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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
26
Data
20/12/1973
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Norme in materia di circoscrizioni comunali.
Note
Pubblicata nel B.U. R.Puglia n. 33 del 21 dicembre 1973
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 Art. 1
Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo del comune.

La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

 

Art. 2
Costituzione di nuovi comuni.

1. Possono essere costituite in Comune autonomo una o più frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del Comune cui appartengono. È necessario altresì che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi (1).

2. Il provvedimento della Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal Consiglio comunale (2).

(1)  Il presente comma (così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario secondo comma con l'attuale comma 2, come indicato nella relativa nota) è stato così sostituito dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1980, n. 22.

(2)  Comma così sostituito dall'art. 20, L.R. 30 dicembre 2005, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questo assegnati.».

 

Art. 3
Distacco di frazioni.

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermine, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca, conservi autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

 

Art. 4
Riunioni di comuni contermini.

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

 

Art. 5
Modifica della circoscrizione territoriale.

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento del pubblici servizi, all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.[ In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consulazione popolare ](3).

All'accertamento delle condizioni di cui al primo comma provvederà la competente commissione consiliare (4).

Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico- finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima (5).

(3) Periodo aggiunto dall'art. 4, L.R. 25 febbraio 2010, n. 6 . Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del periodo.

(4) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 28.

(5)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 28. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art. 5-bis
Mutamento della denominazione comunale.

Il mutamento della denominazione comunale può aver luogo, su richiesta dei Consigli dei Comuni interessati, in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche culturali o turistiche.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Le aggiunte di termini o locuzioni alla denominazione principale del Comune sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa richiesta del sindaco corredata della deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati (6).

(6)  Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 2, L.R. 30 settembre 1986, n. 28.

 

 

(giurisprudenza)

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 564 del 25-09-1996, Comune di Lesina c. Regione Puglia.

Art. 6
Determinazione dei confini.

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

 

Art. 7
Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico finanziari (7).

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

 

(7)  Vedi, al riguardo, il Reg. 2 novembre 2006, n. 18.

 

 

Art. 8

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale (8).

 

(8)  Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 20 dicembre 1973, n. 27.