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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2018
Numero
28
Data
29/06/2018
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica.
Note
Bollettino n.89 suppl., pubblicato il 05/07/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Ambito applicativo

1. Le presenti disposizioni, in conformità con gli orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, disposti dalla Commissione europea per la definizione degli aiuti compatibili con il mercato interno e nel rispetto del regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 702/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006), si applica alle attività delle imprese agricole e dell’acquacoltura di cui all’articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esposte al rischio di subire danni alle attrezzature, agli allevamenti o alle coltivazioni da parte di specie di fauna selvatica individuate dalla legislazione europea e nazionale.

Art. 2

Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica

1. La Regione stabilisce e disciplina, tra l’altro:

          a) interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;

           b) misure ordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica;

          c) misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica siano inefficaci a limitare i danni arrecati a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole e a quelli che rechino pregiudizio allo svolgimento dell’attività agricola e di acquacoltura.

 

Art. 3

Interventi di prevenzione

1. Le misure di prevenzione previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), su richiesta degli interessati devono, almeno, prevedere:

           a) la realizzazione di recinzioni/dissuasori;

          b) la predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;

          c) l’utilizzazione, su specifica autorizzazione dell’azienda sanitaria locale (ASL) di competenza, dell’uso di prodotti repulsivi compatibili con l’ambiente;

         d) l’acquisto e l’addestramento di animali da guardia;

         e) ogni altra misura che, in relazione alle specificità del territorio agro-silvo-pastorale, sia ritenuta idonea come misura di prevenzione dei danni da fauna selvatica.

2. La Regione concede in via prioritaria ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), I), ee), della I. 7 marzo 2003, n. 38), un contributo finanziario per l’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di realizzazione. Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all’interno di aree protette regionali, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.

3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre l’intera spesa sostenuta dal coltivatore diretto e dall’imprenditore agricolo per l’acquisto dei materiali e la realizzazione delle misure di prevenzione.

4. Il contributo finanziario non è concesso per le misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all’autoconsumo se i richiedenti non sono titolari di partita IVA agricola o di pensione INPS da contribuzione agricola.

5. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni applicative del presente articolo.

 

Art. 4

Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica

1. Le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), sono realizzate dalla Regione o, previa delega, da enti delegati da essa individuati, secondo i seguenti criteri:

a) contenimento, allontanamento, o abbattimento controllato delle specie di fauna selvatica che, per eccessiva densità o per incompatibilità, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile, anche come probabilità per il futuro, all’attività e alle strutture delle aziende nonché rappresentano un concreto pericolo per l’incolumità e la sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;

b) cattura o abbattimento di singoli animali selvatici, la cui presenza rappresenta un rischio per l’incolumità e la salute delle persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie;

c) cattura o abbattimento di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie animali particolarmente protette e tutelate.

2. Gli ambiti territoriali di caccia, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a detenere gabbie e reti, nonché altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati unicamente alle attività di controllo.

 

Art. 5

Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica

1. Le misure di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), esercitate selettivamente, saranno praticate mediante piani di abbattimento, qualora l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) verifichi l’inefficacia degli altri metodi, compresi quelli ecologici.

2. In ciascun ambito di competenza, la Regione, di concerto con i sindaci dei territori competenti, adotta misure straordinarie di controllo della fauna selvatica per almeno una delle seguenti esigenze:

             a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;

             b) per prevenire danni rilevanti alle attività agricole ed all’economia locale;

             c) per la protezione della flora e della fauna;

            d) le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici, che per la loro presenza e densità eccessive, provocano danni all’equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali, all’agricoltura, alla naturale rinnovazione delle risorse forestali e agli assetti idrogeologici del territorio.

3.         Eventuali ordinanze sindacali volte a tutelare la salute e la pubblica incolumità devono prevedere un piano d’intervento contenente in particolare:

                    a) il termine di inizio e di fine dell’attività di controllo;

                    b) i presupposti e le motivazioni sulla base del parere espresso dall’ISPRA e di elementi conoscitivi assunti dalle pubbliche amministrazioni;

                    c) l’indicazione delle specie oggetto dell’intervento tra quelle di cui al comma 2 e un piano articolato delle quantità di animali che debbono essere catturati o abbattuti qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;

                   d) le attività consentite, i mezzi che possono essere utilizzati e i soggetti attuatori degli interventi; 

                 e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle attività;

                  f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione e al coordinamento degli interventi.

 

Art. 6

Soggetti abilitati ad esercitare il controllo straordinario

1. Le attività di controllo faunistico sono disciplinate dai soggetti di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

 

Art. 7

Disposizioni specifiche per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da ungulati

  1. La Regione, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), su proposta degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) o di altri enti o organismi e associazioni agricole, ambientaliste o venatorie regolarmente riconosciute, previo parere dell’ISPRA, stabilisce, con apposito provvedimento, ulteriori misure per la prevenzione dei danni causati da ungulati, oltre a quelle previste dall’articolo 2.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1, o altra apposita norma stabilisce, inoltre, una delimitazione del territorio per aree al fine di individuare le fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione d’uso e della vocazione delle predette aree.
  3. La Regione, anche sulla base delle indicazioni dei vari enti gestori dei diversi istituti interessati, stabilisce i limiti di densità delle presenze di ungulati nelle varie aree tenuto conto di diversi parametri e delle specifiche condizioni locali ricorrendo alle misure di prevenzione e controllo, di cui all’articolo 31 della l.r. 59/2017, sentito il parere dell’ISPRA, ove necessario.

 

Art. 8

Procedimento per la determinazione dell’indennizzo per danni provocati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria

1. Sono oggetto di indennizzo:

          a) i danni causati alle colture erbacee, orticole e arboree, inclusi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con incentivi pubblici;

          b) i danni causati a prati, pascoli e foreste;

         c) i danni causati agli animali da reddito da specie protette;

          d) i danni alle strutture e alle opere in dotazione alle aziende agricole e agli impianti di acquacoltura.

2. Qualsiasi danno di cui al comma 1 deve essere comunicato alla Regione o, previa delega, agli organismi da essa individuati, entro otto giorni dalla scoperta da parte del danneggiato. Per la quantificazione dell’indennizzo la Regione si avvale di soggetti scelti in modo da assicurare la terzietà rispetto al soggetto danneggiato.

3. L’indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l’entità del danno accertato dai soggetti di cui al comma 2. Per le colture e gli allevamenti è calcolato sulla base dei prezzari pubblicati dai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riferiti al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle rilevazioni effettuate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulle piazze di riferimento. Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezziario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezziario, si assumono come valori di riferimenti i correnti prezzi di mercato.

4. Gli indennizzi sono corrisposti a valere sui relativi finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale nel quale confluiscono una percentuale dei proventi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51, comma 3, lettera a) della l.r. 59/2017. Essi dovranno essere rilasciati dall’ente gestore regionale della zona in cui si verifica il danno entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione delle istanze, come previsto dall’articolo 26 della I. 157/1992 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta l.r. 59/2017.

5. Sono esclusi dall’indennizzo i danni provocati:

           a) alle foreste, che non arrecano pregiudizio alla conservazione, alle funzioni o alla rigenerazione delle stesse;

          b) alle colture e agli allevamenti destinati essenzialmente all’autoconsumo, se i proprietari o i conduttori non sono titolari di partita IVA agricola o di pensioni INPS da contribuzione agricola;

           c) ai prati, ai pascoli e alle foreste di proprietà pubblica e gestiti da enti pubblici, se la conduzione e la gestione non sono effettuate da coltivatori diretti, allevatori e pastori.

6. La Regione al fine di indennizzare i danni occorsi a imprese agricole, possono stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), per disciplinare il procedimento di concessione dell’indennizzo richiesto dalle imprese danneggiate. Le predette convenzioni possono derogare alle modalità e ai termini di conclusione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

7. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 29, comma 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è in ogni caso fatta salva l’applicabilità della disciplina regionale che preveda livelli ulteriori di tutela per le imprese.

 

Art. 9

Responsabilità dell’Amministrazione competente alla corresponsione degli indennizzi

  1. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di indennizzo dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 e seguenti, della I. 241/1990.
  2. Le conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento sono disciplinate dall’articolo 2 bis della I. 241/1990 e dall’articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98.

 

Art. 10

Dati statistici sui danni da fauna selvatica

  1. La Regione provvede alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo. I dati sono raccolti in apposite banche dati regionali, in cui confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni.
  2. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), forniscono alla Regione i dati di cui al comma 1, in relazione al territorio di propria competenza.
  3. La Regione trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni e il grado di raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di ungulati e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all’attuazione delle presenti norme. La Giunta regionale trasmette la stessa relazione alle competenti Commissioni consiliari.

 

Art. 11

Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette

  1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, avi-caprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti contributi economici per la realizzazione di opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico. Con il medesimo atto di cui all’articolo 3, comma 5, la Giunta regionale stabilisce le disposizioni applicative del presente articolo.
  3. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad integrale corrispondenza della spesa nelle zone montane e svantaggiate di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

 

Art. 12

Smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione

  1. L’imprenditore agricolo è tenuto a smaltire gli animali morti a causa di attacco da parte di predatori, presso gli impianti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002". In tal caso, l’ente competente all’indennizzo per i danni da predatori è tenuto a rimborsare all’allevatore le spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti.
  2. In alternativa, l’imprenditore agricolo può smaltire, in deroga, gli animali morti, sotto controlli ufficiali e previa autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, qualora sussistano le condizioni previste all’articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del predetto regolamento (CE) 1069/2009.

 

Art. 13

Contratti assicurativi

  1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi per la copertura dei danni derivanti da fauna selvatica, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al d.lgs. 99/2004 e agli imprenditori dediti alla attività di acquacoltura.
  2. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
  3. Ai fini di cui al comma 1 e in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, il contributo erogabile è pari al 60 per cento dei costi dei premi. La copertura assicurativa comprende:

           a) per le piante erbacee, orticole e arboree, i costi sostenuti per le attività di rimozione e di asportazione delle colture danneggiate dalla fauna selvatica, i costi di raccolta prematura dei prodotti del suolo e i costi di trasporto in discarica degli impianti rovinati o distrutti;

           b) per gli animali da reddito da specie protette e per le produzioni zootecniche, i costi di macellazione o abbattimento forzoso e di smaltimento dei capi uccisi;

           c) per i prati, i pascoli e le foreste, i costi di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

          d) per le strutture e le opere in dotazione delle imprese agricole, i costi di ristrutturazione, ricostituzione o smantellamento conseguenti ai danni provocati da fauna selvatica.

4. I valori assicurabili delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di inattività degli allevamenti e dei costi di ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali uccisi dalla fauna selvatica sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 5-ter del d.lgs. 102/2004.

Art. 14

Prelievi in deroga e operazioni di eradicazione specie alloctone

  1. In attuazione dell’articolo 19 bis della I. 157/1992, in sede di disposizione del prelievo in deroga dello storno e del cormorano, la Regione, previo parere dell’ISPRA, definisce le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di prelievo, quale prevenzione della minaccia che dette specie costituiscono per le imprese agricole e di acquacoltura.
  2. Nel caso di prelievo in deroga dello storno, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 6-bis, della I. 157/1992, la Regione consente l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni.
  3. In attuazione dell’articolo 2, comma 2, della I. 157/1992, la Regione dispone, nel rispetto dell’articolo 19 della medesima I. 157/1992, le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di eradicazione o comunque al controllo delle specie alloctone, escluse dall’elenco contenuto nell’apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992), che costituiscono una minaccia per l’attività delle imprese agricole presenti sul territorio.

 

Art. 15

Divieto di vendita

1. È vietata la vendita della fauna selvatica abbattuta.

 

Art. 16

Norma finanziaria

  1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni è autorizzata, nell’ambito della missione 16, programma 2, la spesa complessiva di euro 250.000,00 con prelievo dal "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" missione 20, programma 3, titolo 1, come previsto dall’articolo 55 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia ‘legge di stabilità regionale 2018’), attraverso l’istituzione di due nuovi capitoli denominati "Contributi per opere di prevenzione e tutela del patrimonio zootecnico in materia di danni provocati dalla fauna selvatica (articoli 3 e 11)" e "Contributi a titolo di indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica (articolo 8)".
  2. La spesa relativa alla stipula dei contratti assicurativi, di cui all’articolo 13, trova copertura nella quota di entrata legata al "Fondo nazionale per le calamità naturali", per la quale verrà istituito apposito capitolo di entrata nell’ambito del titolo 2, tipologia 101, categoria 1, denominato "Trasferimento dallo Stato di quota del Fondo nazionale per le calamità naturali" e apposito capitolo di spesa nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, denominato "Erogazione contributi su contratti per la copertura di danni derivanti da fauna selvatica (articolo 13)".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.