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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2020
Numero
10
Data
27/03/2020
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
“Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della puglia
Note
Bollettino n. 44, pubblicato il 30\03\2020
Allegati

 



Art. 1
Principi

1. La Regione Puglia, in adesione ai princìpi costituzionali e ai valori fondativi dell’Unione europea e nel rispetto del suo Statuto, riconosce la memoria e il ricordo di fatti, accadimenti, fenomeni, esperienze e testimonianze di valenza storica e identitaria, connesse al territorio pugliese e determinanti per l’assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica italiana, quali elementi di rilevante valore sociale, educativo e formativo per la comunità regionale allo scopo di creare e rafforzare un patrimonio immateriale, culturale e valoriale, collettivo e condiviso.

Art. 2
Finalità

1. La Regione Puglia tutela e promuove il patrimonio culturale, storico e politico rappresentato da luoghi e beni, presenti sul territorio pugliese, connessi a eventi o accadimenti significativi che hanno segnato la storia della Puglia e della sua comunità regionale nell’età contemporanea, oltre che gli archivi pubblici o privati che ne conservino documentazione.

2. La Regione promuove e sostiene attività di conservazione e fruizione pubblica, di ricerca e divulgazione, di didattica e formazione, finalizzate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone, dei luoghi e dei processi storici dell’età contemporanea, con particolare riferimento al novecento, al fine di creare, rafforzare e diffondere, soprattutto tra le più giovani generazioni, il patrimonio culturale immateriale della Puglia.


Art. 3
Luoghi della memoria e archivi storici

1.  La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione dei “Luoghi della memoria” presenti sul territorio regionale, da intendersi quali spazi fisici all’interno dei quali siano presenti segni visibili e rilevanti, elementi materiali o simbolici che consentano di approfondire e diffondere la conoscenza, l’analisi critica e la riflessione sui fatti, sugli eventi e sui processi storici di particolare rilievo che hanno interessato il territorio regionale nell’età contemporanea, con particolare riferimento al novecento; riconosce, altresì, il ruolo e sostiene l’attività degli enti che si occupano della cura scientifica, della gestione e della valorizzazione formativa e culturale dei “Luoghi della memoria”.

2.  La Regione favorisce, in conformità con la vigente legislazione nazionale, la tutela, la valorizzazione, e la fruibilità pubblica degli archivi storici e dei centri di documentazione, pubblici e privati, che conservano e gestiscono sul territorio regionale il patrimonio documentale e archivistico relativo all’età contemporanea, con particolare riferimento alla storia del novecento.


Art. 4
Interventi di sostegno della Regione

1. La Regione, previa pubblicazione di appositi avvisi, concede a soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, contributi da destinare a iniziative e attività dirette al perseguimento delle finalità indicate nella presente legge.

2.  In particolare le iniziative e le attività di cui al comma 1 riguardano:

a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione, riguardanti l’età contemporanea, con particolare riferimento al novecento;

b) la promozione di iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con le associazioni e fondazioni culturali e con le realtà impegnate nella diffusione dei valori democratici;

c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai “Luoghi della memoria”, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;

d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei “Luoghi della memoria” e degli archivi storici, pubblici o privati, al fine di renderli accessibili al pubblico e di potervi svolgere un’attività continuativa di ricerca, di divulgazione e di realizzazione di iniziative culturali;

e) il censimento e la mappatura, dei “Luoghi della memoria” e degli archivi storici e centri di documentazione, pubblici o privati, presenti sul territorio regionale;

f) la realizzazione di itinerari storico-didattici e architettonici riguardanti la memoria dell’età contemporanea, con particolare attenzione alla storia del novecento;

g) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge;

h) la diffusione della conoscenza sugli avvenimenti connessi alle festività civili, previste da leggi statali e regionali, di commemorazione di eventi particolarmente significativi nell’età contemporanea, con particolare riferimento alla storia del novecento. 

3.  Per di garantire la raccolta, la catalogazione e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività previste dalla presente legge, la Regione Puglia, con il concorso del ministero competente e dell’università, stipula appositi accordi e intese con soggetti pubblici e privati, prevedendo il concorso del ministero e dell’università, per istituire centri permanenti di studio e documentazione sull’età contemporanea in Puglia, con particolare riferimento al novecento.


Art. 5
Programmazione regionale

1.  La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma biennale per l’attuazione degli interventi diretti a perseguire le finalità della presente legge.

2.  Il programma definisce in particolare:

  a) gli obiettivi da perseguire;
  b) le modalità per l’attuazione degli interventi;
  c) gli ambiti d’intervento e i soggetti beneficiari;
  d) i parametri per valutare i risultati dell’intervento regionale.
  

3.  La Giunta regionale approva, altresì, sulla base degli indirizzi definiti dal programma biennale di cui al presente articolo, i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

4. La Giunta regionale individua le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei “Luoghi della memoria”.


Art. 6
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) gli interventi realizzati per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei “Luoghi della memoria” presenti sul territorio regionale;

b) gli interventi realizzati per la tutela, la valorizzazione, e la fruibilità pubblica degli archivi storici e dei centri di documentazione;

c) le risorse stanziate ed erogate in relazione alle diverse tipologie di interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati ottenuti;

d) le criticità emerse nell’applicazione della presente legge.


Art. 7
 Disposizioni finanziarie

1.  Alla copertura delle spese in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con le risorse stanziate nel bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, capitolo 501010 per euro 150 mila e capitolo 501014 per euro 100
mila.

2.  Per le spese di parte corrente si provvede, per l’esercizio finanziario 2020 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, con i capitoli di nuova istituzione denominati “Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria e archivi storici della Puglia -Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” e “Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria e archivi storici della Puglia – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, per importi pari rispettivamente a euro 70 mila e a euro 80 mila, che trovano copertura con riduzione di pari importo dello stanziamento del “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio”, missione 20, programma 3, titolo 1. Di conseguenza, all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55, l’importo del fondo destinato è corrispondentemente ridotto.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 27 MAR. 2020