Art. 1
Modificazione del
territorio, della denominazione e del capoluogo del comune.
La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più Comuni fra
loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della
denominazione del comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con
legge regionale.
Art. 2
Costituzione di
nuovi comuni.
1. Possono essere costituite in Comune autonomo una o più
frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000
abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e
siano separate dal capoluogo del Comune cui appartengono. È necessario altresì
che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa
una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e dispongano di mezzi
sufficienti per provvedere ai pubblici servizi (1).
2. Il provvedimento della Regione Puglia deve essere preceduto
dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere espresso,
entro e non oltre i sessanta giorni, dal Consiglio comunale (2).
(1) Il presente comma (così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario secondo comma con
l'attuale comma 2, come indicato nella relativa nota) è stato così sostituito
dall'articolo unico, L.R.
14 aprile 1980, n. 22.
(2) Comma così sostituito dall'art.
20,
L.R. 30 dicembre 2005, n. 20. Il testo
originario era così formulato: «Il provvedimento della Regione deve essere
preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere
favorevole espresso dal Consiglio comunale con maggioranza dei 3/4 dei
consiglieri a questo assegnati.».
Art. 3
Distacco di frazioni.
Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed
essere aggregata ad un altro Comune contermine, quando sia presentata domanda da
parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione,
sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del
Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal
quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a
questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si
distacca, conservi autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.
Art. 4
Riunioni di comuni
contermini.
Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più
Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli
comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento
costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante
consultazione elettorale.
Art. 5
Modifica della circoscrizione
territoriale.
I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto
all'impianto, all'incremento o al miglioramento del pubblici servizi,
all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze
dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della
loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.
La
Regione provvede con legge, previa consultazione delle
popolazioni interessate.[ In caso di accordo tra i comuni interessati si
prescinde dalla consulazione popolare ](3).
All'accertamento delle condizioni di cui al primo comma
provvederà la competente commissione consiliare (4).
Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo
per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che,
d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico- finanziari di
cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione
della Giunta medesima (5).
(3) Periodo aggiunto dall'art.
4, L.R. 25
febbraio 2010, n. 6 . Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno
2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1a serie speciale),
ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale
del periodo.
(4) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
30 settembre 1986, n. 28.
(5) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
30 settembre 1986, n. 28. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno
2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1a serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma.
Art. 5-bis
Mutamento della denominazione
comunale.
Il mutamento della denominazione comunale può aver luogo, su
richiesta dei Consigli dei Comuni interessati, in seguito al mutamento delle
circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche
culturali o turistiche.
La Regione provvede con legge, previa consultazione delle
popolazioni interessate.
Le aggiunte di termini o locuzioni alla denominazione
principale del Comune sono disposte con decreto del Presidente della Giunta
regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa
richiesta del sindaco corredata della deliberazione del Consiglio comunale
adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati (6).
(6) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
30 settembre 1986, n. 28.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II,
sent. n. 564 del 25-09-1996, Comune di Lesina c. Regione Puglia.
Art. 6
Determinazione dei
confini.
Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da
segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i
Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la
rettifica fissandone d'accordo le condizioni.
La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta medesima.
In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica
dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti
dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 7
Regolamento dei rapporti
patrimoniali ed economico finanziari (7).
I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti
alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.
In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta
regionale sentita la Commissione consiliare competente.
In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che
attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti
patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.
(7) Vedi, al
riguardo, il Reg.
2 novembre 2006, n. 18.
Art. 8
Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui
agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale (8).
(8) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R.
20 dicembre 1973, n. 27.