalla data di ricevimento al presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della I. 234/2012.

Art. 7

Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

  1. Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti legislativi dell’Unione europea, nelle materie di competenza regionale, in conformità all’articolo 6, paragrafo primo, del protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona.

  2. La commissione consiliare permanente competente per le politiche europee, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti per materia per le finalità di cui al comma 1, procede alle valutazioni relative alla verifica della sussidiarietà secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale; gli esiti, approvati con risoluzione, sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle regioni e alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 25 della I. 234/2012.

  3. La Giunta regionale può segnalare al Consiglio regionale questioni relative al controllo di sussidiarietà.

  4. Ove richiesto dal Consiglio regionale, entro il termine assegnato, la Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.

Art. 8

Dialogo politico

  1. Il Consiglio e la Giunta regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell’articolo 9 della I. 234/2012, inviano alle Camere ogni documento utile alla definizione delle politiche europee con le modalità di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3.

  2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle province e dai comuni e sono trasmessi alle Camere, al Governo, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 9

Riserva di esame

  1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della I. 234/2012, può chiedere l’apposizione della riserva d’esame in sede di Consiglio dell’Unione europea da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  2. Il Consiglio regionale, con risoluzione della commissione competente in materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere l’apposizione della riserva di cui al comma 1.

Art. 10

Rappresentanti regionali presso il Comitato delle regioni

1. I membri titolari e quelli supplenti della Regione Puglia presso il Comitato delle regioni sono indicati dal presidente della Giunta e, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dal presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 27 della I. 234/2012.

Capo III

Adempimento da parte della Regione Puglia degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

Art. 11

Legge europea regionale

  1. La Regione Puglia, nelle materie di propria competenza legislativa, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.

  2. Al fine di garantire l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell’Unione europea o da sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, ovvero al fine di prevenire procedure di infrazione a carico dell’Italia ma imputabili alla Regione e/o porvi termine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge recante nel titolo "Legge europea regionale" con l’indicazione dell’anno di riferimento e i numeri identificativi delle direttive recepite.

    1. 3. La legge europea regionale:

    2. a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone in ordine all’esecuzione dei regolamenti europei;

    3. b) detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e

delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

  1. c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti dell’Unione europea di cui alle lettere a) e b);

  2. d) individua gli atti normativi dell’Unione europea alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento, dettando i relativi principi e criteri direttivi;

  3. e) reca ogni disposizione necessaria alla attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea.

4. L’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea deve in ogni modo avvenire tramite legge europea regionale nel caso in cui esso comporti:

  1. a) nuove spese o minori entrate;

  2. b) l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

  3. c) interventi in materie coperte da riserva assoluta di legge.

5. Alla legge europea regionale è allegato l’elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l’ordinamento regionale è già conforme a esse, ovvero perché lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene.

Art. 12

Attuazione in via regolamentare

  1. La legge europea regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione nonché, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione di cui all’articolo 44, comma 1, dello Statuto regionale.

  2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare, prevedono, altresì, l’individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

  3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l’emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali, i criteri e i limiti ai quali deve conformarsi l’esercizio del potere regolamentare e abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Art. 13

Misure urgenti

1. Qualora si renda necessario adeguare tempestivamente l’ordinamento regionale agli atti normativi

dell’Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e non sia possibile inserire le misure necessarie nella legge regionale europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale deve essere approvata oppure, nelle ipotesi di cui all’articolo 12, vi provvede mediante approvazione di apposito regolamento.

Capo IV

Contenzioso

Art. 14

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Ue

  1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso gli atti normativi dell’Unione europea ritenuti illegittimi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della I. 131/2003.

  2. Il Consiglio regionale, con risoluzione della commissione competente in materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere al Governo l’impugnazione di un atto legislativo dell’Unione europea.

  3. È fatta salva la prerogativa del Consiglio regionale di sollecitare il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui è parte.

  4. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 15

Modalità organizzative

  1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse umane in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabiliscono d’intesa le modalità di informazione reciproca, nonché le procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa la delegazione regionale con sede a Bruxelles.

  2. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazioni coordinate, costituiscono un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio e individuano referenti tecnici per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale e per il Consiglio regionale.

  3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati, e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.

Art. 16

Modifiche al regolamento interno del Consiglio

1. Il Consiglio regionale ridefinisce il proprio regolamento interno specificando, in particolare:

  1. a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente, nonché l’istruttoria relativa a tale attività;

  2. b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;

  3. c) le procedure per la verifica della conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;

  4. d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;

e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materia di politiche europee.

Art. 17

Clausola valutativa.

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di politiche europee, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull’applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.

Art. 18

Abrogazioni

1. La legge regionale 28 settembre 2011, n. 24 "Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea" è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.