Vedi R.R.
n.10\2020
Art.
1
Obbligo
vaccinale
1
La Regione
Puglia, al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni
occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli
altri operatori e alla collettività, individua con la deliberazione di cui
all’articolo 4, i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si
siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale
vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale.
[2
In particolari
condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o
territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di
prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli
operatori. ](1)
(1) Con sentenza
n. 137/2019, il cui dispositivo è stato corretto con Ordinanza n. 184/2019, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma.
Art.
2
Esenzioni
1. La disposizione di cui
all’articolo 1 non si applica nei casi di accertato pericolo concreto per la
salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche. L’attestato
di esonero dall’obbligo di vaccinazione, per accertati motivi di ordine medico,
è rilasciato dal medico convenzionato con il Servizio sanitario
regionale.
Art.
3
Procedimento
1
Gli operatori
sanitari, presentano al direttore sanitario della struttura in cui prestano
servizio una dichiarazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante la propria situazione vaccinale.
2
Il direttore
della struttura sanitaria, accertata l’omessa presentazione di apposita
certificazione attestante l’adempimento agli obblighi vaccinali e/o
dell’eventuale indagine sierologica attestante lo stato d’immunità
dell’operatore sanitario, informa tempestivamente la direzione generale
dell’azienda sanitaria locale di appartenenza per le opportune verifiche e
l’assunzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e da ogni normativa
nazionale e contrattuale vigente.
Art.
4
Riserva di
atto amministrativo
1. Entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito
provvedimento
deliberativo, provvede a dettagliare le modalità d’attuazione delle disposizioni
ivi previste e adotta decisioni dirette a promuovere le vaccinazioni.
Art.
5
Sanzioni
1. Il mancato adempimento alle
prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 3, comporta a carico
del responsabile l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a
euro 5 mila, per ciascuna violazione, irrogata dall’autorità sanitaria locale.
La presente legge è pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.