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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
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Legge Storica

Anno
2018
Numero
57
Data
20/12/2018
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
“Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”
Note
Bollettino n. 161 Suppl. , pubblicato il 20/12/2018
Allegati
Nessun allegato

 



 

Art. 1

Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49

1. Dopo il capo II della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), è inserito il seguente:

“Capo II bis.

Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere

Art. 10 bis. 

Soggetti destinatari

     1.    Sono soggetti alle disposizioni del presente capo tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

    2.     Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano solo le disposizioni di cui al presente capo.

 

Art. 10 ter.

Istituzione registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere

    1.     Al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale è istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice identificativo di struttura” (CIS).

    2.     Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

 

Art. 10 quater.

Codice identificativo di struttura (CIS)

    1.     Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.

    2.     I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 10 bis., pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati.

   3.      Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5.

  4.       I soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 1, ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

   5.      I soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 2, ovvero che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

 

Art. 10 quinquies.

Vigilanza e controlli

    1.     Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.

   2.      Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, la Sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

    3.     I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

 

Art. 10 sexties.

Decorrenza dell’obbligo di indicazione o pubblicazione del CIS

    1. La data di decorrenza dell’obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato sarà determinata dal provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 10 ter..

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione