CAPO I
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE COSTA
RIPAGNOLA
Art. 1
Oggetto, classificazione e finalità
1. Ai sensi dell’articolo 23 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dell’articolo 6 della
legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita l’area naturale
protetta denominata “Costa Ripagnola” classificata parco naturale regionale,
secondo l’articolo 2,
comma 1, lettera a), della l.r.
19/1997.
2. Il parco si estende nei territori dei comuni di
Polignano a Mare e di Monopoli su una superficie individuata dai file vettoriali
georeferenziati elencati nell’allegato A della presente legge, che ne
costituisce parte integrante e l’allegato B riportante le particelle catastali e
la rappresentazione cartografica, anch’esso parte integrante.
3. Il parco è istituito al fine di:
a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e
vegetali e le associazioni vegetali, anche riguardo a quelle tutelate dalla
direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche e dalla direttiva del Consiglio 2009/147/CE, del 30 novembre
2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le singolarità
geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi
ed i processi naturali;
b) salvaguardare, ricostituire e
monitorare gli equilibri ecologici;
c) salvaguardare,
ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali
e sotterranei;
d) recuperare la funzionalità del sistema
idrografico attraverso la ricostituzione delle lame a esso connesse;
e) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici
e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali e
architettoniche, etnoantropologiche e dell’antropizzazione, i manufatti e i
sistemi insediativi rurali;
f) promuovere attività di
educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività
ricreative compatibili;
g) promuovere la fruizione sostenibile
e integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici;
h) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno
all’ambiente, alle risorse naturali e a quelle del patrimonio storico,
archeologico e architettonico, che contribuisca a innalzare il livello di
qualità della vita dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e
non esclusiva del
territorio;
i) creare nuove opportunità
di crescita e di sviluppo sostenibile che preservano la possibilità di
sviluppo nel lungo periodo e accrescono la qualità della vita delle
popolazioni presenti;
j) riqualificare i nuclei abitati e
produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici,
sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni
presenti.
Art. 2
Ente di gestione
1. La gestione del parco è affidata agli enti
locali territorialmente interessati che operano tramite un consorzio costituito
ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
2. Il Comune di Polignano a Mare ed il Comune di
Monopoli partecipano al consorzio proporzionalmente alle quote di territorio
compreso nel perimetro del parco.
3. Gli enti locali territorialmente interessati
procedono secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del d.lgs. 267/2000
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con
propria deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo
dell’ente rimasto inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per
l’espletamento dell’incarico sono posti a carico dell’ente inadempiente. Il
commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza
in relazione all’attività oggetto dell’incarico.
4. Sono organi dell’ente di gestione del parco
quelli indicati all’articolo 9
della l.r.
19/1997. .
5. Gli enti locali territorialmente interessati
procedono conformemente agli atti di indirizzo derivanti sia da leggi statali
che regionali, oltre che dagli atti di indirizzo della Regione, da emanarsi
nell’esercizio delle funzioni e delle competenze ad essa spettanti e nel
rispetto dei principi fondamentali contemplati dalla l. 394/1991, tra cui quello
della partecipazione.
Art. 3
Zonizzazione provvisoria
1. Fino all’approvazione del piano di cui
all’articolo 4, il parco è suddiviso nelle seguenti zone:
a) zona 1 di rilevante valore naturalistico,
paesaggistico e storico culturale;
b) zona 2 di valore
naturalistico, paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di
nuclei abitati e produttivi;
c) zona 3 caratterizzata dalla
presenza di centri edificati o di frazioni di centri edificati.
Art. 4
Piano per il parco
1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici,
culturali e antropologici affidata all’ente di gestione del parco è
perseguita attraverso il piano per il parco predisposto ed adottato dall’ente di
gestione stesso e approvato secondo quanto stabilito dall’articolo 5.
2. Il piano disciplina i contenuti di cui
all’articolo 12, comma 1, della l. 394/1991 e suddivide il territorio del parco
in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto all’articolo 12,
comma 2, della l. 394/1991.
3. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della l.
394/1991, il piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi
livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Il piano è
conforme alle previsioni del Piano paesaggistico territoriale regionale (PTTR)
approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176,
nonché a quelle del Piano di assetto idrogeologico (PAI) approvato con delibera
del Comitato istituzionale 30 novembre 2005, n. 39 sia con riferimento alle aree
a pericolosità idraulica sia con riferimento al reticolo idrografico della carta
idrogeomorfologica.
4. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e
intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi
successivi alla data di approvazione del medesimo, decorsi i quali la Giunta
regionale, previa diffida rivolta al comune inadempiente, nomina con propria
deliberazione un commissario ad acta che provvede in luogo del comune rimasto
inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico
sono posti a carico del comune inadempiente. Il commissario ad acta è un
soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività
oggetto dell’incarico.
5. Il piano individua le aree contigue del parco naturale
aventi la finalità di assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta,
nelle quali la Regione, d’intesa con l’ente di gestione del parco e con gli enti
locali interessati, stabilisce le misure di disciplina della caccia, della
pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell’ambiente e la prevenzione
del rischio idraulico. Nelle aree contigue rientrano anche le porzioni di
terreno a distanza planimetrica sia in destra sia in sinistra dell’asse del
corso d’acqua del reticolo idrografico cartografato nella carta
idrogeomorfologica, non inferiori a centocinquanta metri e le aree di
particolare valore botanico-vegetazionale.
6. Il Piano prevede interventi che riguardano:
a) riqualificazione e recupero ambientale
complessivo;
b) rinaturalizzazione, riconversione e aumento
della superficie occupata dalle formazioni vegetali naturali;
c) diversificazione degli habitat attualmente presenti, con
ripristino delle aree incolte e a pascolo;
d)
rinaturalizzazione delle lame, anche con funzione di corridoi ecologici e
difesa idrogeologica;
e) messa in sicurezza delle grotte
costiere, delle lame e delle cavità carsiche;
f) monitoraggio
dell’inquinamento e dello stato degli indicatori biologici presenti;
g) recupero e conservazione e fruizione compatibile dei beni
storici e architettonici diffusi;
h) creazione di sentieri
natura, didattici e ricreativi a uso delle scuole e dei cittadini;
i) valorizzazione delle aree costiere mediante la
realizzazione di forme di fruizione-sostenibile;
j)
coinvolgimento degli operatori nei vari settori economici e produttivi, per
fornire la propria collaborazione nella tutela degli ecosistemi, nel
miglioramento dell’offerta di servizi ecosistemici e nella realizzazione di
interventi di protezione e valorizzazione del territorio, anche attraverso la
sottoscrizione di accordi e convenzioni;
k) implementazione di
progetti di recupero, conservazione e fruizione compatibile dei beni
archeologici diffusi nel territorio;
l) introduzione della
previsione di ricorrere alle procedure dell’archeologia preventiva, ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) come misure di
mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici;
m)
creazione di percorsi archeologici - naturalistici a scopo didattico e
turistico.
Art. 5
Iter procedimentale del piano per il parco
1. L’ente di gestione dell’area protetta:
a) predispone e adotta il piano per il parco in
conformità all’articolo 20
della l.r.
19/1997. nonché a quanto stabilito dalla legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica);
b) deposita il piano
adottato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta
giorni consecutivi e pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia
(BURP) l’avviso di deposito del piano. Durante tale periodo chiunque ha la
facoltà di prendere visione del piano, estrarne copia e presentare
osservazioni scritte;
c) a seguito del decorso del termine di
cui alla lettera b), formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni
pervenute e trasmette il piano, unitamente alle osservazioni e alle relative
controdeduzioni, alla struttura regionale competente in materia di aree
protette.
2. L’articolazione regionale a ciò preposta:
a) predispone l’istruttoria propedeutica
all’approvazione del piano e, a tal fine, può convocare appositi incontri con le
strutture regionali interessate e con rappresentanti di enti e associazioni
competenti;
b) trasmette la relazione istruttoria all’ente di
gestione che, entro il termine di trenta giorni, conforma il piano alla stessa
apportando tutte le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette ai fini
della approvazione;
c) trasmette il piano alla Giunta regionale ai fini
della presa d’atto, a seguito della quale viene poi trasmesso alla commissione
consiliare competente.
3. Prima della approvazione definitiva viene
acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della competente commissione
consiliare che lo inoltra alla Giunta regionale per l’approvazione
finale.
4. Al piano possono essere apportate modifiche
seguendo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. Il piano è aggiornato con
identiche modalità almeno ogni dieci anni.
Art. 6
Regolamento del parco
1. La disciplina dell’esercizio delle attività consentite nel
territorio del parco è definita con il regolamento del parco che ha i contenuti
indicati nell’articolo 11 e nell’articolo 15, comma 4, della l. 394/1991 ed è
approvato in conformità al disposto dell’articolo 22,
comma 2, della l.r.
19/1997. .
Art. 7
Piano pluriennale economico-sociale
1. Il piano pluriennale economico-sociale
promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle
collettività eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori
adiacenti.
2. Il piano è predisposto in conformità a quanto
previsto dall’articolo 14 della l. 394/1991 e deliberato dalla Comunità del
parco, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell’ente di gestione
nonché con il contributo degli enti locali interessati, secondo l’iter di cui
all’articolo 5.
3. Il piano ha durata quadriennale e può essere
annualmente aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
Art. 8
Misure di salvaguardia
1. Sull’intero territorio del parco, sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento
e il disturbo delle specie animali, a eccezione di quanto eseguito per fini di
ricerca e di studio e previa autorizzazione del parco. Sono comunque
consentiti prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente di gestione del parco;
b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali,
salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e
salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente
autorizzati dal parco;
c) l’alterazione dell’ambiente
geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
d) l’introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che
possono alterare l’equilibrio naturale;
e) l’apertura e
l’esercizio di cave, miniere e discariche;
f) l’asportazione
di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico e archeologico,
fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dal
parco;
g) la realizzazione di opere e interventi tali da
modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime
delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste dall’articolo 1;
h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei
nuclei abitati, non autorizzate dall’ente di gestione;
i)
l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici;
j) l’introduzione, da parte di
privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non
autorizzata;
k) l’uso di fuochi all’aperto;
l)
il sorvolo del territorio del parco da parte di velivoli non autorizzati
dall’ente di gestione, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia
aeronautica o sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza,
soccorso e ordine pubblico;
m) l’esercizio dell’attività
venatoria;
n) l’attività di campeggio libero e sosta dei
camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo;
o)
l’installazione o l’utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza
nelle aree a vegetazione naturale;
p) la realizzazione di
opere e interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la
morfologia del terreno;
q) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle
strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi
di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le
attività agro-silvo-pastorali.
2. In aggiunta ai divieti di cui al comma 1, nella
porzione marina del parco è altresì vietato:
a) nell’ambito della pesca sportiva,
l’utilizzo di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da
imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da
fondo combinate;
b) la pesca a strascico nelle aree
caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario anche se
ricadenti a profondità superiori a cinquanta metri;
c) lo
scavo di trincee per l’interramento di cavi e condotte sottomarine nelle aree
caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
d) per i mezzi nautici a motore e per i natanti da diporto a
motore, il superamento del limite di velocità di 6,5 nodi. Tale limite non si
applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle
imbarcazioni della pubblica amministrazione preposte allo svolgimento di
funzioni istituzionali;
e) l’ancoraggio e la costruzione di
campi ormeggio nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di
interesse comunitario;
f) le trivellazioni per la ricerca di
idrocarburi;
g) i parchi eolici off-shore.
3. Sono, altresì, vietate le seguenti attività:
a) la realizzazione e l’ampliamento di
impianti urbani o industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno
eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti
idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso
tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi
tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non
alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di
superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori
paesaggistici;
b) la realizzazione e l’ampliamento di impianti
per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati
nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 (Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili);
c) l’eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici
e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e
paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle
specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei
pascoli e delle risorgive.
4. Nelle porzioni di terreno ubicate all’interno del
parco, così come individuato nell’allegato B della presente legge, a distanza
planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall’asse del corso d’acqua del
reticolo idrografico cartografato nella carta idrogeomorfologica, non inferiore
a centocinquanta metri, vige ove previsto dalle norme tecniche del Piano di
bacino stralcio assetto idrogeologico, il divieto assoluto di edificabilità, e,
comunque, non è consentito:
a) l’impianto di colture agricole, ad
esclusione del prato permanente;
b) il taglio o la piantagione
di alberi o cespugli se non autorizzati dall’autorità idraulica competente, ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) lo
svolgimento delle attività di campeggio;
d) il transito e la
sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di
manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate
dall’autorità idraulica competente;
e) lo svolgimento di
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché il deposito temporaneo
dei rifiuti.
5. Fino all’approvazione del Piano sull’intero territorio
del parco è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni;
b) realizzare qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei
terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali
operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e
pastorali nei terreni in coltivazione;
c) realizzare nuove
strade ed ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività
agricole-forestali e pastorali.
6. Fatte salve le previsioni del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
e quelle contenute nel PPTR fino all’approvazione del piano del parco, l’ente di
gestione, ove istituito e operante, oppure il soggetto a cui è affidata la
gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 14, d’intesa con la struttura
regionale di cui all’articolo 23
della l.r.
19/1997. limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 3, per
rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità
istitutive del parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal
comma 5, per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di
pubblico interesse.
7. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale
ricostituzione delle specie vegetali e animali danneggiate a spese
dell’inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente,
il titolare dell’impresa ed il direttore dei lavori in caso di costruzione e
trasformazione di opere. Accertata l’inosservanza, l’ente di gestione ingiunge
al trasgressore la riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il
termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone
l’esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui
all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), ovvero avvalendosi del comando unità forestali, ambientali ed
agroalimentari carabinieri o del nucleo operativo ecologico di cui all’articolo
8, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).
Art. 9
Regime autorizzativo
1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente
restrittivi, fino all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi
autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, sono consentiti:
a) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con
l’individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto
ambientale;
b) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici
in attualità di coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse;
c) la realizzazione degli interventi sulle aree boscate e i
tagli boschivi secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in
materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente;
d) la sostituzione delle colture arboree realizzata
esclusivamente secondo l’impianto a buche, senza scasso e con aratura di
profondità non superiore a trenta centimetri;
e) sull’intero
territorio del parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001;
f) limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3, la
realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’ articolo
3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001;
g) limitatamente
alla zona 3 di cui all’articolo 3 e ai fabbricati di recente edificazione, non
aventi valore storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di
entrata in vigore del parco ricadenti in zona 2 e zona 1 di cui all’articolo
3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e gli interventi di
nuova costruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r.
380/2001;
h) limitatamente alle zone 2 e 3 e ai fabbricati di
recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, legittimamente
autorizzati alla data di entrata in vigore del parco ricadenti in zona 1 di
cui all’articolo 3, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o
ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento
della loro superficie utile e la realizzazione di interventi di adeguamento
tecnologico e/o igienico-sanitario;
i) sull’intero territorio
del parco, limitatamente ai territori costieri, la realizzazione di strutture
amovibili così come disciplinate dall’articolo 45, comma 3, lettera b3) delle
Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR.
2. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli
strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti,
ove più restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati dovranno essere
utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della
tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei
valori naturalistici ed ambientali presenti nell’area.
Art. 10
Nulla osta e pareri
1. Il rilascio di permessi di costruire o
autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno del
parco è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente di gestione che verifica
la conformità dell’intervento alle disposizioni del piano e del regolamento.
2. Fino all’approvazione del piano e del regolamento, il
rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi a interventi,
impianti e opere ricadenti all’interno del parco è subordinato al parere
preventivo e obbligatorio dell’ente di gestione che verifica la coerenza
dell’intervento con le finalità istitutive del parco nonché la conformità
dell’intervento alle disposizioni della presente legge.
Art. 11
Indennizzi
1. Ai sensi dell’articolo 15 della l. 394/1991, l’ente di
gestione del parco è tenuto a indennizzare i danni eventualmente provocati dalla
fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture.
Art. 12
Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi
1. La vigilanza sulla gestione del parco è
esercitata dalla Giunta regionale attraverso le strutture regionali competenti
in materia di aree protette e di vigilanza ambientale, nonché dall’ente di
gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai
sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000.
2. In caso di inottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 5, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale,
previa diffida all’ente di gestione, con proprio decreto nomina un commissario
ad acta che provvede in sua sostituzione. Il compenso e il rimborso delle spese
per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del medesimo ente di
gestione. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza
ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.
3. A seguito di segnalazioni delle competenti
strutture regionali e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente
della Giunta, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle
normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da
compromettere le finalità di tutela dell’area protetta, con proprio decreto
provvede allo scioglimento degli organi dell’ente di gestione ed esercita il
potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario straordinario che
provvede in via sostitutiva alla gestione del parco.
Art. 13
Sanzioni
1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla l.
394/1991, per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le seguenti
sanzioni:
a) la violazione del divieto di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
b) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
c) la violazione
del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a
un massimo di euro 10 mila;
d) la violazione del divieto di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00;
e) la violazione del divieto di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera e), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di
euro 2.000,00 per ogni metro cubo di materiale estratto e per ogni metro cubo
di rifiuto conferito, fino a un massimo di euro 3.000,00;
f)
la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un
massimo di euro 250,00;
g) la violazione del divieto di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera g), comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila;
h) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera h), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
i) la violazione
del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un
massimo di euro 1.000,00;
j) la violazione del divieto di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera j), comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
k) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera k), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
l) la violazione
del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un
massimo di euro 1.000,00;
m) la violazione del divieto di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera m), comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dalle vigenti leggi in materia di caccia;
n) la
violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera n), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un
massimo di euro 2.500,00;
o) la violazione del divieto di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera o), comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
p) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera p), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 25, comma 4, della l.r. 19/1997;
q) la
violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera q), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un
massimo di euro 1.000,00;
r) la violazione dei divieti di cui
all’articolo 8, comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
s)
la violazione dei divieti di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia
urbanistica e paesaggistica;
t) la violazione delle
limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi dalla
normativa regionale vigente in materia comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 25,
comma 6, della l.r.
19/1997.
2. Per l’accertamento delle violazioni e
l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le
norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e all’articolo 6, comma 6, della l.
394/1991.
3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 13 sono
introitate nel bilancio dell’ente di gestione e destinate agli appositi capitoli
di spesa del bilancio di previsione dell’ente stesso per la gestione del parco.
Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione. La
violazione dei divieti richiamati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), n), o) e p) del comma 1 nonché dei divieti richiamati alle lettere c),
e), f) e g) comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l’eventuale
ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni
impartite dell’ente di gestione.
Art. 14
Norma transitoria
1. Sino alla costituzione dell’ente di gestione del
parco nel termine di cui all’articolo 2, comma 3, la gestione, l’amministrazione
e la legale rappresentanza dell’area protetta sono affidate ad un commissario
individuato congiuntamente dal Comune di Polignano a Mare e dalla Regione
Puglia, d’intesa con gli altri enti locali territorialmente interessati. Il
commissario è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e
la durata dell’incarico non può comunque essere superiore a dodici mesi.
2. Non soggiacciono alle disposizioni della
presente legge gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di
depurazione delle acque, inclusa la realizzazione dei relativi scarichi.
3. Non soggiacciono alle disposizioni della
presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di
pubblicazione del disegno di legge 25 febbraio 2020, n. 13 sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia (BURP) 3 marzo 2020, supplemento n. 27, hanno già
conseguito tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla
normativa vigente e applicabili alla fattispecie.
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle
presenti disposizioni si fa fronte mediante assegnazione, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila sul capitolo 581011 “Spese per la
costituzione di aree naturali protette. (l.r.
19/1997.)”, alla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, programma 2,“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”,
titolo 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente
esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri
di cui sopra si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente
disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 29
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché
dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 16
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato
dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della l.r.
19/1997. .
Art. 17
Modifica alla l.r.
19/1997.
1. Il comma 5 dell’articolo 20
della l.r.
19/1997. è sostituito dal seguente:
“5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato
dall’ente di gestione alla Giunta regionale che, acquisito il parere
obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, procede
alla relativa approvazione.”
CAPO II
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE MAR PICCOLO
Art. 18
Oggetto, classificazione e finalità
1. Ai sensi dell’articolo 23 della l. 394/1991 e
dell’articolo 6
della l.r.
19/1997. è istituita l’area naturale
protetta denominata
Parco naturale regionale “Mar Piccolo” classificata parco naturale regionale,
secondo l’articolo 2,
comma 1, lettera a), della l.r.
19/1997. .
2. Il parco comprende i territori dei comuni di Taranto,
Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico su una
superficie individuata dai file vettoriali georeferenziati elencati
nell’allegato C della presente legge che ne costituisce parte integrante, la cui
rappresentazione cartografica è contenuta nell’Allegato D, anch’esso parte
integrante.
3 Il Parco è istituito al fine di:
a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e
vegetali e le associazioni vegetali, anche
riguardo a quelle tutelate
dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;
b)
salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici;
c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri
idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
d)
recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la
valorizzazione dei corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali;
e) promuovere una strategia regionale dell’acqua
intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica;
f)
elevare il gradiente ecologico dell’ambiente marino e degli agro ecosistemi;
g) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici
e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali ed
architettoniche, etnoantropologiche e dell’antropizzazione, i manufatti ed i
sistemi insediativi rurali;
h) riqualificare e recuperare
l’uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);
i) promuovere attività di educazione e di formazione
ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili;
j) promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni
naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici;
k) promuovere un
modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle
risorse naturali e a quelle del patrimonio storico, archeologico e
architettonico, che contribuisca a innalzare il livello di qualità della vita
dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del
territorio;
l) incentivare il miglioramento della qualità
dei prodotti agricoli e della molluschicoltura, anche attraverso l’istituzione
di marchi di qualità e certificazioni di prodotto e di processo;
m) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo
sostenibile che preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo e
accrescano la qualità della vita delle popolazioni presenti;
n) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al
fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e
migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti.
Art. 19
Ente di gestione
1. La gestione del parco è affidata agli enti
locali territorialmente interessati che operano tramite un consorzio costituito
ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000.
2. I Comuni di Taranto, Statte, Carosino,
Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico partecipano al consorzio
proporzionalmente alle quote di territorio compreso nel perimetro del parco.
3. Gli enti locali territorialmente interessati
procedono secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2 del d.lgs. 267/2000
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
decorsi i quali, la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con
propria deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in luogo
dell’ente rimasto inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per
l’espletamento dell’incarico sono posti a carico dell’ente inadempiente. Il
commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza
in relazione all’attività oggetto dell’incarico.
4. Sono organi dell’ente di gestione del parco
quelli indicati all’articolo 9
della l.r.
19/1997.
5. Gli enti locali territorialmente interessati
procedono conformemente agli atti di indirizzo derivanti sia da leggi statali
che regionali, oltre che dagli atti di indirizzo della Regione, da emanarsi
nell’esercizio delle funzioni e competenze a essa spettanti e nel rispetto dei
principi fondamentali contemplati dalla l. 394/1991, tra cui quello della
partecipazione.
6. La gestione della riserva naturale regionale
orientata “Palude La Vela”, rientrante nel perimetro del parco naturale
regionale “Mar Piccolo”, è affidata all’ente di gestione di quest’ultimo.
7. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro
bene o servizio finalizzato alla gestione della riserva naturale regionale
orientata “Palude La Vela”, attualmente nella disponibilità del Comune di
Taranto in qualità di ente di gestione provvisoria o da quest’ultimo acquistati,
confluiscono nel patrimonio dell’ente di gestione del parco naturale regionale
“Mar Piccolo”.
8. Gli organi dell’ente di gestione durano in
carica cinque anni.
Art. 20
Zonizzazione provvisoria
1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 21,
il parco è suddiviso nelle seguenti zone:
a) zona 1 di rilevante valore naturalistico,
paesaggistico e storico culturale;
b) zona 2 di valore
naturalistico, paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di
attività antropiche;
c) zona 3 connotata dalla presenza di
nuclei abitati, militari e produttivi.
Art. 21
Piano per il parco
1. La tutela dei valori naturali, ambientali,
storici, culturali e antropologici affidata all’ente di gestione del parco è
perseguita attraverso il piano per il parco predisposto e adottato dall’ente di
gestione stesso e approvato secondo quanto stabilito all’articolo 22.
2. Il Piano disciplina i contenuti di cui
all’articolo 12, comma 1 della l. 394/1991 e suddivide il territorio del parco
in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto all’articolo 12,
comma 2 della medesima legge.
3. Ai sensi dell’articolo 12 comma 7 della l.
394/1991, il piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi
livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Il piano è
conforme alle previsioni del PPTR approvato con deliberazione della Giunta
regionale 176/2015, nonché a quelle del PAI approvato con deliberazione del
Comitato istituzionale 39/2005, sia con riferimento alle aree a pericolosità
idraulica sia con riferimento al reticolo idrografico della carta
idrogeomorfologica, del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), adottato con
deliberazione 17 dicembre 2015, n. 1 e approvato dal Comitato istituzionale
integrato in data 3 marzo 2016, del Piano di gestione delle acque (PGA) adottato
il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016.
4. L’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i
dodici mesi successivi alla data di approvazione del medesimo, decorsi i quali
la Giunta regionale, previa diffida rivolta al comune inadempiente, nomina con
propria deliberazione un commissario ad acta che provvede in luogo del comune
rimasto inerte. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento
dell’incarico sono posti a carico del comune inadempiente. Il commissario ad
acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione
all’attività oggetto dell’incarico.
5. Il piano individua le aree contigue del parco
naturale aventi la finalità di assicurare la conservazione dei valori dell’area
protetta, nelle quali la Regione, d’intesa con l’ente di gestione del parco e
con gli enti locali interessati, stabilisce le misure di disciplina della
caccia, della pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell’ambiente e la
prevenzione del rischio idraulico.
6. Il piano prevede interventi che riguardano:
a) riqualificazione e recupero ambientale
complessivo;
b) rinaturalizzazione, riconversione e aumento
della superficie occupata dalle formazioni vegetali naturali;
c) diversificazione degli habitat attualmente presenti, con
ripristino delle aree incolte e a pascolo;
d)
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, anche con funzione di corridoi ecologici
e difesa idrogeologica;
e) monitoraggio dell’inquinamento e
dello stato degli indicatori biologici presenti;
f) recupero e
conservazione e fruizione compatibile dei beni storici e architettonici
diffusi;
g) creazione di sentieri natura, didattici e
ricreativi a uso delle scuole, dei cittadini e dei turisti;
h)
valorizzazione delle aree costiere mediante la realizzazione di forme di
fruizione-sostenibile;
i) coinvolgimento degli operatori nei
vari settori economici e produttivi, per fornire la propria collaborazione
nella tutela degli ecosistemi, nel miglioramento dell’offerta di servizi
ecosistemici e nella realizzazione di interventi di protezione e
valorizzazione del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e
convenzioni;
j) implementazione di progetti di recupero,
conservazione e fruizione compatibile dei beni diffusi nel territorio;
k) implementazione di progetti di ripristino e tutela
ambientale e delle componenti ecologiche delle aree militari (articolo 357,
comma 1 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ivi comprese le aree dismesse;
l) introduzione della previsione di ricorrere alle procedure
dell’archeologia preventiva (articolo 25 del d. lgs. 50/2016) come misure di
mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici.
Art. 22
Iter procedimentale del piano per il parco
1. L’Ente di gestione dell’area protetta:
a) predispone ed adotta il piano in
conformità all’articolo 20
(Piano per il Parco) della l.r.
19/1997. nonché a quanto stabilito dalla l.r. 44/2012;
b) deposita il piano adottato presso gli enti territoriali
interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi e pubblica sul BURP
l’avviso di deposito del piano. Durante tale periodo chiunque ha facoltà di
prendere visione del piano, estrarne copia e presentare osservazioni scritte;
c) a seguito del decorso del termine contemplato dalla lettera
b), formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette
il piano, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni, alla
struttura regionale competente in materia di aree protette.
2. L’articolazione regionale a ciò preposta:
a) predispone l’istruttoria propedeutica
all’approvazione del piano e, a tal fine, può convocare appositi incontri con
le strutture regionali interessate e con rappresentanti di enti e associazioni
competenti;
b) trasmette la relazione istruttoria all’ente di
gestione che, entro il termine di trenta giorni, conforma il piano alla stessa
apportando tutte le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette ai fini
della approvazione;
c) trasmette il Piano alla Giunta regionale ai fini
della presa d’atto, a seguito della quale viene poi trasmesso alla Commissione
consiliare competente.
3. Prima della approvazione definitiva viene
acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della competente commissione
consiliare.
4. Al piano possono essere apportate modifiche
seguendo le procedure di cui ai commi 1 e 2. Il piano è aggiornato con identiche
modalità dell’approvazione almeno ogni dieci anni.
5. L’organo competente ad approvare il piano per il
parco è il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 20,
comma 5 della l.r.
19/1997.
Art. 23
Regolamento del parco
1. La disciplina dell’esercizio delle attività
consentite nel territorio del Parco è definita con il regolamento del parco che
ha i contenuti indicati nell’articolo 11 e nell’articolo 15, comma 4 della l.
394/1991 ed è approvato in conformità al disposto dell’articolo 22,
comma 2 della l.r.
19/1997.
2. L’organo competente ad approvare il regolamento
per il parco è il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 22,
comma 2 della l.r.
19/1997.
Art. 24
Piano pluriennale economico–sociale
1. Il Piano pluriennale economico-sociale
promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle
collettività eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori
adiacenti.
2. Il piano è predisposto in conformità a quanto
previsto dall’articolo 14 della l. 394/1991 e deliberato dalla Comunità del
parco, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell’ente di gestione
nonché con il contributo degli enti locali interessati, secondo l’iter di cui
all’articolo 23.
3. Il Piano ha durata quadriennale e può essere
annualmente aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
Art. 25
Misure di salvaguardia
1. Sull’intero territorio del parco sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il
disturbo delle specie animali, a eccezione di quanto eseguito per fini di
ricerca e di studio e previa autorizzazione del parco. Sono comunque
consentiti prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente di gestione del parco,
nonché le attività di molluschicoltura esistenti e regolarmente autorizzate
alla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) la raccolta e
il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono
consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini
scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal
parco;
c) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque;
d)
l’introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare
l’equilibrio naturale, fanno eccezione le specie introdotte ai fini della
molluschicoltura, purché non compromettano gli equilibri ecologici e
biogeochimici;
e) l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e
discariche;
f) l’asportazione di minerali e materiale di
interesse geologico, paleontologico e archeologico, fatti salvi prelievi a
scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’ente parco;
g) la realizzazione di opere e interventi tali da modificare
gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime delle acque,
ovvero tali da incidere sulle finalità previste nell’articolo 18;
h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei
nuclei abitati, non autorizzate dall’ente parco;
i)
l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici;
j) l’introduzione, da parte di
privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non
autorizzata;
k) l’uso di fuochi all’aperto;
l)
il sorvolo del territorio del parco da parte di velivoli non autorizzati
dall’ente, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o
sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza, soccorso e ordine
pubblico;
m) l’esercizio dell’attività venatoria;
n) l’attività di campeggio libero e sosta dei camper fuori
dalle aree attrezzate allo scopo;
o) l’installazione o
l’utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza nelle aree a
vegetazione naturale;
p) la realizzazione di opere e
interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la
morfologia del terreno;
q) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle
strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi
di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli
militari e per le attività agro-silvo-pastorali.
2. In aggiunta ai divieti di cui al comma 1, nella
porzione marina del parco è altresì vietato:
a) nell’ambito della pesca sportiva,
l’utilizzo di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da
imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da
fondo combinate;
b) la pesca a strascico nelle aree
caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario, anche se
ricadenti a profondità superiori a cinquanta metri;
c) lo
scavo di trincee per l’interramento di cavi e condotte sottomarine nelle aree
caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
d) per i mezzi nautici a motore e per i natanti da diporto a
motore, il superamento del limite di velocità di 6,5 nodi; tale limite non si
applica ai mezzi militari, in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso,
nonché alle imbarcazioni della pubblica amministrazione preposte allo
svolgimento di funzioni istituzionali;
e) l’ancoraggio e la
costruzione di campi ormeggio nelle aree caratterizzate dalla presenza di
habitat di interesse comunitario;
f) le trivellazioni per la
ricerca di idrocarburi;
g) i parchi eolici off-shore.
3. Sono, altresì, vietate le seguenti attività:
a) la realizzazione e l’ampliamento di
impianti urbani o industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno
eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti
idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso
tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi
tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non
alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di
superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori
paesaggistici;
b) la realizzazione e l’ampliamento di impianti
per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati
nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 (Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili);
c) l’eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici
e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e
paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle
specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei
pascoli e delle risorgive.
4. Fino all’approvazione del piano sull’intero territorio
del parco è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni;
b) realizzare qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei
terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali
operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e
pastorali nei terreni in coltivazione;
c) realizzare nuove
strade e ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività
agricole-forestali e pastorali.
5. Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelle del PPTR, fino
all’approvazione del piano del parco, l’ente di gestione, ove istituito e
operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi
dell’articolo 30, d’intesa con la struttura regionale di cui all’articolo 23
della l.r.
19/1997. limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’articolo 20,
per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle
finalità istitutive del parco, può concedere motivate deroghe ai divieti
previsti dal comma 4, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilità.
6. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale
ricostituzione delle specie vegetali e animali danneggiate a spese
dell’inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente,
il titolare dell’impresa ed il direttore dei lavori in caso di costruzione e
trasformazione di opere. Accertata l’inosservanza, l’ente di gestione ingiunge
al trasgressore la riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il
termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone
l’esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui
all’articolo 41 del d.p.r. 380/2001, ovvero avvalendosi del Comando unità
forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri o del Nucleo operativo
ecologico di cui all’articolo 8, comma 4 della l. 3491986, n. 349.
Art. 26
Regime autorizzativo
1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente
restrittivi, fino all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi
autorizzati ai sensi dell’articolo 25, comma 5, sono consentiti:
a) le attività di molluschicoltura
preventivamente autorizzate dall’ente parco;
b) le pratiche di
allevamenti fissi e semi-bradi con l’individuazione di tecniche di pascolo a
minor impatto ambientale;
c) la continuazione delle pratiche
colturali sulle superfici in attualità di coltivazione, nonché le normali
attività agricole connesse;
d) la realizzazione degli
interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi secondo quanto stabilito
dalla normativa regionale vigente in materia e previa autorizzazione della
struttura regionale competente;
e) la trasformazione delle
colture agricole presenti;
f) la sostituzione delle colture
arboree realizzata esclusivamente secondo l’impianto a buche, senza scasso e
con aratura di profondità non superiore a trenta centimetri;
g) sull’intero territorio del parco, la realizzazione degli
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c)
del d.p.r. 380/2001;
h) limitatamente alla zona 3 di cui
all’articolo 20, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia
di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. 380/2001;
i) limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di
interventi di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi
all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di
interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli
impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria,
sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere
architettoniche;
j) gli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di
riparazione e di ripristino ambientale definiti nell’ambito della procedura di
approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del Sito di
interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente 10 gennaio
2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto) e finalizzati
a minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato
di contaminazione presente nel sito.
2. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli
strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti,
ove più restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati non dovranno
verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali
presenti nell’area.
Art. 27
Nulla osta e pareri
1. Il rilascio di permessi di costruire o
autorizzazioni relativi a interventi, impianti, opere e attività ricadenti
all’interno del parco è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente di
gestione che verifica la conformità dell’intervento alle disposizioni del piano
e del regolamento.
2. Fino all’approvazione del piano e del
regolamento, il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi ad
interventi, impianti ed opere ricadenti all’interno del parco è subordinato al
parere preventivo e obbligatorio dell’ente di gestione che verifica la coerenza
dell’intervento con le finalità istitutive del parco nonché la conformità
dell’intervento alle disposizioni della presente legge.
Art. 28
Indennizzi
1. Ai sensi dell’articolo 15 della l. 394/1991,
l’ente di gestione del parco è tenuto a indennizzare i danni eventualmente
provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture.
Art. 29
Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi
1. La vigilanza sulla gestione del parco è
esercitata dalla Giunta regionale attraverso le strutture regionali competenti
in materia di aree protette e di vigilanza ambientale, nonché dall’ente di
gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai
sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000.
2. In caso di inottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 22, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale,
previa diffida all’ente di gestione, con proprio decreto nomina un commissario
ad acta che provvede in sua sostituzione. Il compenso e il rimborso delle spese
per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del medesimo ente di
gestione. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza
ed esperienza in relazione all’attività oggetto dell’incarico.
3. A seguito di segnalazioni delle competenti
strutture regionali e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente
della Giunta, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle
normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da
compromettere le finalità di tutela dell’area protetta, con proprio decreto
provvede allo scioglimento degli organi dell’ente di gestione ed esercita il
potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario straordinario che
provvede in via sostitutiva alla gestione del parco.
Art. 30
Sanzioni
1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla l.
394/1991, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano
le seguenti sanzioni:
a) la violazione del divieto di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera a), comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
b) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00;
c) la violazione
del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a
un massimo di euro 10 mila;
d) la violazione del divieto di
cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro
1.000,00;
e) la violazione del divieto di cui all’articolo 25,
comma 1, lettera e), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di
euro 2.000,00 per ogni metro cubo di materiale estratto e per ogni metro cubo
di rifiuto conferito, fino a un massimo di euro 3.000,00;
f)
la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera f),
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro
25,00 a un massimo di euro 250,00;
g) la violazione del
divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera g), comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di
euro 10 mila;
h) la violazione del divieto di cui all’articolo
25, comma 1, lettera h), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da un minimo di euro 25,00 a; un massimo di euro 250,00;
i) la
violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera i), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un
massimo di euro 1.000,00;
j) la violazione del divieto di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera j), comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
k) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera k), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo
di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
l) la violazione
del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera l), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un
massimo di euro 1.000,00;
m) la violazione del divieto di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera m), comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dalle vigenti leggi in materia di caccia;
n) la
violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera n), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un
massimo di euro 2.500,00;
o) la violazione del divieto di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera o), comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;
p) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera p), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 25, comma 4, della l.r. 19/1997;
q) la
violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera q), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un
massimo di euro 1.000,00;
r) la violazione dei divieti di cui
all’articolo 25, comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
s)
la violazione dei divieti di cui all’articolo 25, commi 3 e 4, comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia
urbanistica e paesaggistica;
t) la violazione delle
limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi dalla
normativa regionale vigente in materia comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa previste dall’articolo 25, comma 6 della l.r. 19/1997.
2. Per l’accertamento delle violazioni e
l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le
norme e i principi di cui al capo I della l. 689/1981 e all’articolo 6, comma 6,
della l. 394/1991.
3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 29 sono
introitate nel bilancio dell’ente di gestione e destinate agli appositi capitoli
di spesa del bilancio di previsione dell’ente stesso per la gestione del parco.
Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione. La
violazione dei divieti richiamati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), n), o), e p) del comma 1 nonché dei divieti richiamati alle lettere c),
e), f), e g) comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l’eventuale
ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni
impartite dell’ente di gestione.
Art. 31
Norma transitoria
1 Sino alla costituzione dell’ente di gestione del
parco nel termine di cui all’articolo 19, comma 3, la gestione,
l’amministrazione e la legale rappresentanza dell’area protetta sono affidate in
via provvisoria al Comune di Taranto.
2 Non soggiacciono alle
disposizioni della presente legge gli interventi di adeguamento degli impianti
esistenti di depurazione delle acque, inclusa la realizzazione dei relativi
scarichi nonché le attività derivanti da indefettibili esigenze connesse alla
presenza di aree e di servitù militari.
3 Non soggiacciono inoltre alle
disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla
data di pubblicazione del disegno di legge 16 luglio 2020, n. 88 sul BURP, hanno
già conseguito tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla
normativa vigente e applicabili alla fattispecie.
Art. 32
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni della presente legge si fa fronte mediante assegnazione, in termini
di competenza e cassa, di euro 50 mila sul capitolo 581010 “Spese per la
gestione delle aree naturali protette (l.r.
19/1997. )”, alla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”, programma 5 “Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione”, titolo 1, dello stato di previsione
delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri
di cui sopra si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente
disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 29
della l.r.
28/2001, nonché dall’articolo 38 del d.lgs. 118/2011.
Art. 33
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto e
disciplinato dalla legge si rinvia alle disposizioni della l.r.
19/1997.
2. Dalla data di pubblicazione del presente disegno
di legge 16 luglio 2020, n. 88 di Istituzione del Parco sul BURP e fino alla
data di entrata in vigore della legge, sull’intero territorio del parco vigono
le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8,
comma 1, della l.r.
19/1997. e quelle di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 394/1991.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.