Art. 1
Integrazioni
alla l.r.
25/2008
1.
Dopo l’articolo 1
della legge
regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non
superiore a 150.000 volt), è inserito il seguente:
“Art.
1 bis (Definizioni)”
1.
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che
seguono:
a)
Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasisuperiore a 30.000 V e
fino a 150.000 (linee terza classe);
b)
Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino
a 30.000 V (linee
seconda
classe);
c)
Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V
(linee prima classe);
d)
Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
istituita aisensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità);
e)
distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di
energia elettrica dal concessionario sugli elettrodotti di alta (non facenti
parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa
tensione;
f)
elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli
stessi;
g)
opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento
ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad
esempio armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di
derivazione, etc.);
h)
esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici;
i)
limite di esposizione: valore de campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
j)
valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore
giornaliere. Detto valore è definito dall’articolo 3 del d.p.c.m. 8 luglio
2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della
popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei
tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione
realizzazione di piani di risanamento;
k)
obiettivi di qualità: limite definito dall’articolo 4 del d.p.c.m. 8
luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella
progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per
l’infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi
insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti
preesistenti;
l)
impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la
porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi;
m)
produttore: soggetto richiedente “la connessione di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con
obbligo di connessione di terzi”;
n)
proponente o richiedente:soggetto legittimato, in virtù di una
concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una
norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e opere
accessorie;
o)
autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata, per
assentire le linee, opere e impianti come descritti all’articolo 4, comma 2,
della l.r. 25/2008.”.
Art.
2
Modifiche
all’articolo 4
della l.r.
25/2008
1.
Al comma 2 dell’articolo 4 della
l.r.
25/2008 le parole: “sola denuncia di inizio lavori” sono sostituite
dalle seguenti: “autorizzazione semplificata”;
2)
Al comma 3 dell’articolo 4 della
l.r.
25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole: “impianti elettrici” sono aggiunte le seguenti: “e
relative opere accessorie”;
b)
alla fine del comma sono aggiunte le parole: “ovvero che sia direttamente
connesso a un impianto in media tensione, autorizzato ai sensi delle presenti
norme. L’esercente è tenuto a comunicare all’amministrazione competente la
data di inizio lavori e la consistenza degli stessi.”.
Art.
3
Modifiche
all’articolo 5
della l.r.
25/2008
1.
Al comma 6 dell’articolo 5
della l.r.
25/2008, sono apportate le seguenti integrazioni:
a)
dopo le parole: “il parere” sono inserite le seguenti: “, ivi compreso
quello urbanistico,”;
b)
dopo le parole: “procedimenti riguardanti” sono inserite le seguenti: “le
varianti ai piani urbanistici, per i quali vale quanto disposto al comma 3
dell’articolo 12,”;
c)
alla fine del comma è aggiunto ilseguente periodo: “Le disposizioni di
questo comma non si applicano inoltre agli atti e procedimenti riguardanti le
varianti ai piani urbanistici di cui al comma 3 dell’articolo
12.”.
Art.
4
Modifiche
all’articolo 7
della l.r.
25/2008
1.
Al comma 1 dell’articolo 7
della l.r.
25/2008 le parole: “La denuncia di inizio lavori” sono sostituite dalle
seguenti: “La richiesta di autorizzazione semplificata o denuncia di inizio
lavori”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 7
della l.r.
25/2008 le parole: “l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera”
sono sostituite dalle seguenti: “, l’impianto oggetto della denuncia deve
ritenersi assentito e si può dar corso all’avvio dei
lavori.”.
Art.
5
Modifiche
all’articolo 13
della l.r.
25/2008
1.
Al comma 1 dell’articolo 13
della l.r.
25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola: “L’autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “e
l’autorizzazione semplificata”;
b)
le parole: “può essere revocata” sono sostituite dalle seguenti: “possono
essere revocate”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 13
della l.r.
25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola: “L’autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “e
l’autorizzazione semplificata”;
b)
le parole “può essere sospesa” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere
sospese”.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 dellaL.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.