Art. 1
Principi e finalità
1. Al fine di garantire la trasparenza e la massima
conoscibilità dell’azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità
degli atti, nonché la partecipazione informata del cittadino alle decisioni di
entrata e di spesa, la Regione Puglia redige una relazione di fine legislatura.
Art. 2
Relazione di fine legislatura regionale
- La relazione di fine legislatura, redatta dai direttori dei dipartimenti
regionali, ciascuno per l’ambito di propria competenza, è sottoscritta dal
Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente
la data della scadenza della legislatura.
- La relazione, di cui al comma 1, è trasmessa, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, al Collegio dei Revisori
dei conti che, entro quindici giorni dal ricevimento, esprime parere motivato
al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto
esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio
possesso. La relazione di fine legislatura e il parere espresso dal Collegio
sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia entro il giorno
successivo al ricevimento del parere da parte del Presidente della Giunta
regionale.
3. La relazione di fine legislatura contiene la
descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative
svolte durante la legislatura regionale, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti
al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale,
con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
c) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa
pubblica e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da
indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative
dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
d) situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica e
quantificazione certificata della misura del relativo indebitamente regionale;
e) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o
amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli
obiettivi e i vincoli di bilancio;
f) stato di certificato del bilancio regionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene altresì
una descrizione sullo stato di attuazione del programma elettorale.
Art. 3
lntegrazioni alla legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45
1. Al comma 1, articolo 56,
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione
Puglia), dopo la lettera "g) è aggiunta la seguente:
"g bis) esprimere parere motivato al Presidente della
Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di
fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso".
Art. 4
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta nuove spese o minori
entrate per il bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.