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Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2018
Numero
39
Data
16/07/2018
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente
Note
Bollettino n. 96 Suppl. pubblicato il 19/07/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e secondo le procedure stabilite dalla legge regionale del 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).

2. In particolare, con le presenti disposizioni, la Regione Puglia:

         a) disciplina, in conformità all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l’attività di noleggio di autobus con conducente di cui all’articolo 5 della l. 218/2003;

       b) definisce i requisiti, le procedure e le modalità per l’esercizio sul territorio regionale su base provinciale delle attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della regolamentazione in materia di tutela della libertà di concorrenza;

      c) fissa le modalità e le procedure di verifica per l’accertamento periodico dei requisiti previsti;

      d) istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente;

     e) determina la misura delle sanzioni pecuniarie e i casi di sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, n. 13910, (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, in attuazione della I. 218/2003).

 

Art. 2

Definizioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall’iscrizione nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio dei quali hanno disponibilità.

2.   Per i servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un’impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall’articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio e locazione senza conducente ai sensi dell’articolo 84, comma 3 bis, del d.lgs. 285/1992.

 

Capo II

Attività di noleggio

Art. 3

Abilitazione all’esercizio dei servizi di noleggio

1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla I. 21/1992.

2 A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, verranno iscritti di diritto al ruolo dei conducenti previsto dall’articolo 6 della I. 21/1992 e istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i rappresentanti legali delle imprese e delle società di cui al comma 1 e, a richiesta di questi, i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui gli stessi restano alle dipendenze delle suddette imprese e società.

 

Art. 4

Requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

         a) autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall’iscrizione nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;

      b) disponibilità di autobus revisionati e muniti di sistema di climatizzazione, cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;

      c) possesso di certificazione di qualità ISO 9011 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;

     d) disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10 per cento da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus superiore a dieci unità;

     e) disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l’eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;

     f) impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell’impresa, in numero non inferiore al 70 per cento del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi della legge vigente; il personale conducente deve essere impiegato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 della l. 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CE n. 561/2006;

    g) non essere incorsi, nell’anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale delle imprese di cui all’articolo 7 in sanzioni elevate, anche in altre regioni, che comportano il divieto di prosecuzione dell’attività di noleggio, come previsto dall’articolo 14 della presente legge;

   h) in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati a uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell’ente competente nel rispetto del divieto di cui al all’articolo 1, comma 3, della l. 218/2003.

2. Le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. A tal fine, prima dell’avvio dell’attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione di inizio attività alla provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione.

Art. 5

Procedura per l’inizio dell’attività

  1. L’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione di cui all’articolo 5 della l. 218/2003.
  2. La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa alla provincia in cui l’impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ex articolo 162 d.p.r. 917/1986; la presentazione della SCIA consente lo svolgimento dell’attività senza limiti territoriali e comporta l’iscrizione automatica nel Registro regionale di cui all’articolo 7.
  3. La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.

4. Alla SCIA devono essere allegati:

         a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), che attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4;

           b) l’indicazione di: numero, tipologia e dimensione degli autobus da immatricolare in servizio di noleggio con conducente sulla base del titolo di cui al comma 9, con l’impegno a comunicare entro trenta giorni la relativa targa e data di immatricolazione. In caso di impiego di autobus reimmatricolati va indicata anche la data di prima immatricolazione;

          c) l’elenco del personale rispondente ai requisiti di cui all’articolo 4. comma 1, lettera f).

5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, su richiesta della provincia, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

6. In caso di mancata regolarizzazione, l’amministrazione provinciale procede all’adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, previa comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della I. 241/1990.

7. Le imprese comunicano alla provincia ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 entro quindici giorni dall’avvenuta modifica, compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente all’invio della SCIA.

8. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui all’articolo 4, la provincia, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato dalla amministrazione provinciale medesima e comunque non inferiore a trenta giorni. E’, in ogni caso, fatto salvo il potere della provincia di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, la provincia, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della l. 241/1990, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma.

9. La provincia rilascia, su richiesta dell’impresa, apposito titolo per l’immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell’articolo 85 del d.lgs. 285/1992.

Art. 6

Modalità di esercizio del servizio

  1. Per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus possono essere utilizzati esclusivamente i veicoli immatricolati a norma dell’articolo 85 del d.lgs. 285/1992, salvo quanto previsto dalla dall’articolo 4, comma 1, lettera h).
  2. A norma dell’articolo 1, comma 3, della l. 218/2003 è vietato alle aziende di noleggio di autobus con conducente l’utilizzo anche occasionale di autobus acquistati con contributi pubblici di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali, pena il divieto di prosecuzione all’attività.
  3. In attuazione del dell’articolo 5, comma 3, della l. 218/2003 l’esercizio dei servizi internazionali di trasporto viaggiatori è subordinalo al possesso da parte del titolare dell’azienda, del legale rappresentante o di chi dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale.

  4. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino anche l’iscrizione al libro unico del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.

Art. 7

Registro regionale delle imprese

1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della l. 218/2003, la Regione Puglia istituisce presso l’Assessorato ai trasporti il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

2. Le province provvedono alla costituzione e all’aggiornamento anche telematico delle sezioni provinciali del registro regionale, all’interno del quale è annotato l’elenco delle imprese autorizzate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche.

3. Le imprese iscritte nel registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente indicati nell’articolo 4. Le comunicazioni devono pervenire alle province entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

4. L’impresa è cancellata dal registro regionale delle imprese quando:

    a) sia stata esercitata l’autotutela sulla SCIA da parte dell’amministrazione provinciale;

   b) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;

  c) la sua attività sia comunque cessata;

  d) siano venuti meno anche uno dei requisiti di cui all’articolo 4;

  e) sia stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

Art. 8

Contributo per le spese dell’attività amministrativa

1. Le imprese autorizzate all’attività di noleggio sono tenute a versare alla provincia cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle attività provinciali individuate nelle presenti disposizioni pari ad:

    a) euro 50,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus;

   b) euro 150,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus;

   c) euro 300,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20.

2. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 9

Documenti di viaggio

  1. La provincia competente rilascia alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l’attività di noleggio con l’indicazione del numero di targa del veicolo.
  2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall’esterno.
  3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l’attività di noleggio è conservata copia conforme della SCIA.
  4. La Giunta regionale approva il modello del contrassegno di cui al comma 1.

 

Art. 10

Carta dei servizi

  1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo della carta dei servizi dell’attività di noleggio che costituisce riferimento per le imprese esercenti tale attività.
  2. Le imprese autorizzate adottano la carta dei servizi entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia dello schema-tipo di cui al comma 1 e trasmettono alla provincia competente copia della carta medesima e dei successivi aggiornamenti da effettuarsi almeno ogni cinque anni.
  3. Le imprese garantiscono una adeguata conoscenza della carta dei servizi presso la clientela mediante idonei strumenti di pubblicità.

 

Capo III

Vigilanza e Sanzioni

Art. 11

Accertamento periodico della permanenza dei requisiti

  1. Le verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4 sono compiute dalla provincia competente con cadenza triennale.
  2. In caso di accertamento della mancanza di uno o più requisiti, le province, ove possibile, invitano l’impresa interessata a regolarizzare la propria posizione in un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’impresa incorre nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, con contestuale cancellazione dal registro regionale delle imprese di cui all’articolo 7.

 

Art. 12

Tipologie di infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio si distinguono in:

   a) violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

   b) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio;

   c) violazioni delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di comfort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati.

2. L’esercizio dell’attività di noleggio in assenza di SCIA, di cui all’articolo 5, ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 mila a euro 100 mila.

3. L’inosservanza delle altre disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 3 e 4, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, ai sensi del comma 1, lettera a), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000 mila.

4. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 9 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.

5. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 10 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera c), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dalle province e da queste destinate alla realizzazione di servizi per l’accoglienza dei turisti.

7. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’autorità che procede alla contestazione dell’infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla provincia competente che provvede all’annotazione nel registro telematico, previo introito della sanzione irrogata, e all’applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14.

Art. 13

Sospensione dell’attività

1. La sospensione dell’attività di noleggio è disposta dalla provincia competente sulla base del numero delle infrazioni commesse dall’impresa, nell’arco temporale di un anno, e del numero di autobus disponibili immatricolali per il servizio di noleggio, secondo i seguenti parametri:

  a) se l’impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus, quando l’impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;

  b) se l’impresa ha la disponibilità da sei a sedici autobus, quando l’impresa ha commesso almeno cinque infrazioni.

2. Il numero di infrazioni di cui al comma 1, lettera b), aumenta di una unità, fino a un massimo di dieci, per ogni cinque autobus in più in disponibilità.

3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7, e all’articolo 6, comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell’attività di noleggio da venti a quaranta giorni.

4. La sospensione di cui al comma 3 è disposta per un arco temporale variabile dai trenta ai sessanta giorni nel caso in cui l’impresa sia sanzionata, nell’arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell’autorizzazione all’attività di noleggio da sette a trenta giorni.

6. La sospensione di cui al comma 5 è da venti a quarantacinque giorni nel caso in cui l’impresa sia sanzionata, nell’arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

7. Ai fini del presente articolo, costituisce infrazione grave la violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura superiore alla metà del massimo previsto.

 

Art. 14

Divieto di prosecuzione dell’attività

1. La provincia competente dispone con apposito provvedimento il divieto di prosecuzione dell’attività di noleggio nei seguenti casi:

  a) svolgimento dell’attività di noleggio nel periodo di sospensione;

  b) sospensione dell’attività di noleggio per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell’arco di cinque anni;

  c) inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici;

  d) mancata regolarizzazioned ella SCIA, dopo previa richiesta da parte della provincia;

  e) accertata carenza dei requisiti di cui all’articolo 4, nonché mancato reintegro degli stessi nell’apposito termine stabilito dall’amministrazione provinciale.

2. In caso di divieto di prosecuzione dell’attività, ai sensi del comma 1, l’impresa non può presentare una nuova SCIA nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di divieto.

Art. 15

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte di diritto nel registro regionale di cui all’articolo 7, le imprese che presentino apposita istanza alla provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che siano titolari di almeno un’autorizzazione o licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente rilasciata dai comuni pugliesi antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

2. Per effetto della presentazione dell’istanza di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus

con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino all’avvenuta iscrizione nel registro regionale.

3. Per le imprese che non abbiano presentato l’istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 3, le imprese sono tenute a presentare la SCIA ai sensi dell’articolo 5.

5. Le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 4 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai sensi e secondo le modalità di cui alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale), la Città metropolitana di Bari subentra alla Provincia di Bari e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitando le funzioni di competenza provinciale previste dalle presenti disposizioni.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione