TITOLO I
Art. 1
(Oggetto e
finalità)
1. La presente legge disciplina l’esercizio
di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle
amministrazioni provinciali e comunali in forza del punto 4 della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 4, come sostituito dall’articolo 27,
comma 4, della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13, e del punto 5 della lettera b) del comma 1
dell’articolo 5, come modificato dall’articolo 27
della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3, della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti), in
materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, al
fine di assicurare:
a)
la
tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;
b)
la
tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le
azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie
disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;
c)
il
rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità
dell'esercizio.
2. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica facenti parte delle reti di trasmissione
nazionale, siccome individuate ai sensi dell’articolo 1 ter e disciplinate
dall’articolo 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, così come modificati dall’articolo unico della
legge 23 agosto 2004, n. 239.
3. I procedimenti previsti dalla presente
legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di
pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa.
4. La Regione conserva la funzione di
indirizzo e coordinamento delle funzioni medesime, nonché la cura dei rapporti
con lo Stato e con le altre regioni.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente
legge si osservano le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di
cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
Art. 1 bis
(Definizioni) (1)
1.
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che
seguono:
a)
Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasisuperiore a 30.000 V e
fino a 150.000 (linee terza classe);
b)
Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino
a 30.000 V (linee seconda
classe);
c)
Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V
(linee prima classe);
d)
Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
istituita aisensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità);
e)
distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di
energia elettrica dal concessionario sugli elettrodotti di alta (non facenti
parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa
tensione;
f)
elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli
stessi;
g)
opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento
ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad
esempio armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di
derivazione, etc.);
h)
esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici;
i)
limite di esposizione: valore de campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
j)
valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore
giornaliere. Detto valore è definito dall’articolo 3 del d.p.c.m. 8 luglio
2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della
popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei
tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione
realizzazione di piani di risanamento;
k)
obiettivi di qualità: limite definito dall’articolo 4 del d.p.c.m. 8
luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella
progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per
l’infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi
insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti
preesistenti;
l)
impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la
porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi;
m)
produttore: soggetto richiedente “la connessione di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con
obbligo di connessione di terzi”;
n)
proponente o richiedente:soggetto legittimato, in virtù di una
concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una
norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e opere
accessorie;
o)
autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata, per
assentire le linee, opere e impianti come descritti all’articolo 4, comma 2,
della l.r. 25/2008.”.
(1) Articolo integrato dalla l.r.
21/2021 art. 1,
comma 1.
Art . 2
(Accesso ai fondi per lo studio del
tracciato)
1. Per l’accesso ai fondi ai fini di studi e
indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettrici e opere
accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, i tecnici
incaricati, anche privati, possono essere autorizzati a introdursi nell'area
interessata.
2.
Il soggetto richiedente il rilascio della autorizzazione deve darne
notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del
bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti
conosciuto. L'autorità competente tiene conto delle eventuali osservazioni,
formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla data della
relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se
risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata
comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.
3. L'autorizzazione indica i nomi delle
persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è comunicata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima
dell'inizio delle operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene
possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si
estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la
vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di
evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
6. Qualora il numero delle ditte interessate
sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle
altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di
infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono
introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni, sul sito
informatico della Regione dell'autorizzazione rilasciata dall’autorità
competente, che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi
nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione sul sito informatico della Regione
sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.
Art. 3
(Piani di sviluppo della rete di
distribuzione)
1. I soggetti gestori degli elettrodotti, per
le linee superiori a 30.000 volt (V), presentano annualmente alla Regione e alla
provincia i propri programmi di sviluppo della rete.
2. La Regione e le province interessate,
nell’ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione
territoriale o di loro varianti, promuovono il coinvolgimento dei soggetti di
cui al comma 1 per le opportune intese.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione
del presente articolo gli interventi per connessioni ai singoli siti di
produzione e consumo.
(giurisprudenza)
Corte Costituzionale Sent. n. 120 del
26-03-2010 (ud. del 26-01-2010)
Art. 4
(Titoli abilitativi alla costruzione e
all’esercizio
di
linee e impianti elettrici)
1. La costruzione e l’esercizio di linee e
impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge,
salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono
soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti
esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata
nell’originaria autorizzazione.
2. Sono soggette alla autorizzazione
semplificata (2) la costruzione e l’esercizio delle
linee e degli impianti elettrici:
a)
con
tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia
superiore a 2.000 metri (m);
b)
in cavo
sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di
qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati
previa acquisizione del consenso dei proprietari;
c) le opere
accessorie, ivi compresi gli impianti di accumulo dell'energia da allacciare
alla rete di distrubuzione con tensione non superiore a 20 mila V ; (3)
d)
le
varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 m, di elettrodotti
esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V
e)
i
rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a
20.000 V, a condizione che gli stessi interventi non modifichino il tracciato
interessando altre proprietà.
3. In assenza di opposizioni da parte dei
privati e delle amministrazioni interessate, è consentito all’esercente di
costruire ed esercire impianti elettrici e relative opere accessorie (4) con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramino da
un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o
a seguito di denuncia di inizio lavori. ovvero che sia direttamente connesso a un impianto in media
tensione, autorizzato ai sensi delle presenti norme. L’esercente è tenuto a
comunicare all’amministrazione competente la data di inizio lavori e la
consistenza degli stessi.(5) (6)
4. Non sono soggetti ad autorizzazione né a
denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi
compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione
dell’evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i
proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interes-sate.
5. Si considerano autorizzati, ai fini della
presente legge, le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione sia
prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi
della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio).
(2) Parole sostituite dalla
l.r.
21/2021, art. 2,
comma 1
(3) Lettera così
modificata dall'art. 10,
comma 3, L.R.
24 settembre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(4) Parole aggiunte dalla
l.r.
21/2021, art. 2,
comma 2, lett. a).
(5) La Corte
costituzionale, con sentenza 22-26 marzo 2010, n. 120 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010,
n. 13, 1a serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui comprendendo tra gli
interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i
proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae
alla verifica di assoggettabilità dell'opera alla valutazione d'impatto
ambientale.
(6) Parole ahhiunte dalla
l.r.
n. 21/2021, art. 2,
comma 2, lett. b).
(giurisprudenza)
Corte Costituzionale Sent. n. 120 del
26-03-2010 (ud. del 26-01-2010)
Art. 5
(Domanda di autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici, corredata del piano
tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non
inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle
caratteristiche degli impianti, è presentata all’amministrazione competente.
Tale domanda può essere presentata, ove istituito, per il tramite dello
sportello unico delle imprese.
2. Qualora l’impianto interessi il territorio
di due o più province, la domanda va presentata per l’istruttoria alla provincia
il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo il parere delle
altre province interessate dall'opera.
3. Qualora l’impianto interessi il territorio
di due o più regioni, si applica il comma 5 dell’articolo 1 sexies del d.l.
239/2003, convertito, con modificazioni, dalla l. 290/2003.
4. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per
il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione,
corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni
interessati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, e alle altre
amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici). Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve
essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa
disciplinante il vincolo. Nel caso non sussistano interferenze con aree soggette
a vincoli o con infrastrutture lineari o a rete, il richiedente può darne
attestazione nella domanda di autorizzazione.
5. Il richiedente per linee e impianti
elettrici di media tensione (MT) in conduttori nudi e in aereo, e per quelli di
alta tensione (AT) nudi in aereo, in cavo aereo, in cavo interrato, non
superiore a 150.000 V, è tenuto a trasmettere copia della domanda anche
all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Puglia per la
formulazione del parere relativo al rispetto delle prescrizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) e sue modifiche e
integrazioni. Per le linee e gli impianti MT, in conduttori nudi e in aereo di
tensione inferiore a 30.000 V, in luogo del parere, il richiedente deve
trasmettere all’ARPA e all’autorità che autorizza l’opera, autocertificazione
tecnica che attesti che l’opera in progetto è conforme ai dettami di cui al
d.p.c.m. 11723/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché alle prescrizioni
tecniche di cui alle normative del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e
determine applicative dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici (APAT). Analoga dichiarazione deve essere resa per le cabine di
trasformazione MT/BT con tensione d’ingresso inferiore a 30.000 V.
6. I pareri e i nulla-osta devono essere
rilasciati dalle amministrazioni interessate entro novanta giorni dalla data di
ricezione dell’istanza. Decorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di silenzio assenso, il parereivi compreso quello
urbanistico, (7) si intende espresso
favorevolmente. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti le varianti ai piani urbanistici, per i quali vale
quanto disposto al comma 3 dell’articolo 12 (8) il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la
pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi
in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Le disposizioni di questo comma
non si applicano inoltre agli atti e procedimenti riguardanti le varianti ai
piani urbanistici di cui al comma 3 dell’articolo 12. (9)
7. Il richiedente deve effettuare, a sua cura
e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione, dell’avviso di
avvenuto deposito della domanda di autorizzazione. Detto avviso deve contenere
l’indicazione che il piano tecnico dell’opera resta depositato presso
l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione e presso i comuni
interessati per il periodo di quindici giorni, nonché l’indicazione dell’ufficio
dove devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione, le
osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o
privati.
8. Il richiedente non è tenuto a effettuare
avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo laddove il numero dei
soggetti privati interessati sia superiore a cinquanta.
(7) Parole aggiunte dalla l.r.
21/2021, art. 3,
comma 1, lett. a).
(8) Parole aggiunte dalla l.r.
21/2021, art. 3,
comma 1, lett. b).
(9) Periodo aggiunto
dalla l.r.
21/2021, art. 3,
comma 1, lett.
c).
Art. 6
(Procedimento autorizzatorio)
1. L’amministrazione comunica al richiedente
le osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro
i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.
2. L’amministrazione rilascia il
provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni e opposizioni
pervenute e le relative controdeduzioni.
3. Il termine per la conclusione del
procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione, nel sito informatico della Regione, dell’avviso dell’avvenuto
deposito della domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5. Per
i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA), il termine per la conclusione del
procedimento è di centoventi giorni.
4. L’amministrazione, anche su istanza del
richiedente, convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo
modificato dall’articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, al fine di
acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni
necessarie ovvero per acquisire quelli mancanti per i quali non si sia formato
il silenzio assenso e rilascia l’autorizzazione entro i termini previsti dal
comma 3.
Art. 7
(Procedimento di denuncia inizio
lavori)
1. [ La denuncia di inizio lavori,]
La richiesta di autorizzazione semplificata o denuncia di inizio lavori (10) a firma di un legale rappresentante
dell’esercente, deve essere diretta all’amministrazione competente,
eventualmente tramite lo sportello unico delle imprese ove istituito, corredata
di una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell’impianto, di una
corografia con l’indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione
dell’esercente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto
dalla normativa tecnica vigente e che non vi sono opposizioni alla realizzazione
da parte delle amministrazioni coinvolte e da parte dei proprietari delle aree
interessate.
2. Decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della denuncia di cui al comma 1, salvo motivato provvedimento di
divieto di inizio dei lavori da parte dell’amministrazione competente, [
l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera. ] oggetto
della denuncia deve ritenersi assentito e si può dar corso all’avvio dei lavori.
(11)
(10) Parole sostituite dalla
l.r.
21/2021, art. 4,
comma 1.
(11) Parole sostituite dalla
l.r.
21/2021, art. 4,
comma 2.
Art. 8
(Attraversamenti e interferenze con
beni
demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o
con territori soggetti a
vincoli)
1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei
tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversino o generino altri
tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni,
zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino
territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico,
paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a
riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non
può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti
interessati.
2. Per le modalità di esecuzione dei lavori
ovvero di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare
dell'autorizzazione e gli enti interessati devono stipulare, ove necessario,
appositi atti di sottomissione.
Art. 9
(Procedura espropriativa per opere soggette
ad autorizzazione)
1. Qualora il richiedente intenda ottenere
con l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di
pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo
5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli impianti e
l’indicazione dei proprietari catastali. Per l’acquisizione degli eventuali
nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche
su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14
della l. 241/1990.
2. E’ in facoltà del richiedente chiedere,
prima della presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5, la
convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata
dall’articolo 14 bis della l. 241/1990, da ultimo modificato dall’articolo 9
della l. 15/2005.
3. L’amministrazione competente, qualora non
si avvalga della facoltà di delega al richiedente, comunica ai proprietari delle
aree interessate dagli impianti l’avvio del procedimento di autorizzazione
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il numero dei
destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione o avviso è effettuato
mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui
territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare
energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul
sito informatico della Regione. L'avviso deve precisare dove e con quali
modalità può essere consultato il piano o il progetto. Le spese di tali
comunicazioni sono a carico del richiedente.
4. Gli interessati, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione sul sito informatico, possono formulare osservazioni che
vengono valutate dall'autorità competente ai fini delle definitive
determinazioni.
5. Il provvedimento, emanato a conclusione
del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l’esercizio
dell’opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta,
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e costituisce, ove occorra,
variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento di autorizzazione
comprende altresì la verifica ambientale, ove prevista dalla normativa vigente,
ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e
successive modificazioni e integrazioni e sostituisce, anche ai fini urbanistici
e edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e
nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione e all’esercizio degli
elettrodotti di cui alla presente legge.
6. Ai proprietari interessati, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, è data notizia dell’adozione del
provvedimento e della data in cui è stato reso, nonché della facoltà di prendere
visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente
comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.
7. Il provvedimento di cui al comma 5
determina l’inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo
II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità. - Testo A).
8. L’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle
linee elettriche possono essere chieste all’amministrazione competente anche
successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 1
dell’articolo 4 della presente legge. In tal caso il richiedente deve presentare
apposita istanza, corredata di una relazione sommaria che indichi la natura e lo
scopo delle opere da eseguire e completata con gli eventuali nulla-osta,
autorizzazioni e atti di assenso già acquisiti. Al procedimento si applicano i
commi 1, 3, 4 e 7.
9. Per le linee e gli impianti elettrici di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4, qualora in sede di realizzazione
dell’opera venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso
formalizzi la sua opposizione, l’istante può chiedere che l’amministrazione
competente autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità, previa
presentazione di apposita istanza corredata di una relazione sommaria, che
indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dell’attestazione circa
l’assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate, nonché di un
elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall’opera e il
nominativo dei proprietari catastali. Al procedimento si applica il comma 3 e il
provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 5 e 7.
Art. 10
(Decreto di esproprio o di occupazione
anticipata)
1. Il decreto di esproprio o di occupazione
anticipata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15
della l.r.
3/2005, può essere emanato senza particolari indagini o formalità
allorquando gli impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria o
afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il decreto di esproprio o di
occupazione anticipata può essere, altresì, emanato nei casi previsti dal comma
2 dell’articolo 22 e dal comma 2 dell’articolo 22 bis del d.p.r. 327/2001,
ovvero qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza.
2. L'autorità competente, avvalendosi della
commissione provinciale espropri istituita dall'articolo 17
della l.r.
3/2005, prima di emanare il decreto di esproprio, accerta il valore
dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di
espropriazione.
3. I decreti sono emanati nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del beneficiario
dell’espropriazione.
4. Il pagamento dell'indennità di esproprio o
di occupazione anticipata, ove condivisa, è subordinato anche all'acquisizione
della dichiarazione d'inesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato,
attestata dal proprietario.
Art. 11
(Determinazione dell’indennità di servitù
)
1. L’indennità per l’imposizione della
servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di
quanto stabilito dall’articolo 44 del d.p.r. 327/2001, viene commisurata:
a)
al
valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni
nonché dalle cabine o da altre costruzioni, comprese le eventuali aree di
pertinenza indicate nel piano particolareggiato;
b)
ad un
quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di
controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno e una lunghezza
pari alla percorrenza dell’elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei
basamenti o aree di cui alla lettera a);
c)
con le
seguenti modalità per le aree necessarie all’esercizio dell’impianto indicate
nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate alle lettere a) e b):
1)
ad un
ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno
sterile;
2)
ad un
decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti,
frutteti o comunque con colture compatibili con l’elettrodotto;
3)
ad un
quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la
presenza dell’elettrodotto.
2. Il valore dei
terreni è determinato per le lettere a), b) e c) del comma 1:
a)
se
trattasi di area non edificabile, in base al criterio del valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura praticato nella singola regione agraria;
b)
se
trattasi di aree edificabili in base alle indicazioni del d.p.r. 327/2001.
3. Al proprietario coltivatore diretto o
imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva
determinata in misura pari al valore agricolo
medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
4. Il calcolo condotto come al comma 1,
lettere a), b) e c), determina il valore per la servitù di elettrodotto
amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore è aumentato
del 50 per cento.
Art. 12
(Disposizioni urbanistiche)
1. La realizzazione di linee e impianti
elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- Testo A).
2. La costruzione di opere edilizie da
adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è
assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che
sono destinate ad accogliere. In tali casi, la domanda di autorizzazione di cui
all’articolo 5 deve essere corredata anche del progetto esecutivo delle opere
edilizie. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di
costruzione, ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono
computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico
vigente per l’area interessata.
3. Nel caso in cui l’area individuata per
l’insediamento delle opere di cui al comma 2 non abbia conforme destinazione
nello strumento urbanistico vigente, il comune, interpellato ai sensi del comma
4 dell’articolo 5, si esprime, in merito alla localizzazione dell’opera, con
delibera consiliare, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si
intende espresso favorevolmente.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 4
dell’articolo 6 e dai commi 1 e 2 dell’articolo 9, il provvedimento di
autorizzazione determina la localizzazione in via definitiva delle opere e
costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente.
Art. 13
(Decadenza, revoca e sospensione)
1. L’autorizzazione e l’autorizzazione
semplificata (12) possono essere revocate
(13) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e
agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo
la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:
a)
intima
la sospensione della costruzione o dell’esercizio dell’opera elettrica;
b)
concede
il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l’adempimento degli
obblighi e delle prescrizioni disattese;
c)
avverte
il titolare dell’autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l’autorizzazione
sarà revocata e sarà intimata la demolizione.
2. L’autorizzazione e l’autorizzazione
semplificata (14) possono essere sospese (15) dall’autorità competente, per sopravvenute
condizioni di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica, ostative alla
prosecuzione dell’esercizio della linea e impianto elettrico. Nel caso in cui la
situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell’esercizio
dell’impianto sospeso, l’autorizzazione è revocata e all’esercente l’impianto,
salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo
indennizzo a carico dell’amministrazione.
3. Il provvedimento di sospensione deve
essere motivato e deve contenere l’indicazione degli eventuali interventi da
eseguire.
(12) Parole aggiunte dalla l.r.
21/2021, art. 5,
comma 1, lett. a).
(13) Parole sostituite
dalla l.r.
21/2021, art. 5,
comma 1, lett. b).
(14) Parole aggiunte dalla l.r.
21/2021, art. 5,
comma 2, lett. a).
(15) Parole sostituite
dalla l.r.
21/2021, art. 5,
comma 2, lett.
b).
Art. 14
(Inamovibilità)
1. Gli elettrodotti con tensione nominale
uguale o superiore a 130.000 V sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 17.
2. Gli elettrodotti con tensione nominale
inferiore a 130.000 V si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata,
su richiesta del gestore, l’inamovibilità all’atto del rilascio del
provvedimento di autorizzazione di cui alla presente legge.
Art. 15
(Comunicazione di fine lavori)
1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 20.000
V, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto a informare
dell’avvenuta fine lavori l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione,
inviando le coordinate geografiche dei sostegni posti in opera nonché ogni
eventuale altra indicazione per l’individuazione della linea elettrica.
Art. 16
(Collaudo)
1. Le linee e gli impianti elettrici di cui
al comma 1 dell’articolo 4, con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono
sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di
messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione presentata
contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
2. Il collaudatore è nominato dall’autorità
competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di
costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né
economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell’autorizzazione o
all’impresa che ha costruito gli impianti. Tutte le spese inerenti al collaudo
sono a carico del titolare dell’autorizzazione. Gli onorari per i collaudatori
sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a
vacazione in base alle tariffe per le prestazioni professionali vigenti.
3. In sede di
collaudo devono accertarsi:
a)
l’avvenuta ultimazione dei lavori;
b)
la
funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei
materiali e dei complessi costruttivi;
c)
la
conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni
tecniche stabilite dall’autorizzazione;
d)
l’adempimento di ogni altro obbligo
particolare imposto dall’autorizzazione stessa.
4. Qualora le linee elettriche e le relative
opere accessorie siano state costruite con l’impiego di materiali, strutture e
opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo,
secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la
disciplina della costruzione e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne), e
dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera b) del
comma 3 sono sostituiti da un attestato dell’esercente.
5. Le linee fino a 20.000 V si intendono
collaudate dietro presentazione da parte dell’esercente di una dichiarazione di
conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti.
6. Il certificato di collaudo o la
dichiarazione di conformità è trasmesso all’autorità competente che, in caso di
esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell’articolo 13.
7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo o
dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 V.
Art. 17
(Spostamenti o modifiche per ragioni di
pubblico interesse)
1. L’autorità competente può, per ragioni di
prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee e
impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l’equo indennizzo da
corrispondere all’esercente e su chi gravi l’onere del pagamento.
2. Qualora un’opera di competenza regionale
generi interferenza, il procedimento di cui al comma 1 è avviato d’intesa con la
Regione.
3. Il provvedimento di cui al comma 2
costituisce autorizzazione della variante all’impianto concordata con
l’esercente, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere
preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli
5 e 9.
Art. 18
(Piani di risanamento degli elettrodotti)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma
4 dell’articolo 4 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti presentano alla
provincia territorialmente competente una proposta di piano di risanamento
conforme alle prescrizioni del sopra citato d.p.c.m. al fine di assicurare la
tutela della salute e dell’ambiente.
2. La provincia, sentiti i comuni
interessati, approva, ai sensi dell’articolo 9 della l. 36/2001, come modificato
dall’articolo unico della l. 239/2004, entro sessanta giorni dalla data di
ricezione, la proposta di cui al comma 1 costituita da uno o più piani di
risanamento di elettrodotti.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento
interessino il territorio di due o più province, la proposta di piano di
risanamento è presentata alla provincia nel cui territorio si sviluppa la
porzione maggiore dell’impianto ed è dalla stessa approvata previa acquisizione
del benestare delle altre province interessate corredato del parere dei comuni
interessati.
4. Il piano di cui al comma 1 deve contenere
i progetti di risanamento degli elettrodotti e il programma cronologico di
attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a
più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di
destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riguardo alla
tutela della popolazione infantile.
5. Gli oneri del risanamento sono a carico
dei proprietari degli elettrodotti ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della l.
36/2001.
6. In caso di inerzia o inadempienza dei
gestori nella presentazione della proposta dei piani risanamento entro i termini
di cui al comma 1, i piani di risanamento sono adottati dall’amministrazione
provinciale entro i termini fissati dalla l. 36/2001.
7. In caso di inerzia o inadempienza dei
gestori nell’attuazione dei piani risanamento approvati, trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 9 della l. 36/2001. La misura
cautelativa di disattivazione degli impianti prevista alla lettera b) del comma
6 dell’articolo 9 della l. 36/2001 è disposta con decreto del dirigente della
struttura provinciale competente.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 120 del 26-03-2010 (ud. del
26-01-2010)
Art. 19
(Catasto informatico regionale degli
elettrodotti)
1. Per le finalità di cui al comma 1
dell’articolo 4 e dell’articolo 7 della l. 36/2001 e in esecuzione dell’articolo
11
della legge
regionale 8 marzo 2002, n.5 (Norme transitorie per la tutela
dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz), è
stato istituito presso l’ARPA Puglia il Catasto regionale delle sorgenti di
campo elettromagnetico.
2. Le province, titolari delle funzioni di
controllo e vigilanza di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20
della legge
regionale 30 novembre 2000, n.17 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di tutela ambientale), rilevano i dati relativi ai
valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche e li
comunicano all’ARPA Puglia. Trasmettono altresì all’ARPA Puglia tutti i dati in
loro possesso circa le caratteristiche degli impianti esistenti con tensione di
esercizio superiore a 30.000 V e di quelli assoggettati a iter autorizzativi di
pari tensione.
3. Il catasto di cui
al comma 1 deve consentire:
a)
di
disporre di un inventario delle linee elettriche di tensione superiore a 30.000
V di cui al comma 2 presenti sul territorio;
b)
di
determinare i livelli di campi elettrici e magnetici relativi alle linee e agli
impianti di cui alla lettera a);
c)
di
valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto
di quelle esistenti di cui alla lettera a);
d)
di
evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della
popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;
e)
di
verificare l’estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al
comma 2.
4. Il catasto di cui
al comma 1 contiene informazioni relative a :
a)
dati dei
gestori e dei proprietari;
b)
codifiche, denominazioni e tipologie degli
elementi della linea e dei relativi impianti;
c)
dati
autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
d)
dati
geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti
organizzati in ambiente GIS (Geographic information system) ai fini della loro
visualizzazione su opportuno supporto informatico;
e)
dati
tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo
elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
f)
valori
di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di
campo magnetico.
5. I gestori delle linee elettriche
provvedono all’inserimento nel catasto regionale dei dati relativi ai propri
impianti, nuovi ed esistenti, con tensione maggiore di 30.000 V, seguendo le
modalità e i tempi di immissione fissati dall’ARPA Puglia, d’intesa con i
gestori, salvo successive eventuali modifiche ministeriali a cui l’ARPA Puglia
deve attenersi .
6. Le informazioni relative al catasto
regionale sono accessibili da parte dei soggetti pubblici e privati legittimati
attraverso il portale internet dell’ARPA Puglia.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 120 del 26-03-2010 (ud. del
26-01-2010)
Art. 20
(Disposizioni transitorie per gli
elettrodotti)
1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino
a 150.000 V, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della
presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’esercente può chiedere l’autorizzazione
all’amministrazione competente presentando un’apposita istanza corredata di:
a)
un
elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala
1: 25.000;
b)
una
relazione, sottoscritta da un proprio legale rappresentante o da un tecnico
qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi,
sotto la propria responsabilità, descrive le principali caratteristiche tecniche
degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.
2. L’amministrazione, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza, prende atto dell’elenco degli impianti e
provvede alla sua pubblicazione sul sito informatico della Regione. La
pubblicazione dell’elenco equivale all’autorizzazione rilasciata ai sensi della
presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni
pubbliche interessate.
3. Gli impianti autorizzati prima della data
di entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia
stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai
sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte
dell’esercente di dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche
vigenti e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.
Art. 21
(Disposizioni transitorie relative ai
procedimenti pendenti)
1. La presente legge si applica a partire dai
procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle
osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante
abbia optato espressamente per l’applicazione della presente legge ai
procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedimentali non ancora
concluse.
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 9 ottobre 2008
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