TITOLO
I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
Istituzione
del Comune di Presicce-Acquarica mediante fusione
1
Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), della legge
regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle
funzioni comunali), della legge
regionale 21 novembre 2016, n. 32 (Modifiche all’articolo 6
della legge
regionale 1° agosto 2014, n. 34 , Disciplina dell’esercizio associato delle
funzioni comunali), è istituito, nella provincia di Lecce, un unico comune
mediante fusione dei contigui Comuni di Presicce e Acquarica del Capo, a
decorrere dal 15 maggio 2019.
2
Il nuovo comune è denominato Presicce-Acquarica.
3
Il territorio del Comune di Presicce-Acquarica è costituito dai territori
già appartenenti ai Comuni di Presicce e Acquarica del Capo, come risultante
dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
Art.
2
Successione
nella titolarità dei beni
1
Il Comune di Presicce-Acquarica subentra nella titolarità di tutti i beni
mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che attengono
al territorio e alle popolazioni sottratte ai comuni di origine.
2
Al Comune suddetto di nuova istituzione vanno trasferite le risorse
strumentali, finanziare e umane da parte dei comuni originari, ferme restando,
per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.
3
I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti comuni di Presicce e
Acquarica del Capo sono trasferiti al demanio e al patrimonio del comune di
nuova istituzione.
Art.
3
Successione
nella titolarità dei rapporti giuridici
1
Il personale dei preesistenti Comuni di Presicce e Acquarica del Capo è
trasferito al Comune di Presicce-Acquarica, ai sensi dell’articolo 31 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell’articolo 2112 del
codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d’azienda).
2
Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione
e di consultazione, di cui all’articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29
dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il
1990).
3
Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in
godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e
continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
4
Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle politiche
di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e
autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81
alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione
confluiscono, per l’intero importo, a decorrere dall’anno di istituzione del
nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
5
Il Comune di Presicce-Acquarica subentra in tutti i diritti sul personale
già comandato o trasferito ad altri enti.
Art.
4
Forme
di partecipazione
1
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, il
Comune di Presicce-Acquarica risultante dalla fusione adotta uno statuto che può
prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le
comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
2
Lo statuto del nuovo suddetto comune dovrà prevedere che alle comunità
dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di
partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art.
5
Documentazione,
trasferimenti di proprietà
1
Ai fini di cui all’articolo 37, comma 4, del d.lgs. 267/2000, la
popolazione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica, istituito a seguito di
fusione corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti, determinata
in base al risultato dell’ultimo censimento ufficiale.
2
L’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti
dei benefìci che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall’Unione
europea e dalle leggi statali.
3
Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni
estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
4
Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati
distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
5
Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune di
Presicce- Acquarica ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di
settore che prevedono contributi a favore degli enti locali territoriali.
6
La Regione, in armonia con l’evoluzione della disciplina normativa in
materia, nella definizione del patto di solidarietà regionale verticale,
sostiene il Comune di Presicce- Acquarica anche mediante la prioritaria cessione
degli spazi finanziari regionali anche ai fini dell’ottimizzazione degli
investimenti nel territorio del nuovo comune oggetto di fusione, fermo restando
l’obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima Regione.
Art.
6
Differenziazione
di tributi e tariffe e omogeneizzazione degli ambiti territoriali
ottimali
1
Il nuovo Comune di Presicce-Acquarica risultante dal processo di fusione
può mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli
enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del
nuovo comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli
aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione
legislativa.
2
Il Comune di Presicce-Acquarica risultante dalla fusione ha tempo tre
anni dalla sua istituzione per adeguarsi alla normativa vigente che prevede
l’omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione.
TITOLO
II
GESTIONE
COMMISSARIALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PROVVISORIA
Art.
7
Gestione
commissariale
1
Alla data di istituzione del nuovo comune i due Comuni originari di
Presicce e di Acquarica del Capo sono estinti e i rispettivi organi, Sindaci,
Giunte e Consigli comunali, decadono.
2
Fino all’insediamento dei nuovi organi del nuovo comune istituito con
processo di fusione e a seguito delle elezioni amministrative che si terranno
nella tornata elettorale del 2020, le funzioni degli organi di governo del
comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente
legislazione.
3
Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è
coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo
composto da coloro che prima dell’istituzione del comune unico svolgevano le
funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4
Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e
sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
5
Il commissario convoca periodicamente il suddetto comitato consultivo
anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle
attività programmate e su quelle in corso.
6
I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei comuni
derivante da fusione, continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi
rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti.
7
Tutti i soggetti nominati dai comuni estinti per fusione in enti,
aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato
fino alla nomina dei successori.
Art.
8
Organizzazione
amministrativa provvisoria
1
In caso di esito positivo del referendum consultivo da parte dei comuni
interessati, ai sensi della l.r.
34/2014, i Sindaci dei Comuni di Presicce e di Acquarica del Capo oggetto
della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa
provvisoria del comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale
ad esso trasferito. Per l’espletamento del referendum la Regione ha trasferito
la somma di euro 95 mila, ai sensi del comma 3, articolo 30
della legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e
consultivo).
2
In mancanza della suddetta organizzazione amministrativa decide il
commissario.
3
La sede del Comune di Presicce-Acquarica è individuata nel territorio del
comune più grande demograficamente tra i Comuni estinti di Presicce e Acquarica
del Capo, se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, del d.ls. 267/2000.
4
Le determinazioni assunte dai sindaci d’intesa tra loro o dal
commissario, ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino
all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di
nuova istituzione.
Art.
9
Vigenza
degli atti
1
Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti
urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di
estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti
territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino
alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli
organi del nuovo comune.
2
In assenza di uno statuto provvisorio, fino all’entrata in vigore dello
statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo
comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del
regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore
dimensione demografica tra quelli estinti.
3.
Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta
valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l’indicazione della
residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
Art.
10
Statuto
e forme di partecipazione
1
Salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli
organi del Comune di Presicce-Acquarica, entro sei mesi dalla loro elezione,
approvano lo Statuto comunale.
2
Lo Statuto comunale valorizza e promuove, nell’ambito delle sue
attribuzioni e competenze come definite dalla Costituzione e dalle competenti
leggi statali e regionali, modelli di sviluppo ecosostenibile cui ispirare le
politiche economiche, di marketing e sociali, anche mediante la previsione di
apposite forme di partecipazione per la valorizzazione dell’economia e del
lavoro.
3
Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di
funzionamento del consiglio comunale.
4
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000 la presente legge
regionale prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano
assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
5
Ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di
Presicce-Acquarica può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle
comunità di origine o di alcune di esse.
6
Lo Statuto e l’apposito regolamento consiliare possono disciplinare
l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a
suffragio universale diretto.
7
Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status
degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 267/2000
e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art.
11
Disposizioni
contabili
1
L’istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica non priva dei
benefici che a vario titolo si riferiscono ai singoli comuni estinti di Presicce
e Acquarica del Capo, né degli interventi speciali stabiliti in loro favore
dalle leggi regionali e dalla normativa europea.
2
Il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 151, comma 1, del d.lgs. 267/2000, entro
novanta giorni dall’istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente
previsto per l’approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro
dell’interno.
3
Il comune risultante da fusione ai fini dell’applicazione dell’articolo
163 del d.lgs. 267/2000 per l’individuazione degli stanziamenti dell’anno
precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei
bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.
4.
Il comune risultante dalla fusione approva il rendiconto di bilancio dei comuni
estinti, se questi non hanno già provveduto e subentra negli adempimenti
relativi alle certificazioni contabili e alle dichiarazioni fiscali.
5
Il comune risultante dalla fusione può utilizzare i margini di
indebitamento eventualmente consentiti a uno solo dei comuni originari e nei
limiti degli stessi anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non
risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.
Art.
12
Organi
di revisione contabili e di valutazione delle prestazioni
1
Alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione
contabile e di valutazione delle prestazioni dei dipendenti dei comuni estinti
decadono.
2
Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune e
del nuovo organo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, le funzioni
sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile e dall’organo di
valutazione delle prestazioni dei dipendenti in carica alla data dell’estinzione
nel comune di maggiore dimensione demografica.
Art.
13
Contributi
regionali
1
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11
e 12
della l.r.
34/2014, la Regione eroga al Comune di Presicce-Acquarica un contributo
annuale di euro 136 mila per cinque anni, per un importo complessivo di euro 680
mila.
2
La Regione eroga in favore del comune più grande demograficamente, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
contributo una tantum di euro 500 mila, finalizzato all’ottimale organizzazione
dell’esercizio di funzioni e servizi comunali in forma aggregata.
3
Per l’annualità 2019 il contributo di cui al comma 1 sarà erogato in
favore del comune più grande demograficamente, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art.
14
Supporto
formativo e tecnico-organizzativo
1.
La Giunta regionale, così come disposto dall’articolo 13
della l.r.
34/2014, al fine di sostenere l’avvio e la messa a regime del nuovo Comune
di Presicce-Acquarica prevede che, a richiesta del predetto comune fuso, i
competenti servizi regionali, anche in collaborazione con gli organismi di
rappresentanza degli enti locali, pongano in essere specifiche azioni dirette ad
assicurare al Comune di Presicce-Acquarica:
a) assistenza giuridico-amministrativa;
b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli
enti locali che possono prevedere, tra l’altro, la condivisione di esperienze e
l’approfondimento delle conoscenze in tema di funzioni aggregative tra enti
locali territoriali.
TITOLO
IV DISPOSIZIONI FINALI
Art.
15
Norma
finanziaria
1.
Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede:
a) a partire dall’esercizio finanziario 2019, per gli oneri annuali
previsti dall’articolo 13, comma 1, nell’ambito della missione 18, programma 1,
titolo 1, con l’imputazione della spesa sul capitolo 1761 “Contributo regionale
ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni – L.R.
n. 34/2014” per un importo di euro 136 mila;
b) per il solo esercizio finanziario 2019, per gli oneri previsti
dall’articolo 13, comma 2, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1,
con l’imputazione della spesa sul capitolo 1761 “Contributo regionale ai comuni
per l’esercizio associato di compiti e funzioni – L.R.
n. 34/2014” per un importo pari a complessivi euro 500 mila, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento dalla missione 20, programma 3,
titolo 1, capitolo 1110070: “Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di adozione” del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 approvato con legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”).
Art.
16
Rinvio
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del d.lgs.
267/2000, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della l.r.
34/2014, della l.r.
32/2016, nonché la normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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