Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3 della
Costituzione della Repubblica italiana, dell’articolo 8 della legge 5 dicembre
1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), dell’articolo 10
delloStatuto
della Regione Puglia, e dell’articolo 1,
comma 4, lettera c), della legge
regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della
costa), riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente abili a una
piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso e
fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione.
Art. 2
Oggetto
- In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e a garanzia
dell’effettiva applicazione delle esistenti disposizioni normative in materia
richiamate nell’articolo 1, la Regione Puglia eroga incentivi alle
amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad
assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge riservate alla
libera balneazione, previste nel piano regionale delle coste, alle persone
diversamente abili.
2. Le amministrazioni comunali nelle spiagge libere
devono, secondo le esigenze e le caratteristiche del proprio territorio:
a) individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone
diversamente abili;
b) predisporre parcheggi riservati alle persone diversamente abili in
corrispondenza delle aree individuate;
c) agevolare l’accesso alla spiaggia con l’abbattimento delle barriere
architettoniche presenti in prossimità delle aree individuate;
d) dotare la spiaggia di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati
in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni e
supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento della
battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non
infisse stabilmente nel terreno;
e)
predisporre segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone
affette da disabilità sensoriale;
f)
dotare le spiagge accessibili di appositi ausili speciali adatti al mare, come
la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli anziani, destinati
esclusivamente all’uso da parte delle persone con disabilità e ai propri
accompagnatori.
Art. 3
Norme generali
1. I progetti per gli interventi volti
all’accessibilità delle spiagge sono redatti in conformità ai vigenti strumenti
di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli
ambientali, idrogeologici e sismici esistenti.
Art. 4
Contributi regionali
1. La Regione Puglia, per le attività di cui
all’articolo 2, concede, in coerenza con la programmazione regionale, contributi
per la realizzazione di interventi volti alla totale accessibilità e fruibilità
delle spiagge libere alle persone diversamente abili e per l’acquisto di
appositi ausili speciali adatti al mare.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. I contributi di cui all’articolo 4 sono destinati ai
comuni costieri, anche nelle forme associative di cui agli articoli 30 e
successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Art. 6
Criteri per la concessione dei contributi
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione,
disciplina le linee guida sulle caratteristiche degli interventi previsti, i
criteri e le priorità per la concessione dei contributi relativamente
all’attuazione di ciascun progetto, prevedendo in particolare:
a) le modalità
di presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, delle domande di
contributo e la predisposizione dei relativi progetti;
b) le tipologie
e le caratteristiche delle strutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d),
delle segnaletiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) e degli ausili
speciali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f);
c) i criteri per
la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una
graduatoria
regionale secondo un ordine di priorità;
d) gli importi massimi di
spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili,
nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
e) le condizioni per una eventuale
cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
f) le modalità per
l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti,
nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme
erogate.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Per il perseguimento delle finalità della presente
legge è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in
termini di competenza e cassa, di euro 272 mila sul capitolo di nuova
istituzione denominato "Norme a sostegno dell’accessibilità delle persone
diversamente abili alle aree demaniali destinate alla libera balneazione"
nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 1, dello stato di previsione
delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario, con prelevamento
del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento
di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio,
missione 20, programma 3, titolo 1, del bilancio regionale.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri di cui
sopra si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente
disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 29
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché
dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni
possono concorrere altresì le risorse iscritte nell’ambito dei programmi
operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali
europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi
previste.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.