Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2020
Numero
21
Data
07/07/2020
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie”
Note
La Corte Costituzionale con sentenza 12 maggio - 8 luglio 2021, n. 142 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 21.
Allegati

 



Art.  1

 Finalità e istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie


1. La Regione Puglia nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, in coerenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 ( Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), istituisce il servizio di psicologia di base e delle cure primarie, a titolo di sperimentazione per una durata annuale.


Art.  2

Organizzazione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie


1.  Il servizio di psicologia di base e delle cure primarie è inserito nel distretto socio sanitario per l’attività di assistenza primaria territoriale ed è collocato all’interno della unità operativa cure primarie; lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie svolge funzioni di coordinamento e programmazione
per la psicologia territoriale nei presidi territoriali di assistenza (PTA), per i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) e delle reti.


2.   Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie svolge funzioni di coordinamento e programmazione per la psicologia territoriale nell’ambito delle strutture sanitarie territoriali afferenti al distretto sociosanitàrio (poliambulatori, consultori, PTA, servizi domiciliari, ospedali di comunità) in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali).

3.   Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali (ASL) deve prevedere il dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell’ambito del personale a tempo determinato. *


4.   Presso l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (AReSS) viene istituito il coordinamento regionale dei dirigenti psicologi delle singole ASL, con lo scopo di avanzare nuovi modelli organizzativi innovativi e verificare la eventuale loro applicabilità. Tale organismo, costituito da un dirigente psicologo per ciascuna ASL e integrato con la presenza di due rappresentanti designati dall’Ordine regionale professionale degli psicologi e di due rappresentanti designati dai dipartimenti universitari corrispondenti, definisce linee guida rispetto alle problematiche prioritarie.


5.  Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, esercita le funzioni cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) in accordo con i servizi aziendali competenti, ai fini della riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute, nonché dell’attivazione della rete sociale come previsto dai livelli essenziali di assistenza. 

6. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata dalla rete territoriale di prossimità al medico di  base o al medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta, questi potranno avvalersi dello psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie territoriale competente.


7.   Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.


8.  Laddòve previsto, attraverso un accordo tra ASL ed enti locali, lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie può operare logisticamente anche all’interno di locali forniti dall’ente locale medesimo.

* La Corte Costituzionale con sentenza  12 maggio  - 8 luglio 2021, n. 142 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale  dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 21.

 

Art.  3
Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell’assistenza psicologica


1.  All’AReSS compete la verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell’assistenza psicologica prestata in attuazione dell’articolo 1.


2.   Con la deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 5 viene istituito apposito servizio per l’esercizio delle funzioni previste dal comma 1.


3.   Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, gli psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie sono tenuti a trasmettere al dirigente psicologo individuato dalla propria ASL, una relazione annuale sull’attività di assistenza psicologica prestata, che il dirigente psicologo di cui all’articolo 2, comma 3 invia ai competenti servizi del Sistema sanitario regionale.


4.   I servizi competenti dell’AReSS esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 3 al fine di verificare, controllare e valutare l’attività di assistenza psicologica e la coerenza della stessa con gli obiettivi definiti.

 

Art.  4

 Istituzione Osservatorio regionale


1. La Regione Puglia d’intesa con l’Ordine professionale degli psicologi, con le associazioni scientifiche di psicologia, con i dipartimenti a cui afferiscono corsi di studio di laurea in psicologia presenti nelle università pugliesi, con il coordinamento regionale dei medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, istituisce presso l’AReSS, un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale.


2.   La Giunta regionale, su proposta della Sezione Strategia e governo dell’offerta del Dipartimento regionale promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, con proprio atto deliberativo disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione Puglia chiamate a collaborare all’esercizio della funzione di Osservatorio regionale.


3.   L’Osservatorio regionale, sulla base delle relazioni trasmesse dal servizio istituito presso l’AReSS riferite all’attività prestata dallo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie su tutto il territorio regionale, individua i bisogni di salute emergenti nel territorio della regione Puglia.


4.   All’Osservatorio regionale partecipano i dirigenti psicologi di cui all’articolo 2, comma 4.


5.   La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

 

Art.  5

 Disposizioni transitorie ed attuative


1.   In fase di prima applicazione della presente legge si prevede la presenza di nove psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie nelle ASL.


2.   La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento definisce le relative specifiche modalità di attuazione.

 

Art. 6

 Norma finanziaria


1.   Per l’attuazione della presente legge, nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 750.mila.


2.   Agli oneri derivanti dalla presente legge è stata data copertura finanziaria nell’ articolo 4 comma 1 lettera c) della legge regionale 30 dicembre 2019.n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020).

 

Art.  7

 Clausola valutativa


1 La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di miglioramento dell’assistenza e di promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.


2. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione, che fornisce le seguenti informazioni:


  a) andamento delle richieste di prestazioni per analisi, esami strumentali e visite specialistiche;
  b) andamento delle prescrizioni farmaceutiche e di procedure diagnostiche;
  c) esiti dell’attività di monitoraggio e controllo qualitativo dell’assistenza psicologica di cui all’articolo 3;
  d) esiti delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.