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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
42
Data
09/08/2019
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione del Reddito energetico regionale
Note
Vedi regolamento attuativo n. 7/2021.
Allegati
Nessun allegato

 



Vedi regolamento attuativo  n.  7/2021.

 

Art. 1

Oggetto

1.    Le presenti disposizioni dettano i principi, la disciplina e le modalità per l’istituzione del Reddito energetico regionale.

 

Art. 2

Istituzione del Reddito energetico regionale

1.    Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi.

2.      Con l’istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:

            a) tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;

            b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

            c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili.

 

Art.3

Principi di funzionamento

1.         La misura del Reddito energetico regionale incentiva l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, attraverso l’erogazione di contributi agli operatori economici inseriti nell’elenco di cui al comma 4.

2.      Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.

3.         Pena la decadenza dal beneficio, l’utente beneficiario ha l’obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l’obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

4.         La Regione, attraverso apposito avviso, predispone l’elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti di cui alla presente misura. Tale elenco è periodicamente aggiornato secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 5.

 5.    Nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale annuale e pluriennale, la Regione prevede:

            a) a favore dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;

            b) a favore dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per l’intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. E’, altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00.

6.         Il contributo di cui al comma 5 copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, l’eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.

7.         E’ fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l’impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell’impianto alla rete di distribuzione. Per un periodo non inferiore a venti anni, il beneficiario della misura e l’installatore dell’impianto devono assicurare le migliori condizioni di esercizio degli impianti e, a tal fine, i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore microeolico installati devono essere garantiti dal costruttore per almeno dieci anni, inoltre gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere coperti da apposita assicurazione di durata ventennale e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all’atto della presentazione dell’istanza. Gli impianti, inoltre, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.

8.         Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all’immobile rispetto al quale l’impianto è funzionale, l’avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio l’impianto per la durata prevista. L’alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell’atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere alla Sezione regionale competente l’atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo.

9.         In tutti i casi di utilizzazione parziale dell’impianto è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario della misura pro quota per il periodo di mancato impegno.

10.       I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Sezione regionale competente mediante procedure a evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all’impianto al personale della Regione Puglia o da essa delegato.

11.       La Regione Puglia e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.

 

Art. 4

Beneficiari

1.         Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:

       a)    i clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;

      b)     i clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l’installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.  Qualora per la realizzazione dell’intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata all’amministrazione con l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi, e copia del verbale dell’assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all’articolo 1122-bis, secondo comma, del codice civile;

      c)    i condomìni, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.

2.         Le richieste di accesso sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dal regolamento di cui all’articolo 5. Le richieste sono presentate e valutate per il tramite di una piattaforma informatica.

3.         Per le categorie di cui al comma 1, lettere a) e b), la valutazione tecnica deve favorire in via prioritaria:

      a)    i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell’indicatore ISEE;

      b)     i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d’età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;

     c)      i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.

4.         Per la categoria di cui al comma 1, lettera c), la valutazione tecnica tiene conto del numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.

5.         Per tutte le categorie di cui al comma 1, ulteriori punti possono essere attribuiti a favore degli utenti che certificano la realizzazione di interventi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente sui tetti.

6.         Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell’impianto o un costo per kw installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all’articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità dell’impianto e i valori soglia.

7.         La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

 

Art. 5

Regolamento di attuazione

1.    Sulla base dei principi di cui alle presenti disposizioni, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità di regolamentazione della misura del Reddito energetico regionale.  Il regolamento disciplina e individua, in particolare:

            a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all’articolo 4;

            b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere;

            c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l’indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;

            d) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;

            e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;

            f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;

           g) l’elenco degli operatori economici, di cui all’articolo 3, comma 4, abilitati agli interventi di installazione degli impianti finanziati con la presente misura.

2.    Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni:

        a) con la Regione, per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;

       b) con il GSE, per l’attivazione del servizio di scambio sul posto.

 

Art. 6

Clausola valutativa

1.     Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

            a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

            b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;

            c) il numero dei soggetti beneficiari;

           d) il totale dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l’ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.

2.     Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.

 

Art. 7

Norma finanziaria

1.     Il finanziamento e l’alimentazione del Reddito energetico regionale sono assicurati mediante:

            a) una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019 di euro 5.600.000,00 in termini di competenza e cassa, assegnata, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia), nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, capitolo 635055 (Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio;

            b) per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all’incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura, le vincolate entrate regionali di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell’energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell’articolo 8.1 del Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto e  ss.mm.ii . (TISP), adottato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012 e ss.mm. ii., in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche), introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione al titolo 2, tipologia 101, categoria 1, denominato “Reddito energetico regionale, proventi ceduti dai cittadini in ragione del servizio di scambio sul posto l.r. 42/2019” collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, denominato “Trasferimenti in conto capitale a imprese per l’attuazione del reddito energetico regionale”.

2.   Agli oneri derivanti dalle spese di cui all’articolo 3, comma 10, e all’articolo 4, comma 2, si provvede nella misura di euro 200 mila per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, con l’istituzione di un C.N.I. “Attuazione del reddito energetico regionale spese per i servizi di telecontrollo e raccolta dati”, nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.