Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Storica

Anno
2019
Numero
2
Data
22/02/2019
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo
Note
Bollettino n. 22, pubblicato il 22-02-2019
Allegati

 



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

 

Art. 1

Istituzione del Comune di Presicce-Acquarica mediante fusione

1          Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), della legge regionale 21 novembre 2016, n. 32 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 , Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), è istituito, nella provincia di Lecce, un unico comune mediante fusione dei contigui Comuni di Presicce e Acquarica del Capo, a decorrere dal 15 maggio 2019.

2          Il nuovo comune è denominato Presicce-Acquarica.

3          Il territorio del Comune di Presicce-Acquarica è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Presicce e Acquarica del Capo, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

 

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni

1          Il Comune di Presicce-Acquarica subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio e alle popolazioni sottratte ai comuni di origine.

2          Al Comune suddetto di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziare e umane da parte dei comuni originari, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

3          I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti comuni di Presicce e Acquarica del Capo sono trasferiti al demanio e al patrimonio del comune di nuova istituzione.

 

Art. 3

Successione nella titolarità dei rapporti giuridici

1          Il personale dei preesistenti Comuni di Presicce e Acquarica del Capo è trasferito al Comune di Presicce-Acquarica, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell’articolo 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda).

2          Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione, di cui all’articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1990).

3          Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.

4          Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l’intero importo, a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

5          Il Comune di Presicce-Acquarica subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

 

Art. 4

Forme di partecipazione

1          Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, il Comune di Presicce-Acquarica risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

2          Lo statuto del nuovo suddetto comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

 

Art. 5

Documentazione, trasferimenti di proprietà

1          Ai fini di cui all’articolo 37, comma 4, del d.lgs. 267/2000, la popolazione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica, istituito a seguito di fusione corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti, determinata in base al risultato dell’ultimo censimento ufficiale.

2          L’istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefìci che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali.

3          Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

4          Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

5          Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune di Presicce- Acquarica ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali territoriali.

6          La Regione, in armonia con l’evoluzione della disciplina normativa in materia, nella definizione del patto di solidarietà regionale verticale, sostiene il Comune di Presicce- Acquarica anche mediante la prioritaria cessione degli spazi finanziari regionali anche ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti nel territorio del nuovo comune oggetto di fusione, fermo restando l’obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima Regione.

 

Art. 6

Differenziazione di tributi e tariffe e omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali

1          Il nuovo Comune di Presicce-Acquarica risultante dal processo di fusione può mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa.

2          Il Comune di Presicce-Acquarica risultante dalla fusione ha tempo tre anni dalla sua istituzione per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l’omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione.

 

 

TITOLO II

GESTIONE COMMISSARIALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PROVVISORIA

 

Art. 7

Gestione commissariale

1          Alla data di istituzione del nuovo comune i due Comuni originari di Presicce e di Acquarica del Capo sono estinti e i rispettivi organi, Sindaci, Giunte e Consigli comunali, decadono.

2          Fino all’insediamento dei nuovi organi del nuovo comune istituito con processo di fusione e a seguito delle elezioni amministrative che si terranno nella tornata elettorale del  2020, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

3          Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che prima dell’istituzione del comune unico svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

4          Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

5          Il commissario convoca periodicamente il suddetto comitato consultivo anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

6          I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei comuni derivante da fusione, continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

7          Tutti i soggetti nominati dai comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

 

Art. 8

Organizzazione amministrativa provvisoria

1          In caso di esito positivo del referendum consultivo da parte dei comuni interessati, ai sensi della l.r. 34/2014, i Sindaci dei Comuni di Presicce e di Acquarica del Capo oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito. Per l’espletamento del referendum la Regione ha trasferito la somma di euro 95 mila, ai sensi del comma 3, articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo).

2          In mancanza della suddetta organizzazione amministrativa decide il commissario.

3          La sede del Comune di Presicce-Acquarica è individuata nel territorio del comune più grande demograficamente tra i Comuni estinti di Presicce e Acquarica del Capo, se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del d.ls. 267/2000.

4          Le determinazioni assunte dai sindaci d’intesa tra loro o dal commissario, ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di nuova istituzione.

 

Art. 9

Vigenza degli atti

1          Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune.

2          In assenza di uno statuto provvisorio, fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

3. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l’indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

 

Art. 10

Statuto e forme di partecipazione

1          Salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Presicce-Acquarica, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo Statuto comunale.

2          Lo Statuto comunale valorizza e promuove, nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze come definite dalla Costituzione e dalle competenti leggi statali e regionali, modelli di sviluppo ecosostenibile cui ispirare le politiche economiche, di marketing e sociali, anche mediante la previsione di apposite forme di partecipazione per la valorizzazione dell’economia e del lavoro.

3          Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

4          Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000 la presente legge regionale prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

5          Ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Presicce-Acquarica può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

6          Lo Statuto e l’apposito regolamento consiliare possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto.

7          Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 267/2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11

Disposizioni contabili

1          L’istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica non priva dei benefici che a vario titolo si riferiscono ai singoli comuni estinti di Presicce e Acquarica del Capo, né degli interventi speciali stabiliti in loro favore dalle leggi regionali e dalla normativa europea.

2          Il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 151, comma 1, del d.lgs. 267/2000, entro novanta giorni dall’istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l’approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell’interno.

3          Il comune risultante da fusione ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del d.lgs. 267/2000 per l’individuazione degli stanziamenti dell’anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.

4. Il comune risultante dalla fusione approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni contabili e alle dichiarazioni fiscali.

5          Il comune risultante dalla fusione può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti a uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

 

Art. 12

Organi di revisione contabili e di valutazione delle prestazioni

1          Alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile e di valutazione delle prestazioni dei dipendenti dei comuni estinti decadono.

2          Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune e del nuovo organo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile e dall’organo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti in carica alla data dell’estinzione nel comune di maggiore dimensione demografica.

 

Art. 13

Contributi regionali

1          Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della l.r. 34/2014, la Regione eroga al Comune di Presicce-Acquarica un contributo annuale di euro 136 mila per cinque anni, per un importo complessivo di euro 680 mila.

2          La Regione eroga in favore del comune più grande demograficamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo una tantum di euro 500 mila, finalizzato all’ottimale organizzazione dell’esercizio di funzioni e servizi comunali in forma aggregata.

3          Per l’annualità 2019 il contributo di cui al comma 1 sarà erogato in favore del comune più grande demograficamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14

Supporto formativo e tecnico-organizzativo

1. La Giunta regionale, così come disposto dall’articolo 13 della l.r. 34/2014, al fine di sostenere l’avvio e la messa a regime del nuovo Comune di Presicce-Acquarica prevede che, a richiesta del predetto comune fuso, i competenti servizi regionali, anche in collaborazione con gli organismi di rappresentanza degli enti locali, pongano in essere specifiche azioni dirette ad assicurare al Comune di Presicce-Acquarica:

            a) assistenza giuridico-amministrativa;

            b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali che possono prevedere, tra l’altro, la condivisione di esperienze e l’approfondimento delle conoscenze in tema di funzioni aggregative tra enti locali territoriali.

 

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede:

            a) a partire dall’esercizio finanziario 2019, per gli oneri annuali previsti dall’articolo 13, comma 1, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, con l’imputazione della spesa sul capitolo 1761 “Contributo regionale ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni – L.R. n. 34/2014” per un importo di euro 136 mila;

            b) per il solo esercizio finanziario 2019, per gli oneri previsti dall’articolo 13, comma 2, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, con l’imputazione della spesa sul capitolo 1761 “Contributo regionale ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni – L.R. n. 34/2014” per un importo pari a complessivi euro 500 mila, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070: “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”).

 

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del d.lgs. 267/2000, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della l.r. 34/2014, della l.r. 32/2016, nonché la normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.