Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2019
Numero
26
Data
05/07/2019
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifica all’articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”.
Note
Bollettino n. 76, pubblicato il 08/07/2019.
Allegati

 



Art. 1

Modifica all’articolo 48 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11

1. L’articolo 48 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), è sostituito dal seguente:

“Art. 48

Definizioni

1. Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione:

            a) gli stabilimenti balneari;

            b) le spiagge libere con servizi;

            c) le darsene e approdi turistici.

 

2.         Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la balneazione e assentite in concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla presenza di cabine e ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse alla principale. Le stesse sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall’effettiva richiesta. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelle strutture che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata.

3.         Sono spiagge libere con servizi le strutture attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a prescindere dalla effettiva richiesta, nelle quali sono assicurati, dal concessionario, il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro e di servizi igienici. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata.

4.         Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico.”.

 

Art. 2

Introduzione dell’articolo 48 bis alla l.r. 11/1999

1. Dopo l’articolo 48 della l.r. 11/1999, come novellato dalla presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 48 bis Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

            a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;

            b) cabine e/o spogliatoi;

            c) punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, ecc.);

            d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili;

            e) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;

            f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili;

            g) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;

            h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

            i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;

            j) servizio di accoglienza;

            k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;

            l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;

            m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

            n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;

            o) esposizione della tabella dei servizi resi alla clientela con indicazione dei prezzi praticati ben visibile al pubblico.

 

2. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le seguenti attività e servizi:

            a) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;

            b) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;

            c) spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;

            d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;

            e) servizi per la cura della persona e il benessere fisico, spa, wellness;

            f) spazi destinati ad aree verdi;

            g) servizi di animazione ed intrattenimento;

            h) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle attività stesse;

            i) baby parking, baby-sitting e nursery;

            j) spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

 

3.         I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.

4.         Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei Piani comunali delle coste (PCC) in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.

5.         Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere a una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere.”.

 

Art. 3

Introduzione dell’articolo 48 ter alla l.r. 11/1999

1. Alla l.r. 11/1999, dopo l’articolo 48 bis, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 48 ter Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi

1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

            a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;

            b) punto di ristoro;

            c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all’interno o all’esterno del punto di ristoro;

            d) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;

            e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili;

            f) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;

            g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

            h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;

            i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;

            j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;

            k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;

            l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette

            di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

            m) esposizione della tabella con i servizi resi alla clientela e relativi prezzi ben visibile al pubblico.

 

2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti attività e servizi:

            a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare, a condizione che si svolgano nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;

            b) zone d’ombra, arredi a uso comune collegati al punto ristoro e nell’ambito dell’aria in concessione;

            c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;

            d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;

            e) spazi destinati ad aree verdi;

            f) servizi di animazione ed intrattenimento;

            g) idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;

            h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago;

            i) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;

k) noleggio di attrezzature da spiaggia.

3.         I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.

4.         Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei PCC in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.

5.         Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere.”.

 

Art. 4

Modifica all’articolo 49 della l.r. 11/1999

1. Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: “4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile:

            a) cartello o insegna che identifichi il numero di stelle assegnato ai sensi dell’articolo 49 bis;

            b) tariffario delle prestazioni;

            c) ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia;

            d) ordinanza della Capitaneria di Porto;

            e) elenco della tipologia dei servizi offerti;

            f) regolamento interno dello stabilimento balneare;

            g) numeri di telefono per emergenze;

            h) numero di telefono e indirizzo dell’Ufficio regionale dell’Agenzia regionale del turismo (ARET) Pugliapromozione.”.

 

Art. 5

Introduzione dell’articolo 49 bis allal.r. 11/1999

1. Alla l.r. 11/1999, dopo l’articolo 49, come novellato dalla presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 49 bis Classificazione

1.         Gli stabilimenti balneari, come disciplinate dall’articolo 49 sono classificati in base ai requisiti posseduti, con un sistema che va da una a cinque stelle. Per l’assegnazione a una determinata classe la struttura ricettiva deve possedere tutte le caratteristiche richieste per tale classe elencate nell’allegata tabella G bis.

2.         Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall’articolo 10.

3.         A partire dal 1° gennaio 2019 la classificazione è obbligatoria. Entro i successivi sessanta giorni, gli stabilimenti esistenti devono acquisire la relativa classificazione secondo le procedure di cui al comma 2.

4.         La classificazione ha validità quinquennale. Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

5.         La Giunta regionale approva entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la modulistica da utilizzare nel territorio regionale ai fini della classificazione nonché i segni distintivi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.”. 

 

Art. 6 (1)

Integrazione alla l.r. 11/1999

[1. Alla l.r. 11/1999, dopo la tabella G, è aggiunta la tabella G bis allegata alla presente legge. ]

(1) Articolo abrogato dalla l.r. 22\2020, art. 1.

 

 

Art. 7

Modifica all’articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24

1. All’articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5, le parole: “quindici giorni”, sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.