Art. 1
Modifiche
all’articolo 4
della l.r.
31/2008
1.
All’articolo 4
della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia
ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
“d) fideiussione a prima
richiesta rilasciata a garanzia delripristino dello stato dei luoghi a fine
esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di
potenza elettrica rilasciata.”;
b)
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8
bis Nei casi di interventi di revamping e repowering degli impianti, la
fideiussione di cui alla lettera c)
del comma 2, deve essere adeguata ai valori attuali espressi dalla norma e
ricalcolata in base alla potenza dell’impianto ottenuta a seguito di detti
interventi.”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.