Art. 1
Modifiche all’articolo 5
della legge
regionale 24 settembre 2012, n. 25
1. Al comma 18 dell’articolo 5
della legge
regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili) le parole da: "a parziale modifica e integrazione" fino alle
parole: (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), sono sostituite
dalle seguenti: "a parziale modifica e integrazione di quanto disposto
dall’articolo 4,
legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia
ambientale), la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 12
del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente:
- a) di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario
o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), che ne attesti la congruità; in alternativa,
ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia), e di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 1, lettera q), della suddetta I. 106/2011, il piano economico e
finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle
società fiduciarie e di revisione);
- b) di una dichiarazione resa da un istituto bancario o da un intermediario
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del t.u. emanato con
d.lgs. 385/1993, che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse
finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la
realizzazione dell’impianto.".
Art. 2
Integrazione alla l.r.
25/2012
1. Alla l.r. 25/2012, dopo l’articolo 5 è inserito il
seguente:
"Art. 5 bis
Profili localizzativi e procedimentali per
l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del d.lgs.115/2008
1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, la costruzione
ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300
MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio dell’AU di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/ CEE), nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico.
2. Il procedimento di AU ha inizio dalla data di presentazione delta domanda
indirizzata alla Regione Puglia -Dipartimento sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro -Sezione infrastrutture energetiche e digitali,
Corso Sonnino, 177 -70100 Bari. La domanda dovrà essere presentata mediante
procedura informatica disponibile sul portale
.
3.La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, dovrà essere
corredata della documentazione elencata al punto 2.2 lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), m), n), o), p), q), t), u), e punti 2.3 e 2.4 della
deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 (Approvazione
della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica). Gli oneri
istruttori di cui alla lettera q), del punto 2.2 della deliberazione di Giunta
regionale 3029/2010, sono versati in misura corrispondente alla potenza
dell’impianto come indicata in progetto e in conformità agli importi per classe
di tipologia indicati al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n.
2259 del 2010 (Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed
all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007) e successive
modificazioni, ovvero per impianti diversi dagli eolici.
4. La docmentazione elencata al comma 3 costituisce contenuto minimo alla
procedibilità dell’istanza.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale
infrastrutture energetiche e digitali, verificata la completezza formale della
domanda, comunica l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della
I. 241/1990, ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per carenza
documentale, in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di
ricevimento dell’istanza completa.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale
procedente, convoca la conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14-ter
della I. 241/1990, in modalità simultanea e sincrona che si svolge nella data e
sede preventivamente comunicate ai sensi dell’articolo 14-bis della medesima I.
241/1990.
7. Al termine del procedimento viene rilasciata l’AU che sostituisce e
incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato e costituisce titolo a
costruire ed esercitare l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi
previsti. La conclusione positiva delle procedure di AU costituisce, altresì,
variante allo strumento urbanistico.
8. Nell’AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono
subordinate la realizzazione e l’esercizio.
Art. 3
Modifiche ed integrazioni all’articolo 6
della l.r.
25/2012
1. All’articolo 6
della l.r.
25/2012 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Con decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è stata individuata la
comunicazione quale titolo alla costruzione ed esercizio di impianti di
produzione di energia da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A, allegata al d.lgs. n. 387/2003, e
aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7, del
decreto del Ministero per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987
(Linee giuda per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili).
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis.
La costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile, diversi di quelli di cui al comma 1, e aventi le
caratteristiche di cui agli articoli 12.2, 12.4, 12.6, e 12.8, del decreto
ministeriale 47987/2010, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), cui si applica il regime previsto dall’articolo 19 della I.
241/1990; sono altresì soggetti a SCIA le modifiche, agli impianti già in
possesso di un titolo abilitativo, diverse da quelle individuate dall’articolo 5
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e
così come esplicitato dall’articolo 7. Nel caso in cui sia necessaria
l’acquisizione di atti di assenso e/o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche
di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la realizzazione e
l’esercizio di suddetti impianti nonché delle opere connesse sono soggetti ad AU
ex d.lgs. 387/2003. A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
222/2016, la SCIA trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale
superiore a quelle indicata nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003, come di
seguito indicato:
a) impianti eolici di potenza superiore a 60 KW e fino a
500 KW costituiti da un unico aerogeneratore, esclusi dall’applicazione del
decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 82545 (Linee guida per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza
delle regioni e delle province autonome, previsto dall’articolo 15 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116); non ricadenti anche parzialmente in aree naturali
protette; e per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale l’impianto è
localizzato, siano delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
b) impianti solari fotovoltaici di potenza non
superiore a 200 KW, localizzati in aree degradate, tra cui siti industriali,
cave, discariche, siti contaminati; non ricadenti anche parzialmente in aree
naturali protette; per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale l’impianto
è localizzato, siano delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
c) impianti di generazione elettrica alimentati da
biomassa di potenza non superiore a 200 kW; impianti di generazione elettrica da
biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione di potenza
non superiore a 250 kW; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali
protette; e per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale gli impianti sono
localizzati, siano delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
d) impianti idroelettrici di potenza non superiore a 100
kW, diversi da quelli descritti al punto 12.7 del decreto ministeriale
47987/2010; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i
quali i comuni, nel cui ambito territoriale l’impianto è localizzato, siano
delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.";
c) il comma 2 è abrogato;
d) al comma 3, dopo le parole: "soggetti a procedure
semplificate", sono inserite le seguenti: "come definite dall’articolo 2 del
d.lgs. 222/2016,".
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono
soggetti a comunicazione, oltre gli impianti aventi le caratteristiche elencate
agli articoli 11,12.1,12.3,12.5 e 12.7, del decreto ministeriale 47987/2010,
anche:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica nominale pari a 50 kW;
b) gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione
di impatto ambientale, di vincoli paesaggistici, storici, artistici, ambientali
e di tutela delle risorse idriche.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7
"Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.