Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2018
Numero
40
Data
27/07/2018
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)
Note
Bollettino n.99, pubblicato il 30-07-2018
Allegati

 



Capo l

Norme in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici

Art. 1

Finalità

1. Al fine di tutelare la salute pubblica, oltre che consentire il monitoraggio delle cause di mortalità, ai fini di un costante controllo epidemiologico e di prevenzione delle malattie animali, garantire la sicurezza alimentare e la salvaguardia ambientale e assicurare una più efficiente gestione dell’anagrafe del bestiame, la Regione Puglia, in armonia con i principi sanitari e ambientali e in conformità delle misure disciplinate dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), interviene per assicurare lo smaltimento degli animali morti in azienda attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati, delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini.

Art. 2

Regime degli aiuti

  1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione dispone interventi a favore dei soggetti di cui al comma 3, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda. Possono essere concessi aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti.

     2. Gli aiuti disciplinati dalle presenti disposizioni sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.

3. L’accesso agli aiuti di cui al comma 1 è concesso agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale.

4. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, apposita deliberazione da trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 702/2014, con la quale provvede a disciplinare:

      a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalle presenti norme, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti;

     b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell’erogazione degli aiuti;

     c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (CE) n. 702/2014;

     d) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni.

 

Art. 3

Esercizio delle funzioni amministrative

  1. La Regione Puglia, nelle materie di cui alle presenti disposizioni, esercita le funzioni amministrative di vigilanza, controllo e sostitutive.
  2. La Regione Puglia per l’attività gestionale delle materie di cui alle presenti norme, previa stipula di apposita convenzione, si avvale dell’ARA (Associazione regionale allevatori) della Puglia.
  3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, approva apposito schema di convenzione.
  4. L’affidamento del servizio da parte dell’ARA della Puglia dovrà avvenire tramite procedura di evidenza pubblica.

 

Art. 4

Disposizioni finanziarie

  1. Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)", con prelevamento dal "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1.
  2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Capo II

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16

Art. 5

Modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16

1. Alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli, è apportata la seguente modifica:

a) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Disposizioni in materia di commercio dei prodotti a chilometro zero

  1. Al fine di favorire l’acquisito e il consumo di prodotti a chilometro zero, gli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), che destinano alla vendita di tali prodotti almeno il dieci per cento della superficie totale di vendita, possono beneficiare di incentivi da parte dei comuni e di contributi da parte della Regione. Con il regolamento di cui all’articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.
  2. l comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati per il commercio su aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi, favoriscono la presenza di posteggi dedicati alla vendita di prodotti a chilometro zero e/o alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di cui all’articolo 9.
  3. Per la vendita di cui ai commi 1 e 2, devono essere previsti spazi appositamente dedicati e allestiti in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.