Art. 1
Ambito applicativo
1. Le presenti disposizioni, in conformità con gli
orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014-2020, disposti dalla Commissione europea per la
definizione degli aiuti compatibili con il mercato interno e nel rispetto del
regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 702/2014 (Regolamento della Commissione che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006), si applica alle attività delle
imprese agricole e dell’acquacoltura di cui all’articolo 2135 del codice civile
(Imprenditore agricolo), esposte al rischio di subire danni alle attrezzature,
agli allevamenti o alle coltivazioni da parte di specie di fauna selvatica
individuate dalla legislazione europea e nazionale.
Art. 2
Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica
1. La Regione stabilisce e disciplina, tra l’altro:
a) interventi di
prevenzione dei danni da fauna selvatica;
b) misure
ordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica;
c) misure
straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica nel caso in cui
gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della
fauna selvatica siano inefficaci a limitare i danni arrecati a beni e persone,
con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole e a quelli
che rechino pregiudizio allo svolgimento dell’attività agricola e di
acquacoltura.
Art. 3
Interventi di prevenzione
1. Le misure di prevenzione previste ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), su richiesta degli interessati devono,
almeno, prevedere:
a) la
realizzazione di recinzioni/dissuasori;
b) la predisposizione
di protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;
c) l’utilizzazione, su
specifica autorizzazione dell’azienda sanitaria locale (ASL) di competenza,
dell’uso di prodotti repulsivi compatibili con l’ambiente;
d) l’acquisto e
l’addestramento di animali da guardia;
e) ogni altra misura che, in
relazione alle specificità del territorio agro-silvo-pastorale, sia ritenuta
idonea come misura di prevenzione dei danni da fauna selvatica.
2. La Regione concede in via prioritaria ai coltivatori
diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettere d), f), g), I), ee), della I. 7 marzo 2003, n. 38), un
contributo finanziario per l’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione
delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di
realizzazione. Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all’interno
di aree protette regionali, il contributo alla realizzazione delle misure di
prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.
3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre
l’intera spesa sostenuta dal coltivatore diretto e dall’imprenditore agricolo
per l’acquisto dei materiali e la realizzazione delle misure di prevenzione.
4. Il contributo finanziario non è concesso per le
misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui
prodotti sono destinati all’autoconsumo se i richiedenti non sono titolari di
partita IVA agricola o di pensione INPS da contribuzione agricola.
5. La Regione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni applicative
del presente articolo.
Art. 4
Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica
1. Le misure ordinarie di controllo della fauna
selvatica previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), sono
realizzate dalla Regione o, previa delega, da enti delegati da essa individuati,
secondo i seguenti criteri:
a) contenimento, allontanamento, o abbattimento
controllato delle specie di fauna selvatica che, per eccessiva densità o per
incompatibilità, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile,
anche come probabilità per il futuro, all’attività e alle strutture delle
aziende nonché rappresentano un concreto pericolo per l’incolumità e la
sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;
b) cattura o abbattimento di singoli animali selvatici,
la cui presenza rappresenta un rischio per l’incolumità e la salute delle
persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o
di diversa specie;
c) cattura o abbattimento di singoli animali o di
specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie
animali particolarmente protette e tutelate.
2. Gli ambiti territoriali di caccia, gli organismi di
gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono autorizzati
ad acquistare e a detenere gabbie e reti, nonché altri mezzi necessari per la
realizzazione degli interventi finalizzati unicamente alle attività di
controllo.
Art. 5
Misure straordinarie di controllo della fauna
selvatica
1. Le misure di controllo della fauna selvatica
previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), esercitate
selettivamente, saranno praticate mediante piani di abbattimento, qualora
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) verifichi
l’inefficacia degli altri metodi, compresi quelli ecologici.
2. In ciascun ambito di competenza, la Regione, di
concerto con i sindaci dei territori competenti, adotta misure straordinarie di
controllo della fauna selvatica per almeno una delle seguenti esigenze:
a)
nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b)
per prevenire danni rilevanti alle attività agricole ed all’economia locale;
c)
per la protezione della flora e della fauna;
d) le
specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di
animali selvatici, che per la loro presenza e densità eccessive, provocano danni
all’equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali, all’agricoltura, alla
naturale rinnovazione delle risorse forestali e agli assetti idrogeologici del
territorio.
3. Eventuali ordinanze
sindacali volte a tutelare la salute e la pubblica incolumità devono prevedere
un piano d’intervento contenente in particolare:
a) il termine di inizio e di fine dell’attività di controllo;
b) i presupposti e le motivazioni sulla base del parere espresso dall’ISPRA e di
elementi conoscitivi assunti dalle pubbliche amministrazioni;
c) l’indicazione delle specie oggetto dell’intervento tra quelle di cui al comma
2 e un piano articolato delle quantità di animali che debbono essere catturati o
abbattuti qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;
d) le attività consentite, i mezzi che possono essere utilizzati e i soggetti
attuatori degli interventi;
e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle attività;
f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione e al coordinamento degli
interventi.
Art. 6
Soggetti abilitati ad esercitare il controllo
straordinario
1. Le attività di controllo faunistico sono
disciplinate dai soggetti di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio).
Art. 7
Disposizioni specifiche per la prevenzione e il
risarcimento dei danni causati da ungulati
- La Regione, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui
all’articolo 5
della legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), su proposta degli Ambiti
territoriali di caccia (ATC) o di altri enti o organismi e associazioni
agricole, ambientaliste o venatorie regolarmente riconosciute, previo parere
dell’ISPRA, stabilisce, con apposito provvedimento, ulteriori misure per la
prevenzione dei danni causati da ungulati, oltre a quelle previste
dall’articolo 2.
- Il provvedimento di cui al comma 1, o altra apposita norma stabilisce,
inoltre, una delimitazione del territorio per aree al fine di individuare le
fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione
d’uso e della vocazione delle predette aree.
- La Regione, anche sulla base delle indicazioni dei vari enti gestori dei
diversi istituti interessati, stabilisce i limiti di densità delle presenze di
ungulati nelle varie aree tenuto conto di diversi parametri e delle specifiche
condizioni locali ricorrendo alle misure di prevenzione e controllo, di cui
all’articolo 31
della l.r.
59/2017, sentito il parere dell’ISPRA, ove necessario.
Art. 8
Procedimento per la determinazione dell’indennizzo per
danni provocati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria
1. Sono oggetto di indennizzo:
a) i danni causati
alle colture erbacee, orticole e arboree, inclusi gli impianti di arboricoltura
da legno realizzati con incentivi pubblici;
b) i danni causati a
prati, pascoli e foreste;
c) i danni causati agli
animali da reddito da specie protette;
d) i danni alle
strutture e alle opere in dotazione alle aziende agricole e agli impianti di
acquacoltura.
2. Qualsiasi danno di cui al comma 1 deve essere
comunicato alla Regione o, previa delega, agli organismi da essa individuati,
entro otto giorni dalla scoperta da parte del danneggiato. Per la
quantificazione dell’indennizzo la Regione si avvale di soggetti scelti in modo
da assicurare la terzietà rispetto al soggetto danneggiato.
3. L’indennizzo è determinato assumendo come valore di
riferimento l’entità del danno accertato dai soggetti di cui al comma 2. Per le
colture e gli allevamenti è calcolato sulla base dei prezzari pubblicati dai
mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
riferiti al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle
rilevazioni effettuate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) sulle piazze di riferimento. Per la valutazione dei danni
arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento
il prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli
interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel
prezziario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezziario, si
assumono come valori di riferimenti i correnti prezzi di mercato.
4. Gli indennizzi sono corrisposti a valere sui
relativi finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale nel quale confluiscono
una percentuale dei proventi di cui all’articolo 50
e all’articolo 51,
comma 3, lettera a) della l.r.
59/2017. Essi dovranno essere rilasciati dall’ente gestore regionale della
zona in cui si verifica il danno entro e non oltre novanta giorni dalla
ricezione delle istanze, come previsto dall’articolo 26 della I. 157/1992 e nel
rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta l.r.
59/2017.
5. Sono esclusi dall’indennizzo i danni provocati:
a) alle foreste,
che non arrecano pregiudizio alla conservazione, alle funzioni o alla
rigenerazione delle stesse;
b) alle colture e agli
allevamenti destinati essenzialmente all’autoconsumo, se i proprietari o i
conduttori non sono titolari di partita IVA agricola o di pensioni INPS da
contribuzione agricola;
c) ai prati, ai
pascoli e alle foreste di proprietà pubblica e gestiti da enti pubblici, se la
conduzione e la gestione non sono effettuate da coltivatori diretti, allevatori
e pastori.
6. La Regione al fine di indennizzare i danni occorsi a
imprese agricole, possono stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59), per disciplinare il procedimento di concessione dell’indennizzo
richiesto dalle imprese danneggiate. Le predette convenzioni possono derogare
alle modalità e ai termini di conclusione dei procedimenti previsti dalla
normativa vigente.
7. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 29,
comma 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), è in ogni caso fatta salva l’applicabilità della disciplina
regionale che preveda livelli ulteriori di tutela per le imprese.
Art. 9
Responsabilità dell’Amministrazione competente alla
corresponsione degli indennizzi
- Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di
indennizzo dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione
della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 e
seguenti, della I. 241/1990.
- Le conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del
procedimento sono disciplinate dall’articolo 2 bis della I. 241/1990 e
dall’articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia), convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 10
Dati statistici sui danni da fauna selvatica
- La Regione provvede alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate
per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché dei dati
statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria
ordinaria e per finalità di controllo. I dati sono raccolti in apposite banche
dati regionali, in cui confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste
di indennizzo danni.
- Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), forniscono
alla Regione i dati di cui al comma 1, in relazione al territorio di propria
competenza.
- La Regione trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati
raggiunti dalle attività di contenimento dei danni e il grado di
raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di ungulati e
le esigenze delle imprese agricole conseguenti all’attuazione delle presenti
norme. La Giunta regionale trasmette la stessa relazione alle competenti
Commissioni consiliari.
Art. 11
Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie
carnivore protette
- La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio
zootecnico bovino, avi-caprino ed equino soggetto agli attacchi di specie
carnivore selvatiche di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui
confronti vige un divieto assoluto di caccia.
- Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti contributi economici per
la realizzazione di opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico.
Con il medesimo atto di cui all’articolo 3, comma 5, la Giunta regionale
stabilisce le disposizioni applicative del presente articolo.
- I contributi sono concessi fino ad un massimo del 80 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad integrale
corrispondenza della spesa nelle zone montane e svantaggiate di cui al
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio.
Art. 12
Smaltimento degli animali da allevamento oggetto di
predazione
- L’imprenditore agricolo è tenuto a smaltire gli animali morti a causa di
attacco da parte di predatori, presso gli impianti autorizzati ai sensi del
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre
2009, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e
ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
regolamento (CE) n. 1774/2002". In tal caso, l’ente competente all’indennizzo
per i danni da predatori è tenuto a rimborsare all’allevatore le spese
sostenute per lo smaltimento degli animali morti.
- In alternativa, l’imprenditore agricolo può smaltire, in deroga, gli
animali morti, sotto controlli ufficiali e previa autorizzazione dell’autorità
sanitaria competente, qualora sussistano le condizioni previste all’articolo
19, comma 1, lettere b) e c), del predetto regolamento (CE) 1069/2009.
Art. 13
Contratti assicurativi
- La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti
assicurativi per la copertura dei danni derivanti da fauna selvatica, ai
coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al
d.lgs. 99/2004 e agli imprenditori dediti alla attività di acquacoltura.
- La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma
individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo
III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i),
della legge 7 marzo 2003, n. 38).
- Ai fini di cui al comma 1 e in conformità con le disposizioni di cui
all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014, il contributo erogabile è pari al 60 per cento dei costi dei
premi. La copertura assicurativa comprende:
a) per le piante
erbacee, orticole e arboree, i costi sostenuti per le attività di rimozione e di
asportazione delle colture danneggiate dalla fauna selvatica, i costi di
raccolta prematura dei prodotti del suolo e i costi di trasporto in discarica
degli impianti rovinati o distrutti;
b) per gli
animali da reddito da specie protette e per le produzioni zootecniche, i costi
di macellazione o abbattimento forzoso e di smaltimento dei capi uccisi;
c) per i prati,
i pascoli e le foreste, i costi di rimessione in pristino dello stato dei
luoghi;
d) per le strutture e
le opere in dotazione delle imprese agricole, i costi di ristrutturazione,
ricostituzione o smantellamento conseguenti ai danni provocati da fauna
selvatica.
4. I valori assicurabili delle produzioni vegetali e
animali, dei mancati redditi per il periodo di inattività degli allevamenti e
dei costi di ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle
carcasse di animali uccisi dalla fauna selvatica sono calcolati applicando i
prezzi unitari di mercato stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 5-ter del
d.lgs. 102/2004.
Art. 14
Prelievi in deroga e operazioni di eradicazione specie
alloctone
- In attuazione dell’articolo 19 bis della I. 157/1992, in sede di
disposizione del prelievo in deroga dello storno e del cormorano, la Regione,
previo parere dell’ISPRA, definisce le condizioni, i tempi, le modalità e il
personale competente a condurre le operazioni di prelievo, quale prevenzione
della minaccia che dette specie costituiscono per le imprese agricole e di
acquacoltura.
- Nel caso di prelievo in deroga dello storno, ai sensi dell’articolo 19
bis, comma 6-bis, della I. 157/1992, la Regione consente l’esercizio
dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei
vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle
specificità delle coltivazioni.
- In attuazione dell’articolo 2, comma 2, della I. 157/1992, la Regione
dispone, nel rispetto dell’articolo 19 della medesima I. 157/1992, le
condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le
operazioni di eradicazione o comunque al controllo delle specie alloctone,
escluse dall’elenco contenuto nell’apposito decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015
(Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma
2-bis, della legge n. 157/1992), che costituiscono una minaccia per l’attività
delle imprese agricole presenti sul territorio.
Art. 15
Divieto di vendita
1. È vietata la vendita della fauna selvatica
abbattuta.
Art. 16
Norma finanziaria
- Per far fronte agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni è
autorizzata, nell’ambito della missione 16, programma 2, la spesa complessiva
di euro 250.000,00 con prelievo dal "Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" missione 20, programma
3, titolo 1, come previsto dall’articolo 55 della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia ‘legge di stabilità regionale 2018’), attraverso l’istituzione di due
nuovi capitoli denominati "Contributi per opere di prevenzione e tutela del
patrimonio zootecnico in materia di danni provocati dalla fauna selvatica
(articoli 3 e 11)" e "Contributi a titolo di indennizzo danni provocati dalla
fauna selvatica (articolo 8)".
- La spesa relativa alla stipula dei contratti assicurativi, di cui
all’articolo 13, trova copertura nella quota di entrata legata al "Fondo
nazionale per le calamità naturali", per la quale verrà istituito apposito
capitolo di entrata nell’ambito del titolo 2, tipologia 101, categoria 1,
denominato "Trasferimento dallo Stato di quota del Fondo nazionale per le
calamità naturali" e apposito capitolo di spesa nell’ambito della missione 16,
programma 2, titolo 1, denominato "Erogazione contributi su contratti per la
copertura di danni derivanti da fauna selvatica (articolo 13)".
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.