Art. 1
Incontri tra familiari e
pazienti
1. Per tutta la durata della pandemia da
Covid-19, fatte salve le disposizioni legislative o amministrative meno
restrittive e al fine di consentire gli incontri in ambiente ospedaliero tra
familiari e pazienti in fase di criticità clinica, ovvero bisognosi di
particolari e straordinarie necessità sul piano psicologico, affetti da Covid-19
o meno, i direttori sanitari degli stabilimenti ospedalieri adottano senza
indugio il documento per l’accesso dei familiari in sicurezza agli incontri con
i pazienti in condizioni critiche.
2. Le presenti
disposizioni si applicano, fatte salve le norme legislative o disposizioni
amministrative meno restrittive, anche agli ospiti delle strutture
socio-assistenziali.
Art. 2
Adozione e
attuazione del documento per l’accesso
1. Il documento di cui all’articolo 1, la cui
attuazione è demandata ai direttori delle Unità operative, detta disposizioni
per la definizione dello stato di condizione clinica critica e comunque in tempo
per assicurare la partecipazione attiva del paziente agli incontri, procedure
amministrative e sanitarie d’ammissibilità, comprese le modalità di vestizione e
svestizione dai dispositivi di protezione individuali, orari e tempi massimi
degli incontri, vigilanza dell’operatore sanitario, condizioni di massima
riservatezza possibile, disposizioni suppletive di sicurezza qualora il
congiunto ammesso all’incontro sia affetto da Covid-19 e ogni altra disposizione
per lo svolgimento in sicurezza degli incontri. Il documento deve inoltre
prevedere esplicitamente che sarà il direttore dell’Unità operativa, o facente
funzione, ad autorizzare le visite dei congiunti in caso di richiesta o a
promuoverle rivenendo un chiaro beneficio per il paziente, avendo particolare
cura di garantire la discrezione, la riservatezza e la dignità di tutti gli
altri pazienti dello stesso reparto.
2. Per i casi di cui
all’articolo 1 comma 2, il documento è adottato e attuato dal responsabile
sanitario della struttura.
Art. 3
Mancata adozione o esecuzione del
documento per l’accesso
1. In caso di mancata adozione del
documento per l’accesso di cui agli articoli 1 e 2, nel termine perentorio di
sette giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, provvede il
direttore sanitario dell’azienda sanitaria di riferimento territoriale nei sette
giorni successivi.
2. In caso di mancata attuazione del
documento per l’accesso da parte dei direttori delle Unità operative, provvede
il direttore sanitario dell’azienda sanitaria di riferimento territoriale anche
attraverso la nomina di un commissario ad acta senza oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale, individuando altro dirigente medico della medesima azienda.
(1)
(1) Parole aggiunte dalla l.r.
23/2021, art. 3,
comma 1.
Art. 4
Competenze della Giunta
regionale
1. Nel termine perentorio di cinque giorni
dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale può
adottare con deliberazione il documento regionale tipo a cui dovranno riferirsi
tutti i regolamenti di stabilimento di cui all’articolo 1.
2.
Salvi e impregiudicati i termini previsti dagli articoli 1, 2 e 3, la Giunta
regionale può dettare modifiche operative tendenti alla semplificazione delle
procedure previste dalle presenti disposizioni, da intendersi quale integrazione
del documento di cui all’articolo 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.