Art.  1
Incontri tra familiari e 
pazienti
 1.   Per tutta la durata della pandemia da 
Covid-19, fatte salve le disposizioni legislative o amministrative meno 
restrittive e al fine di consentire gli incontri in ambiente ospedaliero tra 
familiari e pazienti in fase di criticità clinica, ovvero bisognosi di 
particolari e straordinarie necessità sul piano psicologico, affetti da Covid-19 
o meno, i direttori sanitari degli stabilimenti ospedalieri adottano senza 
indugio il documento per l’accesso dei familiari in sicurezza agli incontri con 
i pazienti in condizioni critiche.
 2.   Le presenti 
disposizioni si applicano, fatte salve le norme legislative o disposizioni 
amministrative meno restrittive, anche agli ospiti delle strutture 
socio-assistenziali. 
 
Art.  2
Adozione e 
attuazione del documento per l’accesso 
1.   Il documento di cui all’articolo 1, la cui 
attuazione è demandata ai direttori delle Unità operative, detta disposizioni 
per la definizione dello stato di condizione clinica critica e comunque in tempo 
per assicurare la partecipazione attiva del paziente agli incontri, procedure 
amministrative e sanitarie d’ammissibilità, comprese le modalità di vestizione e 
svestizione dai dispositivi di protezione individuali, orari e tempi massimi 
degli incontri, vigilanza dell’operatore sanitario, condizioni di massima 
riservatezza possibile, disposizioni suppletive di sicurezza qualora il 
congiunto ammesso all’incontro sia affetto da Covid-19 e ogni altra disposizione 
per lo svolgimento in sicurezza degli incontri. Il documento deve inoltre 
prevedere esplicitamente che sarà il direttore dell’Unità operativa, o facente 
funzione, ad autorizzare le visite dei congiunti in caso di richiesta o a 
promuoverle rivenendo un chiaro beneficio per il paziente, avendo particolare 
cura di garantire la discrezione, la riservatezza e la dignità di tutti gli 
altri pazienti dello stesso reparto. 
2.   Per i casi di cui 
all’articolo 1 comma 2, il documento è adottato e attuato dal responsabile 
sanitario della struttura.
Art. 3
Mancata adozione o esecuzione del 
documento per l’accesso
 1.   In caso di mancata adozione del 
documento per l’accesso di cui agli articoli 1 e 2, nel termine perentorio di 
sette giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, provvede il 
direttore sanitario dell’azienda sanitaria di riferimento territoriale nei sette 
giorni successivi.
 2.   In caso di mancata attuazione del 
documento per l’accesso da parte dei direttori delle Unità operative, provvede 
il direttore sanitario dell’azienda sanitaria di riferimento territoriale anche 
attraverso la nomina di un commissario ad acta senza oneri a carico del Servizio 
sanitario nazionale, individuando altro dirigente medico della medesima azienda. 
(1)
(1) Parole aggiunte dalla l.r. 
23/2021, art. 3, 
comma 1.
 
Art.  4
Competenze della Giunta 
regionale
1.   Nel termine perentorio di cinque giorni 
dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale può 
adottare con deliberazione il documento regionale tipo a cui dovranno riferirsi 
tutti i regolamenti di stabilimento di cui all’articolo 1.
2.   
Salvi e impregiudicati i termini previsti dagli articoli 1, 2 e 3, la Giunta 
regionale può dettare modifiche operative tendenti alla semplificazione delle 
procedure previste dalle presenti disposizioni, da intendersi quale integrazione 
del documento di cui all’articolo 1.
 
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, 
comma 1, della legge 
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in 
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.