Art. 1
Finalità e istituzione del servizio di psicologia di base
e delle cure primarie
1. La Regione Puglia nell’esercizio della propria
competenza in materia di tutela della salute, in coerenza con la legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), la legge
11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica
di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), del decreto legge 30
aprile 2019, n. 35 ( Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), istituisce il servizio di
psicologia di base e delle cure primarie, a titolo di sperimentazione per una
durata annuale.
Art. 2
Organizzazione del servizio di psicologia di base e delle cure
primarie
1. Il servizio di psicologia di base e delle cure
primarie è inserito nel distretto socio sanitario per l’attività di assistenza
primaria territoriale ed è collocato all’interno della unità operativa cure
primarie; lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie
svolge funzioni di coordinamento e programmazione
per la psicologia
territoriale nei presidi territoriali di assistenza (PTA), per i percorsi
diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) e delle reti.
2. Lo psicologo del servizio di psicologia di
base e delle cure primarie svolge funzioni di coordinamento e programmazione per
la psicologia territoriale nell’ambito delle strutture sanitarie territoriali
afferenti al distretto sociosanitàrio (poliambulatori, consultori, PTA, servizi
domiciliari, ospedali di comunità) in collaborazione con la medicina
convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
specialisti ambulatoriali).
3. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie
locali (ASL) deve prevedere il dirigente psicologo per la programmazione e la
valutazione delle nuove attività, nell’ambito del personale a tempo determinato.
*
4. Presso l’Agenzia regionale strategica per la
salute e il sociale (AReSS) viene istituito il coordinamento regionale dei
dirigenti psicologi delle singole ASL, con lo scopo di avanzare nuovi modelli
organizzativi innovativi e verificare la eventuale loro applicabilità. Tale
organismo, costituito da un dirigente psicologo per ciascuna ASL e integrato con
la presenza di due rappresentanti designati dall’Ordine regionale professionale
degli psicologi e di due rappresentanti designati dai dipartimenti universitari
corrispondenti, definisce linee guida rispetto alle problematiche prioritarie.
5. Lo psicologo del servizio di psicologia di base e
delle cure primarie, esercita le funzioni cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56
(Ordinamento della professione di psicologo) in accordo con i servizi aziendali
competenti, ai fini della riduzione del rischio di disagio psichico,
prevenzione, promozione alla salute, nonché dell’attivazione della rete sociale
come previsto dai livelli essenziali di assistenza.
6. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata
dalla rete territoriale di prossimità al medico di base o al medico
di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta, questi potranno
avvalersi dello psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure
primarie territoriale competente.
7. Lo psicologo del servizio di psicologia
di base e delle cure primarie assume in carico la richiesta di assistenza e
sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un
programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e
private di secondo livello competenti sul problema individuato.
8. Laddòve previsto, attraverso un accordo tra ASL ed
enti locali, lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure
primarie può operare logisticamente anche all’interno di locali forniti
dall’ente locale medesimo.
* La
Corte Costituzionale con sentenza 12 maggio - 8 luglio
2021, n. 142 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 7
luglio 2020, n. 21.
Art. 3
Verifica monitoraggio e controllo
qualitativo dell’assistenza psicologica
1. All’AReSS compete la verifica, il monitoraggio e
il controllo della qualità dell’assistenza psicologica prestata in attuazione
dell’articolo 1.
2. Con la deliberazione di Giunta regionale di
cui all’articolo 5 viene istituito apposito servizio per l’esercizio delle
funzioni previste dal comma 1.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1,
gli psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie sono
tenuti a trasmettere al dirigente psicologo individuato dalla propria ASL, una
relazione annuale sull’attività di assistenza psicologica prestata, che il
dirigente psicologo di cui all’articolo 2, comma 3 invia ai competenti servizi
del Sistema sanitario regionale.
4. I servizi competenti dell’AReSS esaminano le
relazioni presentate ai sensi del comma 3 al fine di verificare, controllare e
valutare l’attività di assistenza psicologica e la coerenza della stessa con gli
obiettivi definiti.
Art. 4
Istituzione Osservatorio regionale
1. La Regione Puglia d’intesa con l’Ordine professionale
degli psicologi, con le associazioni scientifiche di psicologia, con i
dipartimenti a cui afferiscono corsi di studio di laurea in psicologia presenti
nelle università pugliesi, con il coordinamento regionale dei medici di medicina
generale e con i pediatri di libera scelta, istituisce presso l’AReSS, un
organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale.
2. La Giunta regionale, su proposta della
Sezione Strategia e governo dell’offerta del Dipartimento regionale promozione
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, con proprio atto
deliberativo disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della
Regione Puglia chiamate a collaborare all’esercizio della funzione di
Osservatorio regionale.
3. L’Osservatorio regionale, sulla base delle
relazioni trasmesse dal servizio istituito presso l’AReSS riferite all’attività
prestata dallo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure
primarie su tutto il territorio regionale, individua i bisogni di salute
emergenti nel territorio della regione Puglia.
4. All’Osservatorio regionale partecipano i
dirigenti psicologi di cui all’articolo 2, comma 4.
5. La partecipazione ai lavori
dell’Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di
presenza e rimborsi spese.
Art. 5
Disposizioni transitorie ed attuative
1. In fase di prima applicazione della presente
legge si prevede la presenza di nove psicologi del servizio di psicologia di
base e delle cure primarie nelle ASL.
2. La Giunta regionale, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
provvedimento definisce le relative specifiche modalità di attuazione.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge,
nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa,
di euro 750.mila.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge è
stata data copertura finanziaria nell’ articolo 4
comma 1 lettera c) della legge
regionale 30 dicembre 2019.n. 55 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione
Puglia (Legge di stabilità regionale 2020).
Art. 7
Clausola valutativa
1 La Giunta regionale rende conto periodicamente al
Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa
ottenuti in termini di miglioramento dell’assistenza e di promozione del
benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente
alla Commissione consiliare competente una relazione, che fornisce le seguenti
informazioni:
a) andamento delle richieste di prestazioni
per analisi, esami strumentali e visite specialistiche;
b)
andamento delle prescrizioni farmaceutiche e di procedure diagnostiche;
c) esiti dell’attività di monitoraggio e controllo qualitativo
dell’assistenza psicologica di cui all’articolo 3;
d) esiti
delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.