Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme per la partecipazione
della Regione Puglia alla formazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea (UE) e disciplina le modalità di adempimento degli obblighi
di competenza della Regione derivanti dall’appartenenza dell’ltalia all’UE,
sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di
trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità dell’articolo 117,
commi terzo, quinto e nono, della Costituzione della Repubblica italiana,
dell’articolo 9 dello Statuto regionale, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea).
Art. 2
Cooperazione interistituzionale
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la
Regione partecipa con i propri organi, nell’ambito delle rispettive competenze e
prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione
interistituzionale.
Art. 3
Rapporti Giunta - Consiglio regionale
- Il Consiglio e la Giunta regionale si informano reciprocamente e
tempestivamente sulle attività svolte contribuendo a favorire il massimo
raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee al fine di assicurare
un’efficace rappresentanza delle istanze regionali in ambito europeo.
- 2. La Giunta informa il Consiglio regionale, con particolare
riferimento:
- a) alla richiesta di raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 24,
comma 4, della I. 234/2012;
- b) alle convocazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome ai fini della richiesta al Governo
della apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione
europea nei casi di cui all’articolo 24, comma 5, della I. 234/2012
- c) alle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato
tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, e
dell’articolo 24, comma 7, della I. 234/2012;
- d) alle proposte e le materie di competenza delle Regioni che risultino
inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del
Consiglio dell’Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;
e) ai risultati dei lavori della sessione europea della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
- f) alle direttive europee di competenza regionale, individuate ai sensi
dell’articolo 40, comma 5, della I. 234/2012;
- g) ai provvedimenti adottati per recepire le direttive europee di
competenza regionale, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della I. 234/2012;
- h) alle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti
l’Italia imputabili all’inadempimento della Regione.
3. La Giunta regionale assicura l’assistenza
documentale e informativa al Consiglio regionale, secondo modalità definite
d’intesa tra i due organi.
Art. 4
Strutture regionali per i rapporti con le Istituzioni
dell’Unione europea
- Le strutture regionali competenti per i rapporti con le istituzioni
europee assicurano l’assistenza documentale e informativa ai rappresentanti
della Giunta e del Consiglio regionale presso le istituzioni europee.
- Le strutture di cui al comma 1, operano quale strumento di collegamento
tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto della Giunta e del
Consiglio regionale.
-
Capo II
Partecipazione della Regione alla formazione della
normativa e all’orientamento delle politiche dell’Unione europea
Art. 5
Sessione europea
- Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce
in Sessione europea per l’esame del programma di lavoro della Commissione
europea, del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’UE e di eventuali
altri strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee nonché
della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera a), della I. 234/2012, e individua le aree e le iniziative di
interesse prioritario ai fini della partecipazione di cui all’articolo 6.
- Ai fini dello svolgimento della Sessione europea la Giunta presenta al
Consiglio regionale, entro il termine previsto al comma 1:
a) la relazione programmatica sulla partecipazione
della Regione Puglia all’Unione europea per l’anno
in corso;
b) la relazione sullo stato di conformità
dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo predisposta ai sensi
dell’articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.
- A conclusione dell’esame degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio
regionale approva l’atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla
formazione e attuazione della normativa europea.
- La Commissione consiliare per le politiche europee e le commissioni
competenti nelle materie oggetto di valutazione effettuano le più ampie
consultazioni delle categorie economico-sociali della Regione in merito agli
atti di programmazione europei e tengono conto degli esiti di tali
consultazioni.
Art. 6
Procedure di partecipazione della Regione
1. Le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione
europea e gli atti preordinati all’adozione degli stessi sono presentate:
- a) dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee
con apposita risoluzione, previo parere delle commissioni competenti per
materia e della Giunta regionale;
- b) dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare per
le politiche europee e delle commissioni competenti per materia.
2 Trascorsi infruttuosamente quindici giorni dal
ricevimento degli atti, i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si
intendono acquisiti.
3 In caso di urgenza, in deroga al comma 1, il
presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, formula
le osservazioni di cui al presente articolo, dandone immediata comunicazione
alla commissione consiliare permanente per le politiche europee.
4 Le osservazioni della Regione sono trasmesse entro
trenta giorni dalla data di ricevimento al presidente del Consiglio dei ministri
o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle
Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della I. 234/2012.
Art. 7
Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà
- Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà
nelle proposte di atti legislativi dell’Unione europea, nelle materie di
competenza regionale, in conformità all’articolo 6, paragrafo primo, del
protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona.
- La commissione consiliare permanente competente per le politiche europee,
acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti per materia per le
finalità di cui al comma 1, procede alle valutazioni relative alla verifica
della sussidiarietà secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori
del Consiglio regionale; gli esiti, approvati con risoluzione, sono trasmessi
alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare dandone contestuale
comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle
regioni e delle province autonome, al Comitato delle regioni e alla Giunta
regionale, ai sensi dell’articolo 25 della I. 234/2012.
- La Giunta regionale può segnalare al Consiglio regionale questioni
relative al controllo di sussidiarietà.
- Ove richiesto dal Consiglio regionale, entro il termine assegnato, la
Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti
necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.
Art. 8
Dialogo politico
- Il Consiglio e la Giunta regionale, nell’ambito delle rispettive
competenze, ai sensi dell’articolo 9 della I. 234/2012, inviano alle Camere
ogni documento utile alla definizione delle politiche europee con le modalità
di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3.
- I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate
dalle province e dai comuni e sono trasmessi alle Camere, al Governo, alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Art. 9
Riserva di esame
- La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della I.
234/2012, può chiedere l’apposizione della riserva d’esame in sede di
Consiglio dell’Unione europea da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
- Il Consiglio regionale, con risoluzione della commissione competente in
materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere
l’apposizione della riserva di cui al comma 1.
Art. 10
Rappresentanti regionali presso il Comitato delle
regioni
1. I membri titolari e quelli supplenti della Regione
Puglia presso il Comitato delle regioni sono indicati dal presidente della
Giunta e, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dal
presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 27 della I. 234/2012.
Capo III
Adempimento da parte della Regione Puglia degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
Art. 11
Legge europea regionale
- La Regione Puglia, nelle materie di propria competenza legislativa, dà
tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal
diritto dell’Unione europea.
- Al fine di garantire l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale
agli obblighi derivanti da atti normativi dell’Unione europea o da sentenze
della Corte di giustizia dell’Unione europea, ovvero al fine di prevenire
procedure di infrazione a carico dell’Italia ma imputabili alla Regione e/o
porvi termine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno
di legge recante nel titolo "Legge europea regionale" con l’indicazione
dell’anno di riferimento e i numeri identificativi delle direttive recepite.
- 3. La legge europea regionale:
- a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle
materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone in
ordine all’esecuzione dei regolamenti europei;
- b) detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di
giustizia dell’Unione europea e
delle decisioni della Commissione europea che
comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione
regionale vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti
dell’Unione europea di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi dell’Unione europea alla cui attuazione o
applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento,
dettando i relativi principi e criteri direttivi;
- e) reca ogni disposizione necessaria alla attuazione di programmi
regionali cofinanziati dall’Unione europea.
4. L’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello
dell’Unione europea deve in ogni modo avvenire tramite legge europea regionale
nel caso in cui esso comporti:
- a) nuove spese o minori entrate;
- b) l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- c) interventi in materie coperte da riserva assoluta di legge.
5. Alla legge europea regionale è allegato l’elenco
delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché
direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico,
ovvero in quanto l’ordinamento regionale è già conforme a esse, ovvero perché lo
Stato ha già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non
intende discostarsene.
Art. 12
Attuazione in via regolamentare
- La legge europea regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive
mediante regolamenti di esecuzione e attuazione nonché, nelle materie non
coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione
di cui all’articolo 44,
comma 1, dello Statuto
regionale.
- I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni contenuti nelle direttive da attuare, prevedono, altresì,
l’individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle
amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l’emanazione
di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali, i criteri e i
limiti ai quali deve conformarsi l’esercizio del potere regolamentare e
abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti con effetto dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
Art. 13
Misure urgenti
1. Qualora si renda necessario adeguare tempestivamente
l’ordinamento regionale agli atti normativi
dell’Unione europea o alle sentenze della Corte di
giustizia dell’Unione europea e non sia possibile inserire le misure necessarie
nella legge regionale europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro
la quale deve essere approvata oppure, nelle ipotesi di cui all’articolo 12, vi
provvede mediante approvazione di apposito regolamento.
Capo IV
Contenzioso
Art. 14
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Ue
- Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il presidente della
Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere
al Governo di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea avverso gli atti normativi dell’Unione europea ritenuti illegittimi,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della I. 131/2003.
- Il Consiglio regionale, con risoluzione della commissione competente in
materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere al
Governo l’impugnazione di un atto legislativo dell’Unione europea.
- È fatta salva la prerogativa del Consiglio regionale di sollecitare il
controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle
sedi di cooperazione interistituzionale di cui è parte.
- Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli
esiti dei ricorsi proposti.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 15
Modalità organizzative
- La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle
attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse
umane in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente
formate e stabiliscono d’intesa le modalità di informazione reciproca, nonché
le procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate,
ivi inclusa la delegazione regionale con sede a Bruxelles.
- In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale e
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazioni coordinate,
costituiscono un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio e individuano referenti
tecnici per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale e per il
Consiglio regionale.
- La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri
funzionari presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, secondo la
disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati, e nel rispetto
della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.
Art. 16
Modifiche al regolamento interno del Consiglio
1. Il Consiglio regionale ridefinisce il proprio
regolamento interno specificando, in particolare:
- a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della
documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase
ascendente, nonché l’istruttoria relativa a tale attività;
- b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà
da parte del Consiglio regionale;
- c) le procedure per la verifica della conformità dell’ordinamento
regionale a quello dell’Unione europea e la trasmissione delle relative
osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;
- d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale
europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;
e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare
competente in materia di politiche europee.
Art. 17
Clausola valutativa.
1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e con successiva periodicità biennale la Giunta regionale e
la commissione consiliare permanente competente in materia di politiche europee,
con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio
regionale una relazione sull’applicazione della legge e delle procedure da essa
previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.
Art. 18
Abrogazioni
1. La legge
regionale 28 settembre 2011, n. 24 "Norme sulla partecipazione della Regione
Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea" è abrogata.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.