Art. 1
Integrazioni
alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49
1.
Dopo il capo II della legge
regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), è inserito il
seguente:
“Capo
II bis.
Registro
regionale delle strutture ricettive non alberghiere
Art.
10 bis.
Soggetti
destinatari
1. Sono soggetti alle
disposizioni del presente capo tutte le strutture turistiche ricettive non
alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in
locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo).
2. Le locazioni turistiche
sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità
esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della
l. 431/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano
solo le disposizioni di cui al presente capo.
Art.
10 ter.
Istituzione
registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere
1. Al fine della
conoscenza dell’offerta turistica regionale è istituito il Registro regionale
delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice
identificativo di struttura” (CIS).
2. Con deliberazione, da
adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di
gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
Art.
10 quater.
Codice
identificativo di struttura (CIS)
1. Al fine di semplificare
i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e
la commercializzazione dell’offerta delle strutture non alberghiere, con scritti
o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato,
devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni
singola unità ricettiva.
2. I soggetti che
esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono
portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le
attività dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 10 bis., pubblicano il CIS
sugli strumenti utilizzati.
3. Fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre
disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente
capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5.
4. I soggetti
che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 1, ovvero che
contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera
errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro
3.000 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5. I
soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 2, ovvero
che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in
maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250
a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Art.
10 quinquies.
Vigilanza
e controlli
1. Le funzioni di
vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni
territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell’autorità di
pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via
autonoma, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su
impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.
2. Al fine di
contrastare forme illegali di ospitalità, la Sezione regionale competente in
materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto
degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio
periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità
immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili
attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle
strutture e unità immobiliari medesime.
3. I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli
stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
Art.
10 sexties.
Decorrenza
dell’obbligo di indicazione o pubblicazione del CIS
1. La data di decorrenza
dell’obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura
(CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o
supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato sarà
determinata dal provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 10 ter..
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione