Nota : Con rettifica pubblicata nel B.U.R.P. n.
134, del 24/09/2020 : si elimina il relativo allegato “SCHEDE DEI PRESIDI
TERRITORIALI DI ASSISTENZA DELLA REGIONE PUGLIA” (da pagina 14 a pagina 84) in
quanto tale allegato costituisce giusta parte integrante della DGR 375/2020 di
adozione del regolamento, ma non del succitato regolamento regionale a cui è
stato erroneamente annesso.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla
L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
375 del 19/03/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
1. Al Regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n.7 sono apportate le seguenti
modifiche:
-L’articolo 4 (L’OFFERTA DEI PTA) è sostituito con il
seguente:
“1. Con deliberazione della Giunta Regionale possono essere
istituiti nuovi Presidi Territoriali di Assistenza, su richiesta delle
AA.SS.LL., sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario
del territorio di riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti,
nonché dell’assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito
ai processi di riorganizzazione dell’offerta. La previsione di servizi aventi
natura residenziale, in particolare, deve essere accompagnata da un’adeguata
esplicitazione della compatibilità con la programmazione regionale relativa a
ciascuna tipologia di assistenza.
2. La richiesta deve essere,
altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità
finanziaria della riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova
attivazione, rispetto a quelli eventualmente già erogati nella struttura o in
altre strutture distrettuali, ivi comprese le eventuali richieste di ore
aggiunti vedi assistenza specialistica ambulatoriale. Il piano di fattibilità
deve indicare i costi dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale
trasferimento o potenziamento, i costi di ciascun servizio da attivare e le
risorse destinate a coprire i costi previsti.
3. La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità
organizzativa della riconversione, indicando il personale necessario, con
particolare riferimento alla attivazione dei nuovi servizi, le modalità e i
tempi per l’eventuale reclutamento e la compatibilità con il piano dei
fabbisogni della Azienda proponente approvato dalla Giunta Regionale.
4. La suddetta richiesta deve essere istruita da parte della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e approvata dalla Giunta Regionale con
propria deliberazione che istituisce i nuovi PTA.
5. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale
approva, altresì, le relative schede.
6. L’istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista,
prioritariamente, nei distretti socio-sanitari che risultano privi di tali
strutture, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del Regolamento
regionale n.7/2017 e ss.mm.ii .
7. In ogni caso, l’inserimento di ulteriori presidi
territoriali nella programmazione regionale e l’adozione della deliberazione
istitutiva del PTA rappresentano condizione imprescindibile per l’avvio della
attuazione di eventuali interventi previsti e per la richiesta di finanziamenti
regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020.”
-Il comma 3 dell’articolo 5 (L’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’INTERNO
DEL PTA) è sostituito con il seguente:
“3. I servizi resi in ciascun
presidio sono individuati nelle apposite schede che sono allegate ad atto
deliberativo della Giunta Regionale.”
-Il comma 6 dell’articolo 5 (L’OFFERTA
DEI SERVIZI ALL’INTERNO DEL PTA) è sostituito con il seguente:
“6. Salvo
motivate e documentate esigenze connesse alla attuazione degli investimenti
programmati, l’offerta dei servizi previsti nelle schede approvate dalla Giunta
Regionale dovrà essere resa disponibile entro 12 mesi dalla entrata in vigore
del Regolamento
regionale n. 7/2019 per i n. 33 PTA in esso previsti e, per i PTA di nuova
istituzione, entro la data indicata dalla deliberazione di Giunta regionale che
istituisce ciascun nuovo presidio.”
Art. 2
1. Le schede dei Presidi Territoriali di Assistenza della
Regione Puglia allegate al Regolamento
regionale 21 gennaio 2019, n.7 sono sostituite dalle schede allegate alla
delibera di approvazione del presente Regolamento.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.