TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Spesa a carattere pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure
indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2007, n.
6 (1)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2
della legge
regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull’autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale), è inserito il seguente:
“4
bis. Gli avanzi di amministrazione, risultanti all’approvazione del conto
consuntivo, sono acquisiti tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale
dell’esercizio finanziario successivo per far fronte a sopravvenienze impreviste
e/o obbligatorie.”.
(1) NDR: Nel Bollettino Ufficiale il
provvedimento citato è indicato erroneamente con la data del 31 marzo
2007.
TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO
FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni tributarie
Art. 3
Aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2013
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è
determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri
deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale
all’IRPEF di base:
a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per
cento;
c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48
per cento ; (2)
d) per i redditi oltre 55 mila
euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento ; (3)
e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti
dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione
dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo
scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale
pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; mentre la
maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento
permane sui successivi scaglioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la
differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF, secondo gli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 4,
comma 1, lettera a), L.R.
7 agosto 2013, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «c) per i redditi oltre
euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento.».
(3) Lettera così sostituita dall'art. 4,
comma 1, lettera b), L.R.
7 agosto 2013, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «d) per i redditi oltre
euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento.».
Art. 4
Aliquota IRAP per l’anno 2013
1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia), come richiamate nell’articolo 4
della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), sono confermate per l’anno 2013.
Art. 5
Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a
basso impatto ambientale
1. Ai sensi del comma 60 dell’articolo 2 del decreto legge
3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il
primo periodo fisso previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministero delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di
pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21
maggio 1955, n. 463), e per le cinque annualità successive i veicoli nuovi sia
ad alimentazione esclusiva a GPL o metano, sia a doppia alimentazione a
benzina/GPL o a benzina/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e
N1 e immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013.
2. Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i
veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o metano, in applicazione dell’articolo
17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), l’importo della tassa automobilistica è
ridotto a un quarto, mentre per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o
a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero.
2-bis.
Sono esentati, altresì, dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per
il primo periodo fisso previsto dall’articolo 2 del regolamento recante modalità
e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18
della legge 21 maggio 1995, n. 463, emanato con decreto del Ministero delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive, i
veicoli nuovi a propulsione ibrida elettrica immatricolati per la prima volta
dal 1° gennaio 2014. Al termine del periodo complessivo di esenzione l’importo
della tassa automobilistica è ridotto a un quarto. (4)
(4) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 45/2013, art. 7.
Art. 6
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003,
n. 25
1. Il comma 2, dell’’articolo 5
della legge
regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario), è
sostituito dal seguente:
“2. La tassa di cui al comma 1 si applica
altresì:
a) ai veicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al
trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno
dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da
Automobil club storico italiano (ASI), Associazione italiana automotoveicoli
classici (AIAC), Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, recante
gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti
enti;
b) ai motoveicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al
trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno
dalla loro costruzione, inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare
interesse storico predisposto dalla Federazione motociclistica italiana (FMI),
ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del
motoveicolo, rilasciato dalla medesima Federazione.”.
Art. 7
Abolizione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 cessa l’applicazione
dell’articolo5
della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia), come modificato dall’articolo8
della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), e l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è abolita.
Non è più dovuta la rata di acconto mensile relativa al mese di gennaio 2013 con
la relativa scadenza per il versamento al 28 febbraio 2013.
2. La presentazione della dichiarazione annuale e l’operazione
di versamento e conguaglio relative al periodo gennaio-dicembre 2012 restano
fissate al 31 gennaio 2013.
3. In caso di credito in favore del contribuente, il diritto al
rimborso deve essere esercitato, tramite apposita istanza da inviare alla
Regione Puglia - Servizio finanze, entro il termine decadenziale di due anni
decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione.
4. Rimangono fermi i poteri amministrativi e i relativi atti
emanabili, con riferimento al periodo di vigenza di applicazione dell’imposta
regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’articolo 5
della l.r.
19/2010, come modificato dall’articolo 8
della l.r.
38/2011, contemplati dai commi 6, 7, 8 e 10, primo, secondo e terzo periodo,
del citato articolo 5
della l.r.
19/2010 e la correlata disciplina del contenzioso di cui al comma 9 del
medesimo articolo 5.
Art. 8
Tasse sulle concessioni regionali
1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali), e del comma 1 dell’articolo 8 del
d.lgs 68/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse le tasse sulle
concessioni regionali di cui al punto 4 della “TARIFFA” relativa a “IGIENE E
SANITA” e al punto 8 della “TARIFFA” relativa a “TURISMO E INDUSTRIA
ALBERGHIERA”, allegate alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni
di carattere tributario)
Art. 9
Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della legge regionale
25 febbraio 2005, n. 6
1. All’articolo 18
della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il
funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e
istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane), sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani
ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l’aumento delle
tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive
modifiche e integrazioni, spettano interamente alla Camera di Commercio
territorialmente competente per le spese di tenuta dell’Albo artigiani, comprese
quelle previste per i componenti delle Commissioni provinciali per
l’artigianato;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis La tassa di concessione regionale di cui alla legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) e
successive modifiche e integrazioni, dovuta per l’iscrizione all’Albo imprese
artigiane spettano alla Regione e sono introitate nel pertinente capitolo
iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.”.
Art. 10
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del d.lgs. 68/2011,
è soppressa l’imposta regionale sulle emissioni degli aeromobili (IRESA).
2. L’articolo 36
(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è
abrogato.
Art. 11
Rideterminazione della tassa per il diritto allo studio
universitario
e della tassa di abilitazione all’esercizio professionale -
Modifiche all’articolo 32
della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al
comma 21 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nel testo novellato dal comma 8
dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei
collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), a decorrere dall’anno
accademico 2013/2014 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario di cui all’articolo 48
della legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998) è rideterminata in tre fasce.
2. La misura della fascia più bassa della tassa è fissata in
euro 120 e si applica a coloro che presentano una condizione economica non
superiore al livello minimo dell’indicatore di situazione economica equivalente
corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai Livelli essenziali
di prestazioni (LEP) del diritto allo studio. I restanti valori della tassa sono
fissati in euro 140,00 ed euro 160,00 per coloro che presentano un indicatore di
situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e
al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per
l’accesso ai LEP del diritto allo studio.
3. All’articolo 32
della legge
regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. All’aggiornamento del limite massimo della tassa regionale
per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 549/1995 provvede la
Giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato.”;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:
“La misura della tassa di abilitazione all’esercizio
professionale è stabilita in misura fissa - pari a euro 140,00 - e viene versata
direttamente dai singoli contribuenti all’ADISU Puglia.”;
c) al comma 3 le
parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2”.
Capo II
Disposizioni finanziarie
Art. 12
Cofinanziamento investimenti in sanità
1. Al fine di consentire il cofinanziamento regionale degli
investimenti in sanità e l’acquisto di cespiti tecnologici sanitari, è istituito
nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2013, nell’ambito
della UPB 05.05.01, dedicato capitolo di spesa in conto capitale 721015
denominato “Cofinanziamenti regionali per investimenti in sanità e acquisti
cespiti tecnologici sanitari”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 2 milioni 500 mila.
Art. 13 (5)
Assistenza sanitaria integrativa relativa ai soggetti affetti da
celiachia
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la
quota mensile prevista, a carico del bilancio regionale, a sostegno del
fabbisogno alimentare di soggetti di genere femminile di età superiore a dieci
anni portatori di malattia celiaca, è uniformata al genere maschile e, perciò, è
rivalutata nella misura di euro 30,00. A tal fine, è istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della UPB. 05.07.01, il capitolo di spesa
721039, denominato “Iniziative per la prevenzione della celiachia. Legge n. 45
del 28/12/2012 - art. 13”, con uno stanziamento di euro 150 mila, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2013.
2. Ai soggetti affetti da dermatite
erpetiforme, a decorrere dal 1° dicembre 2013, si applica l’assistenza sanitaria
integrativa prevista per i soggetti affetti da celiachia, nonché l’integrazione
della quota mensile di cui al comma 1.
3. E’ istituito il Comitato
tecnico-scientifico (CTS), composto da esperti gastroenterologi, igienisti degli
alimenti e della nutrizione, farmacista regionale, un esperto in bi)ologia, un
rappresentante dell’Associazione italiana celiachia (AIC), di supporto al
competente Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione con
finalità di:
a) valutazione epidemiologica della diffusione della
malattia celiaca;
b) indirizzo tecnico-scientifico in materia di
sicurezza alimentare e nel rispetto delle procedure di preparazione di pasti
glutin-free;
c) valutazione dei fabbisogni formativi per gli operatori
del settore alimentare.]
(5) Articolo abrogato dall'art. 19,
comma 1, L.R.
7 agosto 2013, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 14
Abrogazione articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2012, n.
18
1. L’articolo 5
(Modifiche all’articolo 1
della legge
regionale 15 maggio 2012, n. 11) della legge
regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2012), è abrogato.
Art. 15
Stanziamento per la riconversione dell’Ospedale di Poggiardo
1. Al fine di consentire la firma del protocollo tra il
comune di Poggiardo e l’ASL di Lecce per la riconversione dell’ospedale di
Poggiardo in poliambulatorio avanzato, è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della UPB 05.06.01, dedicato capitolo di spesa 721057,
denominato “Riconversione Ospedale di Poggiardo. Acquisto TAC e allestimento
della seconda sala operatoria - art. 15 legge regionale n. 45 del 28/12/2012.
Cofinanziamento regionale Asse 3 P.O. FESR 2007- 2013, con uno stanziamento per
l’anno 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila per l’acquisto
della T.A.C. e per l’allestimento della seconda sala operatoria.
Art. 16
Prosecuzione progetto Ares di servizio di trasporto oncologico
1. Per far fronte al finanziamento per la prosecuzione del
progetto Ares di servizio di trasporto oncologico nella Provincia di Taranto dal
1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013 nonché degli ulteriori livelli essenziali
aggiuntivi, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio
finanziario 2013, nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo 721056, denominato
“Livelli essenziali aggiuntivi regionali”, con una dotazione finanziaria di euro
650 mila, in termini di competenza e cassa.
Art. 17
Finanziamento livelli essenziali aggiuntivi regionali e
cofinanziamento dei progetti di ricerca
1. Al fine di consentire il cofinanziamento regionale dei
progetti di ricerca sanitaria finanziati con fondi ministeriali e dell’UE,
nonché il finanziamento di ulteriori livelli essenziali aggiuntivi, ai sensi
dell’allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), è istituito
nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2013, nell’ambito
della UPB 05.06.01, dedicato capitolo di spesa 721055 denominato “Livelli
essenziali aggiuntivi regionali ai sensi dell’allegato 4 del d.p.c.m. 29
novembre 2001. Cofinanziamento progetti di ricerca”, con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni e 900 mila.
Art. 18
Iniziative a sostegno delle famiglie con pazienti in stato
vegetativo e dello stato di minima coscienza
1. Al
fine di dare sostegno alle famiglie con a carico pazienti che si trovano in
stato vegetativo (SV) o di minima coscienza (SMC), nell'ambito dello
stanziamento previsto al capitolo 785060 "Spese per l'attuazione di iniziative
relative al fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell'articolo 1 della L. 296/2006" - UPB
5.2.1, è assicurata la corresponsione di un assegno di cura non inferiore a euro
500 mensili per soggetto avente diritto . (6)
(6) Comma così sostituito dall’ art. 22,
comma 1, L.R.
6 febbraio 2013, n. 7. Il testo originario era così formulato: «1. Al
fine di dare un sostegno alle famiglie con a carico pazienti che si trovano in
stato vegetativo (SV) o di minima coscienza (SMC), nell'ambito dello
stanziamento previsto nell'UPB 05.02.01, capitolo 784010 "Fondo globale
socio-assistenziale (legge regionale n. 19/2006 - art. 67,
co. 1)", è destinata una somma pari a euro 300 mila per la corresponsione di un
assegno di cura pari a euro 500 mensili per soggetto.».
Art. 19
Iniziative a sostegno degli audiolesi
[1. Al fine di rendere realmente
accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200
mila annui, a valere sul fondo globale per il benessere delle persone e la
qualità sociale (capitolo 784010 - UPB 05.02.01), finalizzato all’utilizzo nei
telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio
LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di
attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma
1. ] (7)
(7) Articolo abrogato dall’ art. 23,
comma 1, L.R.
6 febbraio 2013, n. 7.
Art. 20
Contributi per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle
norme di sicurezza
1. Per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle
norme di sicurezza, nonché per l’acquisto di attrezzature indispensabili per
l’erogazione di servizi di assistenza alle persone indigenti, sono concessi
contributi a favore delle Caritas diocesane nella misura massima dell’80 per
cento della spesa. Per ogni Caritas può essere erogato un contributo massimo di
euro 20 mila.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito dello stanziamento
del capitolo 521050 - UPB 09.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013, denominato “Contributo alle Caritas diocesane per
l’adeguamento di strutture di accoglienza alle norme di sicurezza e per
l’acquisto di attrezzature”, è destinata la somma, in termini di competenza e
cassa, di euro 250 mila.
Art. 21
Sostegno agli oratori parrocchiali
1. Per l’adeguamento alle norme di sicurezza,
l’eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti sono concessi
contributi a favore degli oratori parrocchiali presenti nei comuni con meno di
quindicimila abitanti nella misura massima dell’80 per cento della spesa
prevista, con precedenza alle richieste accompagnate da progetti definitivi e/o
esecutivi. Per ogni oratorio può essere erogato un contributo massimo di euro 50
mila. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
UPB 09.01.06, il capitolo di spesa 511032, denominato “Contributo regionale in
favore degli oratori parrocchiali dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila
abitanti per l’eliminazione delle barriere architettoniche - art. 21 legge
regionale n. 45 del 28/12/2012”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
Art. 22
Modifica all’articolo 31 bis della legge regionale 10 luglio
2006, n. 19
1. Il comma 1 dell’articolo 31
bis della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), introdotto dall’articolo 7
della legge
regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2012), è sostituito dal seguente:
“1 Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale e al Garante dei diritti del minore è
attribuita un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle
risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento dell’emolumento
omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve
intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio
riferite alle funzioni, che sono autocertificate dai Garanti ai fini
dell’applicazione della normativa fiscale vigente.”.
Art. 23
Misure finanziarie in favore dei Comuni di Statte e Martina
Franca
1. Nell’ambito dello stanziamento previsto sul capitolo
531015 “Spese di emergenza per eccezionali eventi meteorici (art. 30,
l.r.
14/2011)” - UPB 09.02.01 - del bilancio di previsione 2013, è destinata la
somma di euro 2 milioni per contribuire al finanziamento delle attività di
ripristino del territorio del Comune di Statte necessarie a fronteggiare i danni
provocati dagli avversi eventi meteorici del 28 novembre 2012. Una
quota del suddetto contributo, nella misura massima del 25 per cento, può essere
destinata al rimborso dei danni subìti dalle famiglie alle proprie abitazioni
principali e dalle imprese alle proprie strutture produttive. (8)
2. Al fine di contribuire al finanziamento delle attività di
ripristino del territorio del Comune di Martina Franca e dei locali strumentali
all’esercizio delle attività agricole per i danni subiti dall’evento meteorico
del 28 novembre 2012, nell’ambito dello stanziamento del capitolo 531015 - UPB
09.02.01 - del bilancio di previsione 2013, è destinata, in termini di
competenza e cassa, la somma di euro 400 mila.
(8) Comma modificato dalla l.r.
n. 37/2014, art. 34.
Art. 24
Danni provocati dal tornado del 28 novembre 2012
1. Al fine di contribuire al finanziamento delle attività di
ripristino delle officine e dei depositi danneggiati dai danni subiti dal
tornado (evento meteorico del 28 novembre 2012), è istituto nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.02.01, dedicato capitolo di spesa
531016, denominato “Contributo straordinario al Consorzio Trasporto Pubblico di
Taranto per ripristino di officine e depositi danneggiati dal tornado del 28
novembre 2012”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa,
di euro 100 mila, quale contributo straordinario al Consorzio trasporto pubblico
(CTP S.P.A.) di Taranto.
Art. 25
Contributi straordinari per eventi calamitosi
1. Allo scopo di far fronte ai danni subiti dalle imprese
agricole per eventi calamitosi di particolare intensità, non risarcibili da
polizze assicurative stipulate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), è
istituito nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB. 01.03.04
“Avversità atmosferiche - Credito agrario”, dedicato capitolo di spesa 114133,
denominato “Contributi straordinari in favore delle imprese agricole per i danni
subiti a causa di eventi calamitosi”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le
priorità di intervento, nonché i tempi e le modalità per la concessione degli
aiuti.
3. Gli stanziamenti per gli esercizi successivi sono stabiliti
con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.
4. Lo stanziamento relativo all’esercizio finanziario 2013 è
destinato a risarcire i danni provocati dagli eventi meteo avversi dell’ 8
giugno 2011 che hanno interessato i comuni di Conversano, Turi, Adelfia,
Polignano a Mare, Casamassima, Rutigliano, Monopoli, Castellana Grotte e
Sannicandro di Bari.
Art. 26
Vendita immobili non strumentali delle ASL
1. I proventi della vendita degli immobili non strumentali
delle Aziende sanitarie locali (ASL) di cui al comma 3 dell’articolo 1
della legge
regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2007), restano acquisiti al bilancio autonomo
regionale.
Art. 27
Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili in
locazione passiva
1. Al fine di realizzare interventi urgenti di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza degli immobili condotti in locazione, in
caso di non ottemperanza da parte dell’obbligato, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 1577 del Codice Civile, è istituito nel bilancio regionale
autonomo per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della UPB 08.03.01, il
capitolo 3410, denominato “Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su
immobili in locazione passiva”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila.
2. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è
stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.
3. Al finanziamento dei predetti oneri si provvede mediante le
corrispondenti entrate a valere sul bilancio autonomo UPB 03.04.03, capitolo
3065005, per effetto delle obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia.
Art. 28
Riduzione dei costi per locazioni passive
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva della Regione Puglia, degli enti
del Servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e delle società
partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario, aventi a oggetto
immobili a uso istituzionale, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7
dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere
dal 1° gennaio 2015 i canoni di locazione sono ridotti nella misura del 15 per
cento di quanto corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge.
La riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di
locazione scaduti o rinnovati dopo la predetta data. La riduzione del canone di
locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi
dell’articolo 1339 del Codice civile anche in deroga alle eventuali clausole
difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga
riduzione si applica agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è
consentito solo in presenza della disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il
periodo di durata del contratto di locazione.
2. In mancanza della condizione di cui all’ultimo periodo del
comma 1, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
nei termini e nei modi ivi pattuiti; la Regione Puglia, gli enti del Servizio
sanitario regionale, le agenzie regionali e le società partecipate dai predetti
enti con capitale maggioritario individuano in tempo utile soluzioni allocative
alternative economicamente più vantaggiose e nel rispetto della predetta
condizione.
3. Per i contratti di locazione passiva, aventi a oggetto
immobili a uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura
della Regione Puglia, degli enti del Servizio sanitario regionale, delle agenzie
regionali e delle società partecipate dai predetti enti con capitale
maggioritario, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito
dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi
d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione.
Art. 29
Canoni di natura enfiteutica su terreni già appartenenti al
demanio civico
1. Il Comune competente può disporre una riduzione dei
canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, in misura non
superiore alla metà, per i terreni inclusi nella perimetrazione di aree naturali
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette).
2. Della riduzione di cui al comma 1 si tiene conto ai fini del
calcolo del capitale di affrancazione
Art. 30
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
1. Alla legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4
dell’articolo 11
è sostituito dal seguente:
“4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è
determinato con le modalità di cui all’articolo 28.”;
b) il comma 1 dell’articolo 28
è sostituito dal seguente:
“1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:
a) dal Servizio regionale competente per i beni di valore non
superiore a euro 500 mila;
b) da agenzie pubbliche abilitate a tale
funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia
estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni
di valore superiore a euro 500 mila.
Restano ferme le disposizioni previste
dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e
dell’Opera nazionale per i combattenti.”;
c) il comma 2 dell’articolo 28
è sostituito dal seguente:
“2. Qualora enti territoriali (comuni, province e loro
consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituiti nel
territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile,
ne richiedano la cessione, il prezzo di stima, determinato con le modalità di
cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri
sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.”;
d) la lettera d) del comma 2 octies dell’articolo 33, introdotto
dall’articolo 38
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), è
sostituita dalla seguente:
d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente
alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche;”.
Art. 31
Entrate e spese connesse alla valorizzazione
delle
partecipazioni societarie detenute dalla Regione Puglia
1. Con riferimento ai processi di dismissione in corso e in
previsione di eventuali altre entrate connesse con le partecipazioni societarie
di cui è titolare la Regione Puglia:
a) è istituito nello stato
previsionale dell’entrata per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della
UPB 04.01.02, il capitolo 4110100, denominato “Proventi da utili, dividendi,
dismissioni, vendite e/o altre entrate connesse a partecipazioni regionali” ove
trovano allocazione le entrate derivanti da utili di esercizio, da dismissioni,
vendite e/o altre entrate connesse a partecipazioni detenute dalla Regione
Puglia;
b) è istituito nello stato previsionale della spesa per
l’esercizio finanziario 2013, bell’ambito della UPB 06.03.01, il capitolo 3925,
denominato “Spese attinenti il finanziamento di operazioni di ricapitalizzazione
e/o ristrutturazione di partecipazioni societarie” da destinarsi prevalentemente
ad attività di ricapitalizzazione e ristrutturazione del patrimonio mobiliare
della Regione Puglia.
Art. 32
Norme in materia di personale dell’Agenzia
regionale per le
attività irrigue e forestali
1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 12
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali), sono abrogati.
2. Al fine di garantire ai propri dipendenti parità di
trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e
forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle
organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali
dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono.
Art. 33
Utilizzo acque sotterranee
1. I procedimenti
amministrativi relativi a “riconoscimento di utenza” e a “concessione in
sanatoria” per i quali gli utenti, nel termine del 30 novembre 2012, non hanno
richiesto i benefici previsti dagli articoli 28 e 30 della legge regionale 31
dicembre 2010, n. 19, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della regione Puglia), come modificati
dall’articolo 24 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14, devono intendersi
archiviati e per essi i dirigenti degli uffici tecnici comunali devono disporre
le ordinanze di chiusura dei pozzi, salvo che, entro il 31 dicembre 2019 (9), gli utenti stessi non facciano pervenire agli uffici
regionali competenti (ex Genio civile) l’attestato di pagamento della sanzione
amministrativa di euro 360,00 per pozzo e della tassa di concessione regionale
(canoni per le utenze) prevista dalla legge regionale 5
maggio
1999, n. 18 (Disposizioni
in materia di ricerca e utilizzazione di acque
sotterranee).
2. Per le attività
inerenti l’autorizzazione alla ricerca e la concessione all’estrazione di acque
sotterranee per i nuovi pozzi da realizzare direttamente dalla Regione, dai
Consorzi di bonifica e dall’Acquedotto pugliese nell’ambito degli interventi
strategici di interesse diretto regionale, la competenza è attribuita in via
esclusiva alla Regione e i procedimenti già avviati alla data di entrata in
vigore della presente sono conclusi dalla stessa
Regione.
2-bis.
Il
termine previsto dall’articolo 7, comma 1,
della
legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia
di sviluppo economico,
lavoro,
formazione professionale,
politiche sociali,
sanità,
ambiente e disposizioni varie), è riaperto e differito alla data del 31 dicembre
2019. Restano ferme le norme vigenti in materia.(10)
3-bis.
La
Giunta regionale, entro il termine del 31 dicembre 2019, provvede con apposito
disegno di legge alla regolamentazione per il rilascio del
provvedimento
di concessione in sanatoria all’utilizzo delle acque sotterranee per tutte le utenze
pendenti. (11)
(9)
Termine già differito dalla l.r.
26/2013, art. 10,
dalla l.r.
37/2014, art. 33,
dalla l.r.14/2015,
art..7.
è stato così ulteriormente differito per effetto delle modifiche alla l.r.
14/2015, art. 7
introdotta dal successivo comma
2bis.
Art. 34
Spese di funzionamento dei
Consorzi di bonifica
commissariati
1. Al fine di consentire l’attuazione della legge
regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di
bonifica) e della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei Consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai
Consorzi di bonifica, fino alla concorrenza di euro 10 milioni per il primo
semestre 2013 e per ulteriori euro 10 milioni per il secondo semestre 2013, le
somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di
funzionamento:
a) generali di gestione;
b) emolumenti ai
dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) consumi,
anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
d) quote del contributo associativo dovuto all’Unione regionale delle
bonifiche;
e) oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti
collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2013.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa,
al capitolo 112091, UPB 01.04.04, dell’esercizio finanziario 2013.
3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione
e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale si avvale di una
struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario ad acta non comportano
oneri per la finanza regionale. Gli oneri connessi con le prestazioni della
struttura di supporto, per complessivi euro 20 mila, sono imputati, in termini
di competenza e cassa, sul capitolo 112099, UPB 01.04.04.
4. Alla spesa necessaria per la redazione dei Piani generali di
bonifica si fa fronte con le economie rivenienti dalla somma impegnata per le
finalità di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 16
della legge
regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011).
Art. 35
Contributi di bonifica
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, i
contributi di bonifica di cui al codice tributo 630 dovuti dalla Regione a
ciascun Consorzio di bonifica commissariato sono portati in detrazione, quale
compensazione, alle anticipazioni erogate ai Consorzi di bonifica medesimi in
esecuzione delle seguenti norme:
a) articolo 6
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia);
b) comma 9 dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia);
c) articolo 11
della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2008);
d) articolo 6
della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);
e) articolo 7
della legge
regionale 1° dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione
Puglia);
f) articolo 21
della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Consorzi non commissariati definiscono con il Servizio
competente un Piano di rientro delle anticipazioni di cui al comma 1. Il Piano
non può avere una durata superiore a venticinque anni, senza oneri aggiunti.
Art. 36
Commissario straordinario regionale
1. In deroga al comma 8 dell’articolo 1
della l.r.
12/2011, il Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’espletamento di
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, può prorogare
l’attività del Commissario straordinario regionale nominato ai sensi dei commi 1
e 2 dell’articolo 1
della l.r.
12/2011 per un ulteriore termine massimo di mesi dodici.
2. Nell’espletamento della propria attività gestoria, il
Commissario straordinario regionale è autorizzato a nominare un sub-commissario,
individuato anche tra i dipendenti regionali.
Art. 37
Integrazione all’articolo 16 della l.r .4/2012
1. Al comma 5 dell’articolo 16
della l.r.
4/2012 è aggiunto il seguente periodo:
“Possono ricorrere, altresì, alla
stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per il ripiano di disavanzi di
amministrazione e per i debiti concernenti passività accertate alla data di
entrata in vigore del presente periodo, previa comunicazione alla Giunta, la
quale può, entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, opporre
diniego motivato.”
Art. 38
Contributo straordinario
al sistema universitario pugliese
1. Al fine di rilanciare e potenziare la funzione di alta
formazione delle università statali presenti sul territorio della Regione
Puglia, salvaguardare l’offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi
di laurea strategici e di qualità, favorire la didattica e la ricerca dei
docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli
studenti pugliesi, il capitolo di spesa 915060 - UPB 04.04.02 - del bilancio
regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013 è ridenominato “Contributo
straordinario a favore delle università pugliesi per il finanziamento delle
spese ex comma 5, articolo 5, del d.Lgs. 49/2012” ed è assegnata una dotazione
finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa, di euro 2
milioni.
2. L’assegnazione del contributo alle università per la
finalità di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere
b), c), d), e) ed f) e al comma 5), è effettuata, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentito
il Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi. Con lo stesso
atto della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma
5 dell’articolo 5 del d.lgs. 49/2012.
3. L’utilizzo del contributo regionale da parte delle
università destinatarie è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che
comprovi l’efficacia della misura, entro e non oltre sei mesi dalla data di
erogazione dei fondi.
Art. 39
Fondo di rotazione per l’attuazione
dei programmi di
ripianamento
dei Consorzi ASI
1. La dotazione finanziaria del “Fondo di rotazione per
l’attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI”, istituito con il
comma 1 dell’articolo 20
della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizione per la formazione del bilancio
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è
incrementata di euro 4 milioni.
2. I Consorzi per le Aree di sviluppo industriale che hanno
usufruito dei benefici collegati alla dotazione finanziaria del fondo di
rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 20
della l.r.
10/2009 possono accedere a quelli di cui alla dotazione incrementale del
comma 1 del presente articolo ove dimostrino di aver ridotto l’esposizione
debitoria accertata ai sensi della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo
industriale), in misura non inferiore al 60 per cento.
3. L’accesso alle risorse finanziarie incrementali previste dal
comma 1 è disciplinato dalla disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 20
della l.r.
10/2009.
4. I rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere
sulla dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui al comma 1 devono
essere rateizzati in non più di dieci anni e con decorrenza dal terzo anno
successivo all’erogazione. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie
reali anche di grado superiore al primo.
5. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013
ai capitoli di entrata 6151275 - UPB 06.01.01 - e di spesa 120017 - UPB
99.99.01, denominati rispettivamente “Recuperi sul fondo di rotazione
ripianamento debitorio Consorzi per lo sviluppo industriale” e “Fondo di
rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI”, è
assegnata una dotazione finanziaria di euro 4 milioni.
Art. 40
Trasferimento di funzioni ai Comuni (12)
1. Sono trasferite ai Comuni le attività di informazione e
accoglienza di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica,
diritto allo studio e formazione professionale), svolte, alla data di entrata in
vigore della presente legge, direttamente dall’Agenzia regionale del turismo
(ART), denominata “Pugliapromozione”, istituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 febbraio 2011, n. 176. In ogni caso L’ART - Pugliapromozione
cessa di svolgere le suddette attività di informazione e accoglienza turistica a
far data dal 1° luglio 2013.
2. Restano fermi le funzioni e i compiti di coordinamento
attribuiti all’ART - Pugliapromozione dalla lettera j) del comma 1 dell’articolo
7
e dal comma 4 bis dell’articolo 13
della legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo
5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema
turistico pugliese), come modificati dagli articoli 3
e 7
della legge
regionale 3 dicembre 2010, n. 18.
3. Il personale dipendente addetto allo svolgimento delle
attività di cui al comma 1 presso gli Uffici di informazione e accoglienza
turistica (IAT) e dipendente, alla data di entrata in vigore della presente
legge, dall’Agenzia “Pugliapromozione” è contestualmente trasferito ai comuni,
alle cui dipendenze il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di
continuità. Come previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), il trasferimento del suddetto personale ha luogo
previo esperimento delle procedure di informazione e di consultazione di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990), con
applicazione dell’articolo 2112 del codice civile.
4. Nel bilancio autonomo
regionale, nell’ambito della UPB 04.05.02, è istituito un apposito capitolo di
spesa n. 311075, denominato “Trasferimento di risorse finanziarie di parte
corrente ai Comuni per l’esercizio delle funzioni trasferite con l.r. n. 45 del
28/12/2012”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013 pari a euro 950 mila.
(12) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 aprile 2013, n.
757.(Allegata)
Art. 41
Accelerazione della definizione
dei procedimenti agevolativi
1. In considerazione della particolare gravità della crisi
economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale pugliese, le
imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alle misure 4.1, Pia PIT, 4.05,
4.14 e 4.18, nonché del regolamento
regionale 6 aprile 2005, n. 22 (Approvazione definitiva regolamento
attuativo “interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva della
Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma-Quadro - Realizzazione di
interventi a sostegno dello sviluppo locale), il cui provvedimento di
concessione sia stato adottato nel periodo di programmazione del POR Puglia
2000-2006, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo
degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti
salvi i provvedimenti amministrativi già adottati.
Art. 42
Contenimento e razionalizzazione della
spesa pubblica
mediante l’attuazione
dell’Agenda digitale italiana (ADI)
1. La Regione Puglia esegue gli interventi di propria
competenza sulle reti di connessione e sui servizi digitali, aventi natura di
servizi di interesse economico generale per mezzo della società in house
“Innovapuglia S.pA.” in via di delegazione interorganica.
[2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Regione Puglia adotta il regolamento che disciplina
modalità di accesso e oneri per gli enti locali per l’utilizzo della centrale di
acquisto territoriale denominata “Empulia” di cui all’articolo 54
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di
sanità e servizi sociali). ] (13)
(13) Comma abrogato dalla l.r.
n. 37/2014, art. 20.
Art. 43
Sistema Emersanmare per la sicurezza in mare
1. Allo scopo di garantire la sicurezza per le persone e
per l’ambiente nell’ambito delle aree marine prospicienti la costa pugliese, la
Regione sostiene il sistema dell’emergenza e soccorso in mare, denominato
Emersanmare.
2. La Regione assicura lo sviluppo del sistema di protezione
Emersanmare attraverso l’utilizzazione della dotazione in mezzi e attrezzature
già acquisite dalla Regione, nonché attraverso la formazione e la
specializzazione di volontari aderenti alle Associazioni di volontariato di
Protezione civile iscritte nell’elenco di cui alla legge
regionale 19 dicembre 1995, n.39 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente “Organizzazione della funzione
regionale di Protezione civile), che, con il coordinamento delle Autorità
marittime locali e, per quanto occorra, in sinergia con le autorità e strutture
sanitarie operanti sul territorio, possono garantire il presidio lungo le aree
costiere più sensibili, sia per i particolari aspetti logistici, sia dal punto
di vista della valorizzazione turistica, e l’intervento in caso di incidenti in
mare.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’UPB 09.02.01, il capitolo di spesa
531075, denominato “Sistema di protezione Emersanmare per la sicurezza in mare”,
con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300
mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015.
Art. 44
Applicazione della lettera k) del comma 1 dell’articolo 15
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei fondi per la
contrattazione decentrata integrativa per il personale delle categorie
relativamente alle risorse eteroalimentate rivenienti dalle disposizioni di cui
alla lettera K) del comma 1 dell’articolo 15 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, sono istituiti
i seguenti capitoli di entrata e di spesa:
a) Entrata. UPB 03.04.02,
capitolo 3065072, denominato “Risorse e/o introiti rivenienti da ‘terzi’ per
l’applicazione di specifiche disposizioni di legge ex art. 15 co. 1 lett. k) del
CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale del comparto.
Destinazione ai sensi dell’art. 17 co. 2 lett. g), Collegato al capitolo di
spesa 3072”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in
termini di competenza e cassa, di euro 500 mila;
b) Spesa. UPB
08.01.01, capitolo 3072, denominato “Utilizzo ex art. 17 co. 2 lett. g) del CCNL
del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale di comparto, delle
risorse rivenienti da ‘terzi’ in applicazione di specifiche disposizioni di
legge di cui all’art. 15 co. 1 lett. k). Collegato al capitolo di entrata
3065072”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in
termini di competenza e cassa, di euro 500 mila;
c) Entrata. UPB
03.04.02, capitolo 3065071, denominato “Risorse e/o introiti rivenienti da
“bilancio regionale” per l’applicazione di specifiche disposizioni di legge ex
art. 15 co. 1 lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali
del personale del comparto. Destinazione ai sensi dell’art. 17 co. 2 lett. g):
Collegato al capitolo di spesa 3071”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500
mila;
d) Spesa. UPB 08.01.01, capitolo 3071, denominato “Utilizzo ex
art. 17 co. 2 lett. g) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali
del personale di comparto, delle risorse rivenienti da “bilancio regionale” in
applicazione di specifiche disposizioni di legge di cui all’art. 15 co. 1 lett.
k). Collegato al capitolo di entrata 3065071”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500
mila.
Art. 45
Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale
30
novembre 2012, n. 34
1. All’articolo 5
della legge
regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), sono
aggiunti i seguenti commi:
“3 bis. A decorrere dalla X legislatura
l’ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve
equivalere al costo di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D 6, compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale, senza
posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a
qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorchè
funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari, deve considerarsi
rientrante nel budget individuato per ciascun Gruppo consiliare.
3 ter. Con
la medesima decorrenza di cui al comma 3 bis, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari), sono abrogati.
Art. 46
Modifica all’articolo 12 bis della
legge regionale 4 gennaio
2011, n. 1
1. L’articolo 12
bis della legge
regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), introdotto dall’articolo 2
della legge
regionale 25 luglio 2011, n. 20 (Modifica all’articolo 1
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19 - Istituzione dell’autorità di bacino della
Puglia - e integrazione alla legge
regionale 4 gennaio 2011,n. 1), è sostituito dal seguente:
“Art. 12 bis
Modulazioni percentuali di risparmio
1. La Regione, dopo aver determinato, sulla base delle spese
risultanti complessivamente dai rendiconti per l’anno 2009, l’ammontare
complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell’ente indicate
dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può
assicurare tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di
risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8,
9, 10, 11 e 12.
2. Con la legge di approvazione del bilancio di previsione
della Regione, l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di
funzionamento di cui al comma 1 è ripartito tra Giunta e Consiglio, che
provvedono con propri atti alla modulazione delle percentuali di risparmio.”.
2. L’articolo 46
della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), è abrogato.
Art. 47
Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva
per la polizia locale di
cui all’articolo 19 della legge regionale 14
dicembre 2011, n. 37
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento della
Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all’articolo 19
della legge
regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 08.02.01, il
capitolo di spesa 1010015, denominato “Spese per il funzionamento della
Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all’articolo 19
della l.r.
37/2011”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa,
per l’esercizio 2013 di euro 20 mila.
2. Per gli esercizi finanziari successivi, al finanziamento del
suddetto capitolo si provvede nei limiti dei relativi stanziamenti annuali di
bilancio.
Art. 48
Modifica all’articolo 11 della legge regionale
28 febbraio
2000, n. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 11
della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.), è
sostituito dal seguente:
“1. L’indennità lorda mensile di funzione del Presidente, dei
Vicepresidenti e dei componenti del CO.RE.COM. è stabilita dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge.”.
Art. 49
Modifica all’articolo 24 della legge regionale
25 febbraio
2010, n. 5
1. Al comma 2 dell’articolo 24
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse), le parole: “2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti:
“e seguenti”.
Art. 50
Modifica alla legge regionale 25 settembre 2012, n. 27
1. Al comma 2 dell’articolo 2
della legge
regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post
sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio
di previsione 2012), le parole: “dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012” sono
sostituite dalle seguenti: “dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013”.
2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della modifica di cui al comma 1 si fa
fronte mediante lo stanziamento della somma di euro 750 mila, in termini di
competenza e cassa, sul capitolo 511036, denominato “Oneri per il personale
erogati ai comuni dell’area della provincia di Foggia per la prosecuzione della
ricostruzione post sisma 2002” - UPB 09.01.01 - del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013.
Art. 51
Modifiche alla legge regionale
30 dicembre 2011, n. 38
1. Alla legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6
dell’articolo 7
le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “a
decorrere dal 1° gennaio 2014”.
b) al comma 12 dell’articolo 7
è soppresso il seguente periodo: “Per l’anno 2013 è comunque riconosciuta una
premialità pari al 15 per cento dell’aliquota massima a tutti i comuni che
abbiano realizzato la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.”;
c) il comma 2 dell’articolo 31
è sostituito dal seguente:
“2. Le funzioni di cui all’articolo 2
della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di
liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia -
ERSAP), sono attribuite al Servizio riforma fondiaria.”.
Art. 52
Oneri personale formazione professionale
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale adotta le linee di indirizzo per
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 3
della l.r.
40/2007. (14)
(14) Vedi lal.r.
n. 51/2014, art. 1, c. 2 che fissa i termini della data di entrata in
vigore.
Capo III
Norme di disciplina del Collegio dei
Revisori
dei conti della Regione Puglia
Art. 53
Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti
della
Regione Puglia
1. Ai sensi dell’articolo 50
bis della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), e della
lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è
istituito, con sede presso il Consiglio regionale, il Collegio dei Revisori dei
conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia.
Art. 54
Composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei conti (15)
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre
componenti, di cui uno con funzione di presidente, nominati con decreto dal
Presidente della Giunta regionale mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione nel registro dei revisori legali istituito dal
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni;
b) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di
laurea antecedente al decreto Ministero dell’università della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei), vecchio ordinamento, in scienze
economiche o giuridiche;
c) esperienza maturata per almeno cinque anni,
come revisore dei conti di province o comuni superiori a cinquanta mila abitanti
o negli enti del Servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende
di trasporto pubblico locale di [ interesse regionale]di rilevante
interesse in ambito regionale (16) ovvero, in
alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e
presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito
economico-finanziario; (17)
d) acquisizione di
almeno dieci crediti formativi annuali in materia di contabilità pubblica
secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di
speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di
controllo;
e) onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi
dell’articolo 2387 del Codice civile.
2. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma
1 possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire il suddetto incarico
a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’avviso deve essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni
consecutivi per ogni anno solare al fine di consentire nuove manifestazioni di
disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelle esistenti.
3. Il sorteggio previsto dal comma 1 si svolge, pubblicamente,
in una seduta del Consiglio regionale appositamente convocata per la nomina del
Collegio o per la sostituzione di uno dei suoi componenti.
4. Svolge funzioni di Presidente il componente con il maggior
grado di esperienza maturato come revisore dei conti in enti o società di cui
alla lettera c) del comma 1. In caso di parità svolge funzioni di Presidente il
componente più anziano.
(15) Vedi il Regolamento
regionale 14 novembre 2013, n. 22; ( Il R.R.
22/2013 è stato implicitamente abrogato dal R.R.
5/2014.)
(16) Parole sostituite dalla l.r.
67/2017, art. 101,
comma 1.
(17) Per l'interpretazione autentica della
presente lettera vedi la l.r.
n. 37/2014, art. 5.
Art. 55
Cause di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei
conti (18)
1. Non possono essere nominati nel Collegio dei Revisori
dei conti della Regione Puglia coloro che si trovano nelle condizioni previste
dagli articoli 2382 e 2399 del Codice civile, coloro che ricoprono la carica di
Presidente della Regione, di assessore regionale, di consigliere regionale e
coloro che hanno ricoperto tali cariche nella legislatura precedente. Non
possono essere componenti del Collegio dei Revisori dei conti coloro che sono
legati alla Regione Puglia, o a enti da questa controllati, da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
2. Non possono ricoprire l’incarico di revisore dei conti della
Regione Puglia il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado, del
Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali in carica all’atto della
nomina.
3. Sussiste incompatibilità tra la carica di componente del
Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia e la carica di presidente
di provincia, sindaco, assessore, consigliere, revisore dei conti di ente locale
ricompreso nell’ambito territoriale della Regione Puglia, ovvero, di enti del
Servizio sanitario e delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse
regionale.
4. Sulla sussistenza di una causa di ineleggibilità o di
incompatibilità si pronuncia, entro cinque giorni dalla nomina, la Giunta
regionale.
5. In caso di incompatibilità il revisore ha dieci giorni di
tempo, decorrenti dalla data di notifica della decisione presa dalla Giunta
regionale, per optare per l’uno o l’altro incarico. Se non comunica la
decisione, con atto munito di data certa, entro il termine indicato, il silenzio
si considera rifiuto della carica di componente del Collegio dei Revisori dei
conti della Regione Puglia.
6. I componenti dell’organo di revisione contabile non possono
assumere incarichi o consulenze presso la Regione Puglia o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello
stesso.
(18) Vedi il Regolamento
regionale 14 novembre 2013, n. 22; ( Il R.R.
22/2013 è stato implicitamente abrogato dal R.R.
5/2014.)
Art. 56
Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti della Regione
Puglia (19)
1. Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia
svolge le seguenti funzioni:
a) esprimere pareri sulla proposta di legge finanziaria
regionale, sul bilancio annuale e pluriennale di previsione e sui documenti
allegati, nonché sull’assestamento e sulle variazioni. Nei pareri è espresso
un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile
delle previsioni di bilancio. I pareri sono obbligatori ma non vincolanti;
b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione
delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della
contabilità. Il Collegio dei Revisori svolge tali funzioni anche con tecniche
motivate di campionamento;
c) produrre relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione. La relazione contiene
l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire
efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d) effettuare
verifiche di cassa almeno trimestralmente;
e) vigilare sulla
regolarità della gestione delle risorse assegnate ai Gruppi consiliari
relativamente alle entrate e alle spese, secondo quanto disposto dal comma 6
dell’articolo 5
della legge
regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica);
f) produrre eventuale referto al Consiglio regionale su gravi
irregolarità di gestione, con contestuale denuncia alla Corte dei conti ove si
configurino ipotesi di responsabilità;
g) rendersi disponibile ad
attività di collaborazione con gli organi regionali che possono chiedere
pareri non vincolanti.
g bis) esprimere parere motivato al Presidente della Giunta
regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine
legislatura con i dati finanziari in proprio possesso". (20)
2. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al
comma 1, la Regione assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto
tecnico necessario. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e
documenti dell’ente nei modi e nei limiti previsti per l’accesso agli atti da
parte dei consiglieri regionali e partecipa alle commissioni e all’Assemblea
dell’organo consiliare per l’approvazione della legge finanziaria e dei bilanci
annuali e pluriennali di previsione, delle variazioni di bilancio e del
rendiconto di gestione. Può altresì partecipare, se convocato, alle altre
assemblee dell’organo consiliare e alle riunioni dell’organo esecutivo. Per
consentire la partecipazione alle predette assemblee, i relativi ordini del
giorno sono comunicati all’organo di revisione.
3. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel
caso in cui siano presenti solo due componenti.
4. Il Collegio dei Revisori redige e conserva verbale delle
riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
(19) Vedi il Regolamento
regionale 14 novembre 2013, n. 22; ( Il R.R.
22/2013 è stato implicitamente abrogato dal R.R.
5/2014.)
(20) Lettera aggiunta dalla l.r.
42/2018, art. 3,comma 1.
Art. 57
Durata dell’incarico, compenso e cessazione
dalla carica dei
componenti del Collegio dei Revisori dei conti
1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti restano
in carica per cinque (21) anni decorrenti dalla
data di esecutività della delibera di nomina, e non sono rieleggibili.
2. Ove si proceda a sostituzione di un solo componente, la
durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla
scadenza del termine qinquennale (22)
calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. Si applicano le
norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge
16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta un
compenso, stabilito nella delibera di nomina, non superiore al compenso base
massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del
comune o delle province ricomprese nel territorio della Regione Puglia di più
elevata fascia demografica, incrementato del 20 per cento. Al Presidente spetta
una maggiorazione del 20 per cento calcolata sull’importo determinato con le
modalità di cui al periodo precedente comprensivo dell’incremento del 20 per
cento. Gli importi si intendono al netto dell’imposta del valore aggiunto (IVA)
e degli oneri previdenziali. A ciascun componente spetta un rimborso spese
omnicomprensivo determinato forfettariamente nella misura annua di euro
1.000,00.
4. Il revisore cessa dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni
volontarie;
c) morte, impedimento permanente;
d) revoca per
gravi inadempienze ai doveri d’ufficio;
e) decadenza a seguito della
perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta.
(21) Parola sostituita dalla .l.r.
44/2018, art. 15,
comma 1, lett. a).
(22) Parola sostituita dalla .l.r.
44/2018, art. 15, comma 1, lett. b).
Art. 58
Regolamento attuativo per la nomina
e lo svolgimento dei
lavori del Collegio dei Revisori dei conti (23)
1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle
domande di iscrizione;
b) le modalità e i termini entro cui esaminare
le domande;
c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco e,
in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai
fini dell’iscrizione;
d) le modalità di estrazione dall’elenco in
modo da assicurare trasparenza e imparzialità;
e) le tipologie di
atti per i quali è prevista la semplice comunicazione;
f) le modalità
di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini
di trasmissione degli atti su cui acquisire i pareri e i termini entro i quali
i pareri devono essere resi.
2. Nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del
regolamento di cui al comma 1 è pubblicato l’avviso previsto dal comma 2
dell’articolo 54.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, decorsi
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia, convoca apposita seduta del Consiglio regionale
per procedere all’estrazione prevista dal comma 1 dell’articolo 54. Il
Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i soggetti scelti mediante
estrazione.
(23) In attuazione
del presente articolo vedi il rr.rr.
14 novembre 2013, n. 22; ( Il R.R.
22/2013 è stato implicitamente abrogato dal R.R.
5/2014.)
Art. 59
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente Capo
si provvede con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio di
previsione per le spese di funzionamento del Consiglio regionale.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 60
Norma di rinvio
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è
rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 2013 e
pluriennale 2013-2015.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 dicembre 2012
TABELLA “A”
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di euro)
_____________________________________________________
Settori di intervento
2013
2014
2015
_____________________________________________________
Ragioneria (mutui)
260
253
248
_____________________________________________________
Ragioneria (ruoli
S.F.) 5
4
3
_____________________________________________________
Edilizia Residenziale
1
1
1
_____________________________________________________
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 Spesa a carattere pluriennale
Art. 2 Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2007, n. 6
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
Capo I - Disposizioni tributarie
Art. 3 Aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per
l’anno 2013
Art. 4 Aliquota IRAP per l’anno 2013
Art. 5 Esenzione dalla
tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale
Art. 6 Modifica all’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25
Art. 7 Abolizione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Art. 8 Tasse sulle concessioni regionali
Art. 9 Modifiche e integrazioni
all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6
Art. 10 Imposta
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Art. 11 Rideterminazione
della tassa per il diritto allo studio universitario e della tassa di
abilitazione all’esercizio professionale - Modifiche all’articolo 32 della legge
regionale 27 giugno 2007, n. 18
Capo II - Disposizioni finanziarie
Art. 12 Cofinanziamento investimenti in sanità
Art. 13
Assistenza sanitaria integrativa relativa ai soggetti affetti da celiachia
Art. 14 Abrogazione articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18
Art. 15 Stanziamento per la riconversione dell’Ospedale di Poggiardo
Art. 16 Prosecuzione progetto Ares di servizio di trasporto oncologico
Art. 17 Finanziamento livelli essenziali aggiuntivi regionali e
cofinanziamento dei progetti di ricerca
Art. 18 Iniziative a sostegno delle
famiglie con pazienti in stato vegetativo e dello stato di minima
coscienza
Art. 19 Iniziative a sostegno degli audiolesi
Art. 20
Contributi per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di
sicurezza
Art. 21 Sostegno agli oratori parrocchiali
Art. 22 Modifica
all’articolo 31 bis della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art. 23
Misure finanziarie in favore dei Comuni di Statte e Martina Franca
Art. 24
Danni provocati dal tornado del 28 novembre 2012
Art. 25 Contributi
straordinari per eventi calamitosi
Art. 26 Vendita immobili non strumentali
delle ASL
Art. 27 Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili
in locazione passiva
Art. 28 Riduzione dei costi per locazioni passive
Art. 29 Canoni di natura enfiteutica su terreni già appartenenti al demanio
civico
Art. 30 Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
Art.
31 Entrate e spese connesse alla valorizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dalla Regione Puglia
Art. 32 Norme in materia di personale
dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
Art. 33 Utilizzo
acque sotterranee
Art. 34 Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica
commissariati
Art. 35 Contributi di bonifica
Art. 36 Commissario
straordinario regionale
Art. 37 Integrazione all’articolo 16 della l.r.
4/2012
Art. 38 Contributo straordinario al sistema universitario pugliese
Art. 39 Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento
dei Consorzi ASI
Art. 40 Trasferimento di funzioni ai Comuni
Art. 41
Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi
Art. 42
Contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica mediante l’attuazione
dell’Agenda digitale italiana (ADI)
Art. 43 Sistema Emersanmare per la
sicurezza in mare
Art. 44 Applicazione della lettera K) del comma 1
dell’articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999
Art. 45 Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012,
n. 34
Art. 46 Modifica all’articolo 12 bis della legge regionale 4 gennaio
2011, n. 1
Art. 47 Spese per il funzionamento della Commissione
tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all’articolo 19 della legge
regionale 14 dicembre 2011, n. 37
Art. 48 Modifica all’articolo 11 della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3
Art. 49 Modifica all’articolo 24
della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 50 Modifica alla legge
regionale 25 settembre 2012, n. 27
Art. 51 Modifiche alla legge regionale 30
dicembre 2011, n. 38
Art. 52 Oneri personale formazione professionale
Capo III - Norme di disciplina del Collegio dei
Revisori dei conti della Regione Puglia
Art. 53 Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti
della Regione Puglia
Art. 54 Composizione e nomina del Collegio dei Revisori
dei conti
Art. 55 Cause di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei
conti
Art. 56 Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti della Regione
Puglia
Art. 57 Durata dell’incarico, compenso e cessazione dalla carica dei
componenti del Collegio dei Revisori dei conti
Art. 58 Regolamento attuativo
per la nomina e lo svolgimento dei lavori del Collegio dei Revisori dei conti
Art. 59 Norma finanziaria
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 60 Norma di rinvio