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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2021
Numero
23
Data
07/07/2021
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari)”.
Note
Allegati
Nessun allegato

 



CAPO I

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9

(Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)

 

Art. 1

Modifiche all’articolo 5  della l.r. 9/2017

 

1.         Al paragrafo 1.7.3. del comma 1 dell’articolo della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) dopo la parola: “immagini” sono aggiunte le seguenti: “, anche al domicilio,”.

2.        Al paragrafo 3.2. del comma 3 dell’articolo 5  della l.r. 9/2017 dopo la parola: “paziente,” sono aggiunte le seguenti: “nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, volte anche a favore di soggetti terzi, e per l’erogazione di cure domiciliari,”.

3.         Dopo il paragrafo 3.2. del comma 3 dell’articolo 5  della l.r. 9/2017 è aggiunto il seguente: “3.2.bis Con apposito provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede conseguentemente ad aggiornare la Sezione B.01.03 “ATTIVITA’ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI” del regolamento regionale 13 gennaio 1995, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie).”.

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 19 della l.r. 9/2017

1.         Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 9/2017 dopo la parola: “attività” sono aggiunte le seguenti:

    “, i professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari.”.

 

 

CAPO II

Modifica alla legge regionale 10 maggio 2021, n. 8

(Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari)

 

Art. 3

Modifica all’articolo 3 della l.r. 8/2021

1.         Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari) dopo le parole “commissario ad acta” sono aggiunte le seguenti: “senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, individuando altro dirigente medico della medesima azienda”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.