Vedi regolamento attuativo n.
7/2021.
Art. 1
Oggetto
1.
Le presenti
disposizioni dettano i principi, la disciplina e le modalità per l’istituzione
del Reddito energetico regionale.
Art.
2
Istituzione
del Reddito energetico regionale
1.
Al fine di favorire la
progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o
condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la
previsione di interventi per l’acquisto e l’installazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di
utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare,
tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE),
il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti
impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione
di contributi.
2.
Con
l’istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i
seguenti obiettivi di pubblico interesse:
a) tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni
atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione
d’energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo
incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili;
c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso
miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili serviti e della
possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore
dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia
da fonti rinnovabili.
Art.3
Principi
di funzionamento
1.
La misura del Reddito energetico regionale incentiva l’acquisto e
l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4,
attraverso l’erogazione di contributi agli operatori economici inseriti
nell’elenco di cui al comma 4.
2. Gli utenti beneficiari della misura hanno
diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli
impianti. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni
comunitarie, statali o regionali in materia di energia.
3.
Pena la decadenza dal beneficio, l’utente beneficiario ha l’obbligo di
sottoscrivere una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di
scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il
beneficiario ha, altresì, l’obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti
maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a
decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto. Sono percepiti dalla Regione
e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo,
rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di
scambio sul posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della
produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
4.
La Regione, attraverso apposito avviso, predispone l’elenco degli
operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti di
cui alla presente misura. Tale elenco è periodicamente aggiornato secondo le
modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 5.
5. Nei limiti delle risorse stanziate nel
bilancio regionale annuale e pluriennale, la Regione prevede:
a) a favore dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per ciascun
intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari
termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del
contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti,
l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di
acqua calda sanitaria;
b) a favore dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c),
un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6 mila, per l’intervento
di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze
relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a
uso condominiale. E’, altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo, in
questo caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00.
6.
Il contributo di cui al comma 5 copre le spese relative ad acquisto,
installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti,
comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Sono a carico degli
utenti beneficiari le spese di esercizio, l’eventuale disinstallazione degli
impianti, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di
decadenza dal beneficio.
7.
E’ fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l’impianto,
per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell’impianto alla
rete di distribuzione. Per un periodo non inferiore a venti anni, il
beneficiario della misura e l’installatore dell’impianto devono assicurare le
migliori condizioni di esercizio degli impianti e, a tal fine, i moduli
fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore
microeolico installati devono essere garantiti dal costruttore per almeno dieci
anni, inoltre gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile devono essere coperti da apposita assicurazione di durata ventennale
e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all’atto della
presentazione dell’istanza. Gli impianti, inoltre, dovranno essere dotati di un
sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.
8.
Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero
estinzione di diritti personali di godimento relativamente all’immobile rispetto
al quale l’impianto è funzionale, l’avente causa deve impegnarsi con atto
scritto a mantenere in esercizio l’impianto per la durata prevista. L’alienante
o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre
mesi dalla formalizzazione dell’atto che determina la cessazione del diritto di
godimento, provvederà a trasmettere alla Sezione regionale competente l’atto di
concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo.
9.
In tutti i casi di utilizzazione parziale dell’impianto è prevista la
restituzione del contributo da parte del beneficiario della misura pro quota per
il periodo di mancato impegno.
10. I servizi
di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti
da parte della Sezione regionale competente mediante procedure a evidenza
pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico
della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di
consentire il libero accesso all’impianto al personale della Regione Puglia o da
essa delegato.
11. La Regione
Puglia e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di intesa finalizzato alla
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il
Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a
favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili
e degli interventi di efficientemente energetico.
Art.
4
Beneficiari
1.
Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti
categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione
Puglia:
a) i clienti finali e titolari
di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari o
titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative
indipendenti, non in condominio, situate nel territorio
regionale;
b) i clienti finali e
titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico,
proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità
immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio
regionale. In tale caso l’installazione è consentita sul lastrico solare, su
ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale
dell’interessato. Qualora per la
realizzazione dell’intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti
comuni, l’interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione
inviata all’amministrazione con l’indicazione del contenuto specifico e delle
modalità di esecuzione degli interventi, e copia del verbale dell’assemblea di
condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all’articolo
1122-bis, secondo comma, del codice civile;
c) i condomìni, situati nel
territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per
il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
2.
Le richieste di accesso sono istruite in ordine temporale di
presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base
della scala multidimensionale di valutazione definita dal regolamento di cui
all’articolo 5. Le richieste sono presentate e valutate per il tramite di una
piattaforma informatica.
3.
Per le categorie di cui al comma 1, lettere a) e b), la valutazione
tecnica deve favorire in via prioritaria:
a) i nuclei familiari in
condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore
dell’indicatore ISEE;
b) i nuclei familiari
composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari
formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d’età, nonché
i nuclei familiari con più di due figli minori;
c) i nuclei
familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti
dalle autorità competenti.
4.
Per la categoria di cui al comma 1, lettera c), la valutazione tecnica
tiene conto del numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel
condominio.
5.
Per tutte le categorie di cui al comma 1, ulteriori punti possono essere
attribuiti a favore degli utenti che certificano la realizzazione di interventi
per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente sui
tetti.
6.
Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono
sufficienti condizioni di producibilità dell’impianto o un costo per kw
installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all’articolo 5
definisce il valore minimo di producibilità dell’impianto e i valori soglia.
7.
La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti,
imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di
un apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e
per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.
Art.
5
Regolamento
di attuazione
1.
Sulla base dei principi
di cui alle presenti disposizioni, con apposito regolamento della Giunta
regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare,
sono stabilite le modalità di regolamentazione della misura del Reddito
energetico regionale. Il
regolamento disciplina e individua, in particolare:
a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui
all’articolo 4;
b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a
disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere;
c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del
contributo, con l’indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
d) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione
per ciascuna domanda presentata;
e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione
delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione
dei correlati obblighi risarcitori;
g) l’elenco degli operatori economici, di cui all’articolo
3, comma 4, abilitati agli interventi di installazione degli impianti finanziati
con la presente misura.
2.
Il regolamento di cui
al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i
beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a
concludere due distinte convenzioni:
a) con la Regione, per la definizione
degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla Regione
degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio
di scambio sul posto;
b) con il
GSE, per l’attivazione del servizio di scambio sul posto.
Art.
6
Clausola
valutativa
1.
Il Consiglio
regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne
valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva
periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una
relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della misura del Reddito
energetico regionale. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e
informazioni su:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione,
indicando strumenti e modalità applicative;
b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali
criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;
c) il numero dei soggetti beneficiari;
d)
il totale dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari
e immessa in rete e l’ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla
Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.
2.
Le competenti
strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore
valutazione delle presenti disposizioni.
Art.
7
Norma
finanziaria
1.
Il finanziamento
e l’alimentazione del Reddito energetico regionale sono assicurati mediante:
a) una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019 di euro
5.600.000,00 in termini di competenza e cassa, assegnata, ai sensi dell’articolo
30
della legge
regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia), nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, capitolo 635055
(Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico). Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le
leggi annuali e pluriennali di bilancio;
b) per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe
irrevocabili all’incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti
beneficiari della misura, le vincolate entrate regionali di parte corrente
corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali
liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell’energia immessa in rete
rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell’articolo
8.1 del Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per
l’erogazione del servizio di scambio sul posto e ss.mm.ii . (TISP), adottato
dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con
deliberazione 570/2012 e ss.mm. ii., in attuazione dell’articolo 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche),
introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione al titolo 2, tipologia
101, categoria 1, denominato “Reddito energetico regionale, proventi ceduti dai
cittadini in ragione del servizio di scambio sul posto l.r. 42/2019” collegato
al capitolo di spesa di nuova istituzione nell’ambito della missione 17,
programma 1, titolo 2, denominato “Trasferimenti in conto capitale a imprese per
l’attuazione del reddito energetico regionale”.
2. Agli oneri derivanti dalle spese di cui
all’articolo 3, comma 10, e all’articolo 4, comma 2, si provvede nella misura di
euro 200 mila per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e
cassa, con l’istituzione di un C.N.I. “Attuazione del reddito energetico
regionale spese per i servizi di telecontrollo e raccolta dati”, nell’ambito
della missione 17, programma 1, titolo 1, previa variazione in diminuzione in
termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3,
titolo 1, capitolo 1110070. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
nei limiti degli stanziamenti stabiliti con leggi annuali e pluriennali di
bilancio.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
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