Art. 1
Modifiche
e integrazioni all’articolo 12,
del titolo II, della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 31
1.
All’articolo 12,
della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione), sono apportate le seguenti modifiche
e integrazioni:
a)
al comma 1, dopo la parola: “impegnati”,
aggiungere le seguenti: “, per
favorire un contesto organizzativo scolastico teso a tutelare e promuovere la
qualità di vita e lavoro degli attori coinvolti”;
b) dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:
“2 bis. L’Unità di cui al comma 1:
a)
promuove
le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità
scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio;
b)
interviene,
anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di
situazioni di disturbo e di disagio psicosociale;
c)
favorisce
ambienti di apprendimento e contesti organizzativi
inclusivi;
d)
favorisce
la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi
sanitari e sociali;
e)
promuove
l’integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali,
politiche e religiose.”.
Art.
2
Modifiche
e integrazioni all’articolo 13,
del titolo II, della l.r. 31/2009
1.
All’articolo 13,
della l.r. 31/2009 sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a)
al
comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
“ b bis) consulenza e
sostegno psicologico – individuale e/o di gruppo, anche sotto forma di sportelli
di ascolto - a docenti, alunni e genitori;
"
b
ter) lettura e rilevazione dei fabbisogni, progettazione, erogazione,
valutazione e monitoraggio di interventi tesi a soddisfare le finalità di cui
all’articolo 12.”.
Art.
3
Integrazione
alla l.r. 31/2009
1.
Dopo l’articolo 13,,
come novellato dall’articolo 2 della presente legge, è inserito il
seguente:
“Art. 13 bis.
Tavolo
tecnico istituzionale permanente
1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, attiva un tavolo tecnico istituzionale
permanente per la programmazione annuale degli interventi regionali e attività
relative all’Unità regionale di psicologia scolastica e a quella di pedagogia e
formazione del personale della scuola, al fine di creare sinergie tra i vari
operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto e
promozione.
2.
Il tavolo di cui al comma 1 è composto dagli assessori competenti, dal
Garante regionale dei diritti dei minori, da un rappresentante dell’Ufficio
scolastico regionale, da un rappresentante dell’Ordine degli psicologi della
regione, da uno neuropsichiatra infantile, da un rappresentante psicologo
dell’ISS (Istituto Superiore sanità), da un rappresentante psicologo e da un
rappresentante pedagogista che opera nei servizi educativi, da un
mediatore/mediatrice interculturale e un mediatore/mediatrice familiare, da un
rappresentante delle associazioni professionali di categoria dei pedagogisti
della regione.
3.
Ai componenti del tavolo tecnico, nominati sulla base del regolamento di
cui all’articolo 14 della presente legge, non è corrisposto alcun gettone di
presenza.
Art.
4
Modifiche
e integrazioni all’articolo 14
della l.r. 31/2009
1.
All’articolo
14
della l.r. 31/2009 dopo le parole:
“funzionamento dell’Unità”, sono inserite le seguenti: “, insieme ai criteri e
modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico,”.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.