(*) Vedi 
nota
Vedi, anche, quanto disposto 
dalla  L.R. 
4 settembre 1979, n. 62.
La presente legge è stata abrogata 
dall'art. 70, comma 5, lettera g), L.R. 
10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto 
dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 
6 del suddetto art. 70).
 
ARTICOLO 
1
[La legge statale 6 dicembre 
1971, n. 1044 e' applicata nella Regione Puglia con l' osservanza delle seguenti 
norme.
 
ARTICOLO 
2
Spetta al Consiglio 
Regionale:
a) promuovere apposito studio 
per la valutazione del fabbisogno quinquennale di asili – nido nella 
Regione;
b) approvare il piano regionale 
degli asili - nido;
c) approvare la graduatoria tra 
i Comuni che richiedono i finanziamenti sulla base dei criteri precedentemente 
da esso stabiliti;
d) promuovere e determinare i 
programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli 
asili - nido.
 
ARTICOLO 
3
Spetta alla Giunta 
Regionale:
a) esaminare le domande 
presentate dai comuni e dai Consorzi dei Comuni e formulare la graduatoria 
motivata dei finanziamenti;
b) elaborare il piano annuale 
dei finanziamenti per la costruzione e gestione degli asili - 
nido;
c) sottoporre entro il 30 
giugno di ogni anno il piano stesso all' approvazione del Consiglio 
Regionale;
d) presentare al Consiglio 
Regionale annualmente una relazione sullo stato di applicazione della presente 
legge.
ARTICOLO 
4
Entro il 30 aprile di ogni anno 
i Comuni o Consorzi di Comuni inoltrano le richieste di finanziamento alla 
Regione per la costruzione di asili - nido o riadattamento di immobili gia' 
esistenti per destinarli agli asili - nido. Le richieste devono essere corredate 
dalla seguente documentazione:
a) domanda indirizzata al 
Presidente della Regione;
b) copia della deliberazione 
del Consiglio Comunale atta a comprovare la scelta di costruire o gestire almeno 
uno o piu' asili - nido, con indicazione delle fonti di 
finanziamento;
c) attestazione della 
disponibilità di area idonea gia' in proprietà o prevista da strumenti 
urbanistici vigenti (specificandone la natura);
d) articolata relazione tecnica 
in cui sia definito il tipo di soluzione prevista nella ipotesi 
di:
- costruzione, riadattamento di 
edifici gia' in proprietà del Comune;
- ristrutturazione di locali in 
edifici residenziali;
- previsione di maggiore 
spesa;
e) planimetria in scala 1/ 500 
su cui sia indicata l' area riservata all' asilo - nido, la sua superficie e la 
viabilità, principale; stralcio planimetrico riflettente gli insediamenti 
industriali compresi nel raggio di ml. 1.000 e gli eventuali plessi scolastici 
esistenti o in progetto.
Per l' anno 1972, in deroga al 
primo comma, le domande con la documentazione dovranno essere inoltrate entro 15 
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente 
legge.
ARTICOLO 
5
I contributi per la costruzione 
sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le 
norme che saranno previste in apposito regolamento da emanare entro tre mesi 
dalla promulgazione della presente legge.
ARTICOLO 
6
Entro il 30 aprile di ogni anno 
i Comuni o Consorzi di Comuni inoltreranno alla Regione le richieste di 
contributo per la gestione di asili - nido.
Le richieste devono essere 
corredate dalla documentazione seguente:
a) domanda indirizzata al 
Presidente della Regione;
b) deliberazione del Consiglio 
Comunale con cui sia stata a suo tempo autorizzata la gestione comunale dell' 
asilo - nido; sua capienza potenziale ed effettiva;
c) bilancio consuntivo di 
gestione riferito all' esercizio precedente a quello in corso, o bilancio di 
previsione per l' asilo di imminente apertura in cui sia espressa alla 
corrispondente voce del titolo di entrata l' entità del contributo del Comune, 
del concorso alle rette da parte delle famiglie e del concorso eventuale di 
datori di lavoro;
d) organigramma del personale 
adibito al servizio del nido;
e) tabella dietetica 
adottata.
ARTICOLO 
7
Entro il termine di cui al 
primo comma dell'art. 6 possono inoltrare richiesta di contributo per la 
gestione oltre ai Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto il contributo 
per la costruzione, tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano costruito l' 
asilo - nido prima della entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 
o che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione o che gestiscano 
asili - nido in immobili non di proprietà del Comune o del Consorzio di 
Comuni.
ARTICOLO 
8
I contributi per la costruzione 
e per la gestione non vengono erogati a Comuni o Consorzi di Comuni che 
usufruiscono a questo fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in 
forza di altre norme legislative.
ARTICOLO 9
(giurisprudenza)
Consiglio di 
Stato
Sez. IV, sent. n. 259 del 
27-04-1982, Cataldi Giovanni c. Comune di Parabita (p.d. 
820531). 
La programmazione pluriennale 
degli asili – nido deve mirare a realizzare strutture efficienti e 
corrispondenti alle esigenze delle popolazioni urbane e rurali e deve tendere a 
ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra popolazione regionale e 
posti bambino per asilo.
Ogni asilo non può ospitare più 
di cinquanta bambini e non può avere meno di tre sezioni per bambini, 
rispettivamente compresi tra 0- 10 mesi, 10- 18 e 18- 36 
mesi.
Il lotto minimo per la 
costruzione di un asilo - nido non può essere inferiore a 1.500 
mq.
La superficie coperta non può 
essere superiore al 40% di quella totale del lotto; la superficie che deve 
essere lasciata libera per le attrezzature a verde, a giuoco ed alle attività di 
conoscenza non può essere inferiore a 900 mq.
All' interno dell' asilo - nido 
devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:
atrio; spazio per i lattanti; 
spazio per i semidivezzi;
spazio per i divezzi; spazio 
per le attività organizzative dei bambini; spazio adatto per il riposo; spazio 
per isolamento per casi improvvisi di malattie contagiose;
spazio per i servizi generali e 
visite mediche.
Il rapporto minimo superficie 
utile - ricettività non deve essere inferiore a mq 8 per ogni posto 
bambino.
Il numero dei piani fuori terra 
non può essere superiore ad uno. Un piano seminterrato e' ammesso esclusivamente 
per magazzini e lavanderie.
Gli stessi rapporti edilizi 
sono mantenuti anche nel caso di accorpamento di più 
asili.
La aree destinate alla 
costruzione degli asili - nido, sono scelte, con delibera del Consiglio 
Comunale, nell' ambito degli strumenti urbanistici vigenti, anche se 
semplicemente adottati; esse debbono essere reperite in zone aperte, soleggiate, 
distanti da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sede 
di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a 
verde.
Qualora l' area prescelta non 
sia gia' vincolata ad uso pubblico per servizio, la delibera consiliare in caso 
di idoneità della area stessa, come dal comma precedente, assume valore di 
adozione di variante dello strumento urbanistico.
La delibera di variante e' 
approvata con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale.
Nei centri urbani, ove non 
siano reperibili aree libere ed idonee, possono essere utilizzati edifici 
esistenti purché presentino la necessaria garanzia di igiene e di 
spazio.
ARTICOLO 
10
 
(giurisprudenza)
Consiglio di 
Stato
Sez. IV, sent. n. 259 del 
27-04-1982, Cataldi Giovanni c. Comune di Parabita (p.d. 
820530).
 
Per l' acquisizione delle aree 
o degli immobili, la dichiarazione di pubblica utilità dell' opera, l' urgenza e 
l' indifferibilità e la determinazione dell' indennità di esproprio, si 
applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 
865.
ARTICOLO 
11
Entro 90 giorni dell' avvenuta 
comunicazione del finanziamento concesso, i Comuni o loro Consorzi, devono 
inoltrare alla Regione, il progetto esecutivo dell' opera corredato dalla 
relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
In caso di inadempienza i 
Comuni o loro Consorzi decadranno dal diritto al 
finanziamento.
ARTICOLO 
12
L' edificio sarà dimensionato 
come un organismo architettonico omogeneo, tale da poter contenere gli arredi e 
le attrezzature necessarie all' armonico sviluppo psico - motorio e conoscitivo 
del bambino e dovrà disporre di impianto di condizionamento tecnico 
adeguato.
ARTICOLO 
13
Gli asili - nido costruiti ai 
sensi della presente legge sono di proprietà dei Comuni o dei Consorzi dei 
Comuni.
ARTICOLO 
14
L' asilo - nido accoglie i 
bambini da 0 a tre anni.
Non possono costituire causa di 
esclusione minorazioni psico - motorie o sensoriali.
ARTICOLO 
15
L' asilo nido resterà aperto 
per l' intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un 
minimo di otto ore giornaliere.
L' orario di frequenza degli 
asili e' stabilito dal Comune in relazione alle esigenze locali o di carattere 
straordinario, sentito il parere del Consiglio di gestione di cui al successivo 
articolo 18.
ARTICOLO 
16
I bambini sono ammessi a 
frequentare gli asili - nido gratuitamente e hanno diritto alla 
refezione.
Il Consiglio Comunale, su 
parere del Consiglio di Gestione, può stabilire rette di frequenza nel caso di 
redditi familiari elevati.
ARTICOLO 
17
Il Consiglio Comunale o l' 
Assemblea Consorziale dei Comuni, nel rispetto delle norme stabilite dalla 
presente legge, formula il regolamento per la gestione degli asili - 
nido.
Il regolamento stabilirà i 
criteri di precedenza per l' ammissione agli asili - nido ed indicherà il numero 
dei componenti del Consiglio di Gestione.
I criteri di precedenza 
dovranno assicurare il servizio ai bambini che non trovano adeguata assistenza 
nell' ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della 
famiglia, sia alla composizione del nucleo familiare.
 
ARTICOLO 
18
La gestione dell' asilo - nido 
e' affidata dal Regolamento ad un Consiglio di Gestione nominato dal Consiglio 
Comunale o dall' Assemblea Consorziale dei Comuni e' composto da 
almeno:
a) una rappresentanza del 
Consiglio Comunale o dell' Assemblea Consorziale, con la presenza della 
minoranza;
b) una rappresentanza delle 
famiglie degli utenti;
c) una rappresentanza designata 
dalle organizzazioni sindacali;
d) una rappresentanza del 
personale addetto all’asilo - nido designata dal personale 
stesso.
ARTICOLO 
19
(giurisprudenza)
T.A.R. 
Lecce
Sez. II, 
sent. n. 841 del 30-11-1999, R.A. c. Comune di Brindisi
 
 
L' organico dell' asilo - nido, 
al fine di garantire l' armonico sviluppo psico - fisico del bambino, dovrà 
prevedere oltre al personale per il normale funzionamento:
a) una 
coordinatrice, cui compete la responsabilità organizzativa e funzionale 
dell’asilo-nido;(1)
b) personale addetto 
all’assistenza in rapporto di una unità per ogni otto bambini divezzi ed una per 
ogni cinque bambini lattanti.(2)
            
Gli asili - nido multipli 
saranno diretti da una coordinatrice assistita dalle coordinatrici degli asili 
accorpati.
A garanzia della protezione 
sanitaria degli utenti del servizio (0- 3 anni) l' Ente gestore dovrà assicurare 
l' assistenza sanitaria mediante un pediatra.
La vigilanza sanitaria dell' 
asilo - nido, fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, e' 
esercitata dal Comune, tramite l' Ufficiale Sanitario, che è diretto 
responsabile dell' andamento igienico - sanitario dell' 
asilo.
(1)  Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 
1, L.R. 
30 aprile 1980, n. 37. 
(2)  Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 
1, L.R. 
30 aprile 1980, n. 37. 
 
ARTICOLO 
20
(giurisprudenza)
T.A.R. 
Lecce
Sez. II, 
sent. n. 841 del 30-11-1999, R.A. c. Comune di Brindisi
 
Il personale degli asili - nido 
dipende dal Comune o dai Consorzi di Comuni.
Esso e' assunto tramite 
pubblico concorso per esame e per titoli.
Sino al 31 dicembre 1974 il 
personale degli asili - nido verrà assunto tramite concorso per soli titoli. I 
vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione di sei mesi 
presso un asilo - nido funzionante.
I requisiti culturali minimi 
richiesti sono:
a. 
diploma di maturità di assistente per comunità infantile o di assistente sociale 
o di assistente sanitaria visitatrice per incarico di coordinatrice;(3)
b. 
diploma di qualifica di assistente all’infanzia o diploma di puericultrice o di 
vigilatrice d’infanzia per l’incarico di personale addetto 
all’assistenza.(4)
            
Possono partecipare al concorso 
per coordinatrici d' asilo le vigilatrici d' infanzia e le assistenti sanitarie 
visitatrici che abbiano effettuato cinque anni di servizio continuativo presso 
gli asili - nido e le insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali 
con sei anni di servizio continuativo purché fornite di diploma di 
puericultrice.(5)
(3)  Lettera così 
modificata dal primo comma dell'art. 2, L.R. 
30 aprile 1980, n. 37. 
(4)  Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 
2, L.R. 
30 aprile 1980, n. 37. 
(5)  Il primo comma dell'art. 3, L.R. 
30 aprile 1980, n. 37 così dispone: «Il 
possesso di diploma di qualifica di assistente all'infanzia costituisce titolo 
di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido». 
 
ARTICOLO 
21
La Regione in collaborazione 
con le Amministrazioni Provinciali organizza corsi di formazione professionale 
per puericultrici e vigilatrici d' infanzia nel rispetto delle leggi statali 
vigenti in materia di professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie.
ARTICOLO 
22
I Comuni ed i Consorzi, oltre 
ai contributi statali di cui all' art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli 
regionali, possono avvalersi dei contributi finanziari, provenienti da Enti o 
Aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli 
asili.
Alle restanti esigenze 
provvedono con il proprio bilancio.
Le spese di gestione e di 
manutenzione degli asili - nido sono a carico dei Comuni e sono 
obbligatorie.
ARTICOLO 
23
Per gli anni finanziari dal 
1972 al 1976 e' autorizzata la spesa annua di L. 400.000.000 a titolo 
integrativo delle somme che lo Stato assegna per le finalità di cui all' art. 2 
della legge 6- 12- 1971 n. 1044.
Per l' anno finanziario 1972 l' 
assegnazione dello Stato, affluita al Capitolo n. 11 dell' entrata “ 
Assegnazione per riparto del fondo di cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971, 
n. 1044 “ e quella integrativa della Regione sono esclusivamente destinate per 
spese in conto capitale.
Per gli anni finanziari dal 
1974 al 1976 con la legge di bilancio sarà ripartito il fondo complessivo 
risultante, attribuendo parte di esse alle spese correnti e il rimanente importo 
alle spese in conto capitale.
Per l' anno finanziario 1973 il 
Consiglio Regionale provvederà con legge alle necessarie variazioni di bilancio 
occorrenti per l' attuazione della presente legge, ivi compresa la ripartizione 
dell' assegnazione complessiva risultante fra “ spese correnti “ e “ spese in 
conto capitale “.(6)
(6)  Vedi, anche, 
quanto disposto dalla L.R. 
5 febbraio 1975, n. 17
ARTICOLO 
24
All'onere a carico della Regione per l'anno finanziario 1972 
autorizzato con l'articolo precedente e alla sua destinazione al capitolo n. 320 
«Fondo per la costruzione e gestione degli asili-nido» si provvede mediante 
utilizzazione di pari importo del fondo di cui al capitolo 308, istituendo nel 
bilancio le seguenti variazioni le quali comprendono anche la destinazione dello 
stanziamento complessivo per la sola finalità di costruzione, riattamento ed 
impianto di asili-nido: 
Cap. 308. - Fondo a disposizione per interventi economici e 
sociali da definire con legge regionale (in meno L. 400.000.000); 
Cap. 320. - (modificata la denominazione). - Fondo per la 
costruzione, riattamento ed impianti degli asili-nido (in più L. 400.000.000). 
Alla copertura dell'onere ricadente negli anni finanziari dal 1973 al 1976 si 
provvede con il fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi 
regionali ed occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto 
conto della normale espansione del gettito delle stesse, ivi compresi gli 
interessi che si realizzeranno sulle disponibilità di cassa con l'affidamento in 
corso del relativo sevizio della Regione
ARTICOLO 
25
Le agevolazioni previste dalla 
presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei 
Comuni.
ARTICOLO 
26
La presente legge e' dichiarata 
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della 
Costituzione e 60 dello Statuto.
ARTICOLO 
27
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione.]