Art. 1
Principi
1. La Regione Puglia, in adesione ai princìpi costituzionali e
ai valori fondativi dell’Unione europea e nel rispetto del suo Statuto,
riconosce la memoria e il ricordo di fatti, accadimenti, fenomeni, esperienze e
testimonianze di valenza storica e identitaria, connesse al territorio pugliese
e determinanti per l’assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica
italiana, quali elementi di rilevante valore sociale, educativo e formativo per
la comunità regionale allo scopo di creare e rafforzare un patrimonio
immateriale, culturale e valoriale, collettivo e condiviso.
Art. 2
Finalità
1. La Regione Puglia tutela e promuove il patrimonio culturale,
storico e politico rappresentato da luoghi e beni, presenti sul territorio
pugliese, connessi a eventi o accadimenti significativi che hanno segnato la
storia della Puglia e della sua comunità regionale nell’età contemporanea, oltre
che gli archivi pubblici o privati che ne conservino documentazione.
2. La Regione promuove e sostiene attività di conservazione e
fruizione pubblica, di ricerca e divulgazione, di didattica e formazione,
finalizzate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria
degli avvenimenti, delle persone, dei luoghi e dei processi storici dell’età
contemporanea, con particolare riferimento al novecento, al fine di creare,
rafforzare e diffondere, soprattutto tra le più giovani generazioni, il
patrimonio culturale immateriale della Puglia.
Art. 3
Luoghi della memoria e archivi storici
1. La Regione promuove la conservazione e la
valorizzazione dei “Luoghi della memoria” presenti sul territorio regionale, da
intendersi quali spazi fisici all’interno dei quali siano presenti segni
visibili e rilevanti, elementi materiali o simbolici che consentano di
approfondire e diffondere la conoscenza, l’analisi critica e la riflessione sui
fatti, sugli eventi e sui processi storici di particolare rilievo che hanno
interessato il territorio regionale nell’età contemporanea, con particolare
riferimento al novecento; riconosce, altresì, il ruolo e sostiene l’attività
degli enti che si occupano della cura scientifica, della gestione e della
valorizzazione formativa e culturale dei “Luoghi della memoria”.
2. La Regione favorisce, in conformità con la vigente
legislazione nazionale, la tutela, la valorizzazione, e la fruibilità pubblica
degli archivi storici e dei centri di documentazione, pubblici e privati, che
conservano e gestiscono sul territorio regionale il patrimonio documentale e
archivistico relativo all’età contemporanea, con particolare riferimento alla
storia del novecento.
Art. 4
Interventi di sostegno della Regione
1. La Regione, previa pubblicazione di appositi avvisi, concede
a soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, contributi da destinare a
iniziative e attività dirette al perseguimento delle finalità indicate nella
presente legge.
2. In particolare le iniziative e le attività di cui al
comma 1 riguardano:
a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze,
in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione, riguardanti l’età
contemporanea, con particolare riferimento al novecento;
b) la promozione di iniziative culturali, didattiche e
formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani
generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, con le università, con le associazioni e fondazioni culturali
e con le realtà impegnate nella diffusione dei valori democratici;
c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai “Luoghi
della memoria”, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del
territorio regionale;
d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei
“Luoghi della memoria” e degli archivi storici, pubblici o privati, al fine di
renderli accessibili al pubblico e di potervi svolgere un’attività
continuativa di ricerca, di divulgazione e di realizzazione di iniziative
culturali;
e) il censimento e la mappatura, dei “Luoghi della memoria” e
degli archivi storici e centri di documentazione, pubblici o privati, presenti
sul territorio regionale;
f) la realizzazione di itinerari storico-didattici e
architettonici riguardanti la memoria dell’età contemporanea, con particolare
attenzione alla storia del novecento;
g) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e
dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e
gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività
svolte in attuazione della presente legge;
h) la diffusione della conoscenza sugli avvenimenti connessi
alle festività civili, previste da leggi statali e regionali, di
commemorazione di eventi particolarmente significativi nell’età contemporanea,
con particolare riferimento alla storia del novecento.
3. Per di garantire la raccolta, la catalogazione e la
diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre
attività previste dalla presente legge, la Regione Puglia, con il concorso del
ministero competente e dell’università, stipula appositi accordi e intese con
soggetti pubblici e privati, prevedendo il concorso del ministero e
dell’università, per istituire centri permanenti di studio e documentazione
sull’età contemporanea in Puglia, con particolare riferimento al novecento.
Art. 5
Programmazione regionale
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare competente, approva il programma biennale per l’attuazione degli
interventi diretti a perseguire le finalità della presente legge.
2. Il programma definisce in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) le modalità per l’attuazione degli interventi;
c) gli ambiti d’intervento e i soggetti beneficiari;
d) i parametri per valutare i risultati dell’intervento
regionale.
3. La Giunta regionale approva, altresì, sulla base degli
indirizzi definiti dal programma biennale di cui al presente articolo, i criteri
per la concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di
presentazione delle domande.
4. La Giunta regionale individua le forme di coordinamento
delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche
leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di
conservazione e restauro dei “Luoghi della memoria”.
Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, trasmette al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti
della presente legge, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) gli interventi realizzati per la promozione, il sostegno e
la valorizzazione dei “Luoghi della memoria” presenti sul territorio
regionale;
b) gli interventi realizzati per la tutela, la
valorizzazione, e la fruibilità pubblica degli archivi storici e dei centri di
documentazione;
c) le risorse stanziate ed erogate in relazione alle diverse
tipologie di interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti
pubblici e privati beneficiari e dei risultati ottenuti;
d) le criticità emerse nell’applicazione della presente
legge.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura delle spese in conto capitale derivanti
dall’applicazione della presente legge, si provvede con le risorse stanziate nel
bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022, nell’ambito della
missione 5, programma 1, titolo 2, capitolo 501010 per euro 150 mila e capitolo
501014 per euro 100
mila.
2. Per le spese di parte corrente si provvede, per
l’esercizio finanziario 2020 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e
2022, con i capitoli di nuova istituzione denominati “Valorizzazione e fruizione
dei luoghi della memoria e archivi storici della Puglia -Trasferimenti correnti
ad amministrazioni locali” e “Valorizzazione e fruizione dei luoghi della
memoria e archivi storici della Puglia – Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private”, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, per
importi pari rispettivamente a euro 70 mila e a euro 80 mila, che trovano
copertura con riduzione di pari importo dello stanziamento del “Fondo speciale
di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano
dopo l’approvazione del bilancio”, missione 20, programma 3, titolo 1. Di
conseguenza, all’articolo 4,
comma 1, lettera d), della legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 55, l’importo del fondo destinato è
corrispondentemente ridotto.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 27 MAR. 2020