Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali"
La materia è stata disciplinata dalla l.r. 22
giugno 1994, n. 22 "Norme per l’esercizio delle funzioni di
controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali" abrogata dalla
legge costituzionale 3/2001 e dalla l.r. 25
giugno 2002, n. 10 "Disciplina dei controlli – Adeguamento
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".
Art. 1
(Organi
di controllo)
[Nella
Regione Puglia il controllo sugli atti degli Enti Locali è
esercitato:
a)
dal Comitato regionale per il controllo sugli atti delle Provincie, dei Consorzi
a partecipazione di Amministrazioni provinciali e degli Enti pubblici
ospedalieri regionali, con sede in Bari;
b)
dalle Sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi
di Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, con sedi nei
capoluoghi di Provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto.
Il
Comitato e le Sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 2
(Autonomia
degli organi di controllo)
[Il
Comitato e le Sezioni decentrate per il controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli
altri Enti previsti nell’art. 1 esercitano autonomamente le loro
finalità.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 3
(Durata
in carica degli organi di controllo)
[Il
Comitato regionale e le Sezioni provinciali durano in carica quanto il Consiglio
regionale, ma esercitano le proprie funzioni dei nuovi organi di
controllo.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali"
Art. 4
(Inizio
dell’attività degli organi di controllo)
[La
data di inizio dell’attività degli
organi di controllo è fisata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Con
lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale designa i funzionari
della Regione che fungono da
Segretario del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di
controllo.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali"
Art. 5
(Decisioni
degli organi di controllo)
[L’organo
di controllo pronuncia:
a)
dichiarazione di presa d’atto per mancanza di
rilievi;
b)
ordinanza motivata di annullamento per
illegittimità;
c)
ordinanza motivata per riesame.
Nessun
altro provvedimento decisionale può essere adottato.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali"
Art. 6
(Relazione
annuale)
[Il
Consiglio regionale esamina annualmente le relazioni del Comitato e delle Sezioni decentrate
di controllo sulla loro attività.
A
tal fine i Presidenti del Comitato e di ciascuna Sezione inviano alla Giunta
regionale ed all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il mese di febbraio
di ogni anno, dettagliate relazioni dei rispettivi Organi Collegiali sulla
attività svolta dai Collegi stessi nell’anno precedente.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali"
Art. 7
(Elezioni
del Presidente)
[Nella
prima seduta di insediamento il Comitato regionale e le Sezioni provinciali,
sotto la presidenza dell’esperto effettivo più anziano di età, eleggono con
votazione a scrutinio segreto i rispettivi Presidenti tra i componenti effettivi
nominati dal Consiglio
regionale.
Qualora
dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei voti è
eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di
voti.
A
parità di voti è eletto il più anziano di età.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali"
Art. 8
(Funzioni
dei Presidenti)
[Il
Presidente del Comitato regionale e i Presidenti delle Sezioni provinciali di
controllo rappresentano gli organi che presiedono e :
a)
convocano il Collegio e dirigono i lavori;
b)
sovraintendono agli Uffici e ripartiscono tra i membri effettivi e supplenti
del Collegio i compiti e le attribuzioni relative ai singoli atti sottoposti
al controllo del Collegio medesimo;
c)
provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi
in caso di assenza o di impedimento.
Il
Presidente del Comitato regionale, anche su richiesta di uno dei Presidenti
delle Sezioni provinciali di controllo, dispone periodiche conferenze dei
componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di controllo, al fine di
coordinare la loro attività istituzionale
nel rispetto della piena autonomia degli Enti
locali.
L’esperto
più anziano di età sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente
dei rispettivi Collegi.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art.
9
(Funzioni
dei componenti dei Collegi)
[I
componenti dell’organo di controllo incaricati dal Presidente del Collegio della
trattazione di una pratica elaborano e formulano le proposte da sottoporre al
Collegio.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 10
(Decadenza
dei componenti dell’organo dei Collegi)
[I
componenti dell’organo di controllo che non intervengono, senza giustificato
motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla
carica.
Importano,
altresì, decadenza le cause
sopravvenute di ineleggibilità
e di incompatibilità, previste da legge della Repubblica.
Nei
casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal
Presidente della Giunta regionale all’interessato, il quale ha dieci giorni di
tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera
definitivamente.
Qualora
si tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al componente dell’organo di
controllo di optare tra la carica del Comitato o della Sezione e quella che ha
causato l’incompatibilità.
Se
il componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il Consiglio
regionale lo dichiara decaduto.
La
dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata o al °Presidente
della Corte d’Appello o all’Amministrazione provinciale per le sostituzioni
di rispettiva
competenza.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 11
(Dimissioni
dei componenti dell’organo di controllo)
[Le
dimissioni dei componenti, anche non elettivi dell’organo di controllo sono
presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, che le
trasmette imediatamente al Presidente della Giunta
regionale.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 12
(Reintegrazione
dell’organo di controllo)
[Quando,
per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del Comitato
o della Sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua
nomina.
Chi
subentra al componente decaduto o dimissionario resta in carica fino alla
scadenza del mandato del sostituito.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 13
(Scioglimento
degli organi di controllo)
[Il
Comitato regionale di controllo e le Sezioni provinciali possono essere sciolte
in caso di accertata impossibilità di funzionamento.
Lo
scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, su conforme
parere del Consiglio regionale che decide con l’intervento di due terzi dei
componenti e a maggioranza assoluta di voti.
Con
lo stesso decreto il Presidente della Giunta provvede alla ricostituzione
dell’organo di controllo.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 14
(Organico
del personale)
[Spetta
al Consiglio, con specifico provvedimento, definire la ripartizione degli uffici
e l’organico del personale addetto al Comitato ed a ogni Sezione; alla Giunta di
assegnare il relativo personale che appartiene al ruolo organico della
Regione.
Il
personale in servizio presso gli organi di controllo dipende funzionalmente dal
Comitato o dalle Sezioni provinciali di controllo.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 15
(Segretariato)
[Il
Segretario del Comitato e di ciascuna Sezione, designato ai sensi dell’art. 4
della presente legge, è funzionalmente
alle dipendenze del Comitato o delle Sezioni.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali"
Art. 16
(Sedute
dei Collegi)
[Il
Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo stabiliscono il
calendario delle sedute che devono avere almeno frequenza bisettimanale; detto
calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della
Regione.
E’
in facoltà dei Presidenti di convocare i Collegi ogni qualvolta ne ravvisano
l’opportunità mediante avviso telegrafico con l’indicazione dell’ordine del
giorno da diramarsi ai componenti almeno 24 ore prima
dell’adunanza.
Alle
riunioni degli organi di controllo debbono essere invitati e possono partecipare
i membri supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire
un membro effettivo.
I
membri dei Collegi che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a partecipare
alle riunioni devono immediatamente informare il Presidente ai fini della
sostituzione con i membri supplenti.
I supplenti esperti sono chiamati
a partecipare alla votazione in sostituzione dei membri effettivi con
criterio di alternanza.
L’avviso
di convocazione delle adunanze di calendario è rimesso insieme con l’ordine del giorno degli argomenti
da trattare a tutti i componenti effettivi e supplenti almeno due giorni prima
di quello fissato per l’adunanza.
Il
Presidente del comitato di controllo o di ciascuna Sezione provinciale invita
alle sedute, limitatamente all’esercizio dei controlli di cui all’art. 16 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132 , il
Medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva
Provincia.
L’assenza
o impedimento del Medico provinciale non impedisce di
deliberare.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali"
Art. 17
(Deliberazione
dei Collegi)
[Le
adunanze degli organi di controllo non sono pubbliche
.
Per
la validità delle deliberazioni si richiede l’intervento di almeno quattro
commissari siano essi effettivi o supplenti.
Le
decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del presidente.
I
componenti del Collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e
alle deliberazioni concernenti atti che direttamente o indirettamente
interessano parenti od affini entro il quarto grado.
Il
Segretario del Collegio cura la tenuta del registro delle adunanze dal
quale dovrà risultare l’indicazione
dei commissari presenti, del relatore designato dal Presidente , la motivazione
e il dispositivo della decisione adottata.
Ogni
commissario ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato
dissenso.
L’organo
di controllo ha facoltà di sentire i rappresentanti delle Amministrazioni al
fine di ottenere elementi di valutazione sui provvedimenti sottoposti al suo
esame.
I
rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che ne abbiano fatta richiesta
e siano all’uopo espressamente delegati, devono essere sentiti su argomenti
all’esame degli organi di controllo, sia in sede di istruttoria, sia in sede di
discussione del provvedimento e possono chiedere che vengano acquisite agli atti
le loro osservazioni.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 18
(Disposizioni
applicabili)
[Per
l’esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comitato regionale e le
Sezioni provinciali di controllo osservano le norme procedurali previste dalle
leggi dello Stato.
Sono
soggetti a controllo di merito che ha carattere eccezionale, gli atti che
rientrano nei casi previsti dalle leggi della
Repubblica.
Non
sono soggetti a controllo gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già
adottati e perfezionati ai sensi di legge.
I
provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 19
(Controllo
sugli atti delle aziende municipalizzate)
[Il
controllo sugli atti delle Aziende e degli Enti di cui al regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578 in materia di
assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, è
attribuito, secondo le rispettive competenze, al Comitato e alle Sezioni di
controllo che lo eserciteranno nei limiti del predetto regio decreto e secondo
le modalità fissate nella presente legge.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 20
(Invio
degli atti soggetti a controllo)
[Gli
atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria del Collegio
competente in duplice esemplare, corredati di un elenco descrittivo degli atti
anche in duplice esemplare, dei quali uno è restituito all’Amministrazione
dell’Ente interessato, munito del timbro e data.
Da
tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 59 e 60 della citata legge
n. 62/1953.
La
richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini della
sospensione del termine stabilito per le determinazioni del Collegio non può
essere effettuata più di una volta.
Restano
ferme le norme che disciplinano termini e forme di pubblicazione preventive o
successive per determinati atti (bilanci, muti, regolamenti, ruoli,
ecc.).]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 21
(Pareri)
[Gli
organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche
amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla
legge.
I
pareri comunque non sono vincolanti per gli organi di controllo se non nei casi tassativamente previsti dalla
legge.
La
richiesta di pareri deve essere inviata per conoscenza anche all’Ente
deliberante.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 22
(Ordinanze
di rinvio e di annullamento)
[Le
ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere
esaurientemente motivati sia in relazione
alle controdeduzioni presentate dall’Ente interessato, sia in relazione
ai vizi riscontrati dall’organo di controllo.
Le
ordinanza di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere
trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all’Ente
interessato.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 23
(Pubblicazione
delle decisioni degli organi di controllo)
[La
decisione adottata dal Comitato o dalla sezione di controllo e' pubblicata
mediante affissione nell' albo dell' Ente, che ha emesso l' atto sottoposto a
controllo, per la durata di sette giorni dalla ricezione della decisione stessa
. (1)
(1) l’art. 23 è stato sostituito dall’articolo unico della
l.r. 6
marzo 1979, n. 12 "Modifica alla l.r. 21 gennaio 1972, n. 2". Il
testo originario era così formulato:"Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo
in ciascuna seduta è trasmessa a cura del Segretario al Presidente della Giunta regionale per l’inserzione
nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione."]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 24
(Copia
e visione degli atti)
[Gli
Uffici di segreteria degli organi di controllo sono tenuti a rilasciare entro
dieci giorni della richiesta, cpia degli atti emessi dai Collegi, a chiunque ne
faccia richiesta.
Non
è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e
del verbale contenente discussione.
La
spesa è a carico del richiedente.
I
Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di spese, copia
dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti
preparatori.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 25
(Indennità
di presenza e rimborso spese)
[Il
Consiglio regionale fissa le indennità di seduta, le indennità di missione e le
spese di viaggio da rimborsare ai singoli componenti degli organi di
controllo.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali".
Art. 26
(Controllo
sugli atti non ancora definiti dagli organi di controllo dello
Stato)
[Tutti
gli atti adottati dagli Enti previsti dalla presente legge che alla data di
inizio di attività degli organi regionali di controllo non risultino ancora
definiti dagli organi di controllo dello Stato, saranno a cura di questi ultimi
trasmessi agli organi regionali competenti.
Dalla
data in cui tali atti pervengono agli organi regionali di controllo decorre il
termine per l’esercizio dei poteri di controllo.]
Legge abrogata dall’ art.
47 della l.r. 4 maggio 1985, n. 25 "Norme per l’esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti
strumentali regionali"
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