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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
19
Data
04/08/1973
Abrogato
 
Materia
Servizio farmaceutico e veterinario
Titolo
Intervento regionale per l' assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 6, Ediz. Straord. del 6 agosto 1973
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 68, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[La Regione Puglia eroga un contributo secondo le disposizioni di cui all'art. 2 e segg. per l'assistenza sanitaria farmaceutica sempre che non godano già di assistenza indiretta con contribuzione a carico dello Stato, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai:

a) coltivatori diretti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa mutua ai sensi della L. 22 novembre 1954, n. 1136; della L. 26 ottobre 1957, n. 1047 e della L. 29 maggio 1967, n. 369, purché conviventi e a carico;

b) artigiani in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari assistiti a norma della L. 29 dicembre 1956, n. 1533 e della L. 27 febbraio 1963, n. 260, purché conviventi e a carico;

c) commercianti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa mutua ai sensi della L. 27 novembre 1960, n. 1397 della l. 22 luglio 1966, n. 613 e della L. 25 novembre 1971, n. 1088, purché conviventi e a carico;

d) mutilati e invalidi di guerra disoccupati dalla 2ª alla 8ª categoria e rispettivi familiari, conviventi e a carico, vedove, orfani di guerra, minori e inabili non aventi titolo all'assistenza a norma della legge 20 ottobre 1971, n. 944.

 

Art. 2

A partire dal 1° giugno 1977 il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive casse mutue comunali per il tramite delle casse mutue provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 ed alle direzioni provinciali dell'O.N.I.G. della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1, nella seguente misura:

con l'assunzione di oneri di spesa del 100% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto che rimane a carico dell'assistito (2). (3)

All'onere residuo e a copertura totale della spesa provvederanno le Casse mutue ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 475.

Per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1, ferma restando la fascia esente di L. 300, a carico dell'assistito l'onere è a totale carico della Regione.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore alla entrata in vigore della legge.

(2)  La quota fissa di cui al presente comma è sostituita dalla quota variabile di cui all'art. 2, legge 5 agosto 1978, n. 484 da corrispondersi nelle stesse misure e con le stesse modalità ivi previste, come disposto dal primo comma dell'art. 2, L.R. 1° marzo 1979, n. 11.

(3)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 9 gennaio 1978, n. 6.

Art. 3

Il contributo di cui al precedente articolo viene corrisposto dalla Regione agli enti erogatori in rate semestrali, posticipate.

Detti enti renderanno conto alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione necessaria relativa alle stesse.

La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Casse mutue interessate anticipazioni complessivamente non superiori al 90% del contributo, presumibile, sulla scorta dei bilanci precedenti.

Per il primo semestre di applicazione della presente legge saranno corrisposte alle Casse mutue, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, anticipazioni di importo non superiore, complessivamente, al 40% del contributo annuo dovuto.

 

Art. 4

Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui all'art. 1 sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del Servizio sanitario razionale.

 

Art. 5

La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione assistenziale, di cui alla presente legge promuove convenzioni con gli enti erogatori, avvalendosi di apposita commissione tecnica per la determinazione dell'oggetto e dei criteri relativi.

 

Art. 6

Le convenzioni di cui all'art. 5 regoleranno le modalità di erogazione dell'assistenza in armonia con i principi legislativi statali che presiedono alla regolamentazione assistenziale degli enti erogatori.

 

Art. 7

Alla copertura finanziaria l'ente erogatore provvederà con il contributo della Regione, di cui all'art. 1 della presente legge. (4)

(4)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 9 gennaio 1978, n. 6.

Art. 8

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento di L. 2.000.000.000 dal cap. 230 del bilancio 73 «Fondi a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali» e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 149-bis «Spese per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra» che con la presente legge si istituisce.

 

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello Statuto].

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 68, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.