Art. 1
Possono essere sottoposte a referendum abrogativo
le leggi regionali ovvero singole disposizioni in esse contenute.
Non è ammesso referendum popolare per
l'abrogazione di disposizioni dello Statuto regionale, di leggi tributarie e di
bilancio.
Non è ammesso inoltre il referendum per le leggi
in materia urbanistica approvata con la maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione.
Il referendum abrogativo è richiesto da almeno
cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali per il Consiglio
regionale, ovvero da due Consigli provinciali, ovvero da dieci Consigli
comunali.
Art. 2
Per la raccolta delle firme devono essere usati
moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere indicato, a
cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, riportando
la seguente formula «volete che sia abrogata» seguita dall'indicazione della
data, del numero e del titolo della legge sulla quale il referendum è richiesto.
Qualora si richieda referendum per l'abrogazione
parziale di una legge, nella formula indicata al precedente comma deve essere
inserita anche la indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui
quali il referendum sia richiesto.
Qualora si richieda referendum per l'abrogazione
di parte di uno o più articoli di legge, oltre l'indicazione della legge
dell'articolo di cui ai precedenti commi, deve essere inserita l'indicazione del
comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle
disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.
Ogni richiesta di referendum deve riguardare un unico oggetto.
La normativa di cui si chiede la soppressione può essere contenuta in più leggi.
In calce alla formula prevista dai commi precedenti, i moduli
devono contenere l'indicazione dei promotori designati ad esercitare le funzioni
previste dai successivi artt. 4, 5, 8, 12, 15 e 17.
La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli
vidimati da oltre sei mesi.
Art. 3
La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore
mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo
precedente.
Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo
nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il Comune nelle cui liste elettorali
è iscritto.
La firma deve essere autenticata da un notaio o da un
cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso
il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice conciliatore, dal
Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario
dell'Amministrazione provinciale.
L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa
avviene può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in
questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto
della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque
impossibilitato ad apporre la propria firma.
Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche
collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i
sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste
elettorali.
Art. 4
La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta
documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
da parte di almeno tre promotori designati ai sensi dell'art. 2. Un funzionario
dell'Ufficio di Presidenza, mediante processo verbale, dà atto della
presentazione della richiesta, della sua data e del deposito dei documenti.
Nello stesso verbale è altresì indicato, giusta dichiarazione
dei presentatori, il numero delle firme raccolte.
Art. 5
Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a
carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per
l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata la legittimità
della richiesta ai sensi del successivo art. 8.
Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della
richiesta devono far domanda scritta, indicando il nome del delegato a
riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. La domanda deve essere
presentata insieme alla richiesta.
Art. 6
La richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o
comunali a norma dell'art. 1, comma 3, deve contenere la indicazione precisa
della legge o delle singole disposizioni di cui si propone l'abrogazione.
Le delibere consiliari che approvano la richiesta sono
trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai Sindaci dei
comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La
richiesta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio
di Presidenza da parte dell'ultima Amministrazione provinciale o dell'ultimo
Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art. 1,
terzo comma.
La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della
delibera del primo Consiglio comunale o provinciale che ha approvato la
proposta.
Il primo Consiglio che ha approvato la proposta è considerato
promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi artt. 8, 12, 15 e 17.
Art. 7
Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di
referendum, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera alla
unanimità sull'ammissibilità della richiesta stessa con riferimento alla
osservanza di quanto disposto dall'art. 1, primo e secondo comma, della presente
legge.
Qualora manchi l'unanimità, delibera il Consiglio regionale
nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 8
La richiesta, qualora sia ritenuta ammissibile, è trasmessa
immediatamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al Presidente
della Corte di appello di Bari. Entro i due giorni successivi a tale
trasmissione, il Presidente designa una sezione della Corte che assume le
funzioni di «Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi
regionali della Puglia».
Appena costituito, l'Ufficio centrale procede all'esame della
richiesta presentata, con riferimento all'osservanza delle norme contenute negli
artt. 1 (comma 3), 2, 3, 4 e 6.
Le operazioni di verifica e di computo delle firme devono
essere completate dall'Ufficio centrale entro i venti giorni successivi al suo
insediamento. Di tutta le operazioni è redatto verbale.
Alle operazioni dell'Ufficio centrale possono assistere, su
loro richiesta, i promotori del referendum o loro rappresentanti.
Qualora risultino osservate le norme di cui agli artt. 1 (comma
3), 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l'Ufficio centrale dà atto con ordinanza
della legittimità della richiesta presentata. L'ordinanza è immediatamente
comunicata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al Presidente
della Giunta regionale.
Qualora non risulti osservata la normativa citata nel comma
precedente, l'Ufficio centrale dà atto di tale mancata osservanza con ordinanza
che è affissa nell'albo della Corte d'appello e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 9
Entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al
quinto comma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale,
sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indice con decreto il
referendum. La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una
domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla
data di esecutività del decreto (1).
I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte l'anno
rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al 31
ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli
effetti del termine previsto dalla seconda parte del comma precedente. I
referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione
della legislatura (2).
(1) Comma, prima
sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R.
25 febbraio 1981, n. 20 e, successivamente,
così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R.
30 settembre 1986, n. 26.
(2)
Comma, prima modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R.
2 dicembre 1974, n. 40 e, successivamente, così
modificato dal secondo comma dell'art. 1, L.R.
30 settembre 1986, n. 26.
Art. 10
La votazione per il referendum si svolge a suffragio
universale, con voto diretto, libero e segreto.
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. La ripartizione dei
comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono
disciplinati dalle disposizioni della legge del testo unico delle leggi sulla
composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato
con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
Art. 11
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono
essere consegnati a gli elettori entro il ventesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del decreto che indice il referendum.
I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori ed i
duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori
stessi, a decorrere dal venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del
decreto.
Art. 12
In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale,
composto di un presidente, di tre scrutatori e di un segretario, secondo quanto
disposto dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché
alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il
referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno
dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e dei
promotori del referendum.
Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i
seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da
notaio, da parte del Presidente o dal segretario provinciale del partito o
gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum; per l'Ufficio
centrale, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del
Presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico, oppure
da parte dei promotori del referendum.
Art. 13
Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo
unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale con le
caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate
alla presente legge.
Esse contengono il quesito formulato a termini dell'art. 2,
letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla
risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.
Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum,
all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
Nel caso previsto dal precedente comma, l'Ufficio di sezione
per il referendum osserva per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle
richieste di referendum.
Art. 14
Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla
votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
Art. 15
Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il
capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum,
composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro quaranta
giorni dalla data del decreto che indice il referendum (3).
Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di
presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in
caso di impedimento (4).
Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del
Tribunale, designato dal Presidente del Tribunale medesimo.
Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di
sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio
provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato
e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati.
Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei
quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, uno viene
inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum
unitamente ai verbali di votazione e di scrutini, degli Uffici di sezione e ai
documenti annessi, e uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.
I promotori della richiesta di referendum, o i loro
rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del
verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
(3) Gli attuali primo
e secondo comma così sostituiscono l'originario primo comma, come disposto dal
primo comma dell'art. 2, L.R.
25 febbraio 1981, n. 20.
(4)
Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono
l'originario primo comma, come disposto dal primo comma dell'art. 2, L.R.
25 febbraio 1981, n. 20.
Art. 16
L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i
verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non
oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica
adunanza facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti
nominati dal Presidente della Corte d'appello, all'accertamento del numero
complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei
voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla
proposta sottoposta a referendum.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere
della Corte d'appello, designato dal Presidente della Corte medesima.
Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari,
uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello
unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli Uffici provinciali per il
referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente
della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario
di Governo.
L'Ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla
proclamazione dei risultati del referendum. La proposta sottoposta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 17
Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di
votazione e di scrutinio, presentati agli Uffici provinciali o all'Ufficio
centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui
all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
Art. 18
Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il
verbale previsto dall'art. 16, qualora risulti che la richiesta sottoposta a
referendum è stata approvata, provvede con proprio decreto all'abrogazione della
legge o delle singole disposizioni in essa contenute.
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del decreto di cui al comma precedente sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 19
Qualora i risultati del referendum siano contrari
all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale ordina la pubblicazione di
esso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In questo caso non potrà essere ripresentata richiesta di
referendum abrogativo sulla medesima legge o disposizioni di legge, prima che
siano svolte le elezioni per il Consiglio regionale, e in ogni caso non prima di
tre anni.
Art. 20
Se prima della data di svolgimento del referendum, sia
intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di
legge su cui il referendum è richiesto, l'Ufficio centrale per il referendum
dichiara con ordinanza che le operazioni relative non hanno più corso.
Art. 21
Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni
interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i
mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni
progetto di legge di cui al comma precedente, delibera la effettuazione del
referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via
preliminare alla competente Commissione consiliare.
La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il
quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da
chiamare a consultazione.
Per popolazioni interessate si intendono:
Istituzioni di nuovi comuni:
a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della
frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;
b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei
comuni interessati;
Mutamento di circoscrizione comunale:
c) nel caso di incorporazione di un Comune in un altro
contermine: gli elettori del comune da incorporare;
d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da
un Comune con aggregazione ad un Comune contermine: gli elettori del territorio
da distaccare;
e) nel caso di ampliamento del territorio di un Comune al quale
viene incorporata parte del territorio contermine di un altro Comune: gli
elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento ovvero gli elettori
del Comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano
elettori;
f) nel caso di permuta del territorio fra due o più Comuni
contermini [quando manca l'accordo dei Comuni interessati] (5) : gli elettori dei territori oggetto di permuta;
Mutamenti di denominazione comunale:
g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli
elettori del Comune interessato (6)
(5) La Corte costituzionale, con sentenza
9-17 giugno 2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1a serie
speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della presente lettera,
limitatamente alle parole racchiuse fra parentesi quadre.
(6) Articolo, prima modificato
dal primo comma dell'art. 3, L.R.
25 febbraio 1981, n. 20 e,
successivamente così modificato dal secondo comma dell'art. 1, L.R.
30 settembre 1986, n. 26.
Art. 22
1. Il
Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in
seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del
Consiglio regionale.
2. La
data di effettuazione del referendum è fissata, di norma, in una domenica
compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di
esecutività del decreto.
3. I
referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso
tra il l° marzo e il 30 giugno di ogni anno. I giorni non compresi in questo
periodo non vengono computati agli effetti del termine previsto dal comma 2.
4. La
data della consultazione è ordinariamente fissata in concomitanza a quella di
referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già indetti o, in mancanza, a
quella delle elezioni amministrative per almeno uno dei comuni interessati. In
tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e
il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari delle votazioni,
nonché per il riparto delle relative spese, si applicano le disposizioni in
vigore per la consultazione alla quale il referendum consultivo è abbinato.
5. I
referendum consultivi non possono aver luogo nell’anno solare di cessazione
della legislatura.
6. Per
le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si
osservano, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle disciplinate dal
comma 4, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.
7.
Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di
identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il
quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla
deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell’articolo 21 della
l.r. 27/1973. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta
da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta. (7)
(7)
Articolo dapprima sostituito dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
30 settembre 1986, n. 26 e
successivamente sostituito dall'art.1
della L.R.
11 aprile 2013, n. 11. Il testo era così formulato:"Il Presidente della Giunta regionale indica con decreto il referendum
consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del
Presidente del Consiglio regionale. La data di effettuazione è fissata a norma
del primo comma e del secondo comma del precedente art. 9, così come essi
risultano rispettivamente sostituiti e modificati dalle L.R. 25 febbraio 1981, n. 20 e L.R.
2 dicembre 1974, n. 40. Per lo svolgimento del referendum consultivo
si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12
della presente legge. I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno
solare di cessazione della legislatura. Per le operazioni preelettorali e quelle
inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive
modificazioni. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di
tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è
formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutandolo
integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale. L'elettore vota
tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque,
sullo spazio in cui essa è contenuta."
Art. 23
Il Presidente della Corte d'appello di Bari, entro quaranta
giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione
della Corte che assume le funzioni di Ufficio centrale per il referendum
popolare consultivo (8).
I verbali di scrutinio ed i relativi allegati sono trasmessi
direttamente all'Ufficio centrale per il referendum dagli Uffici di sezione dei
Comuni interessati.
L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i
verbali di cui al comma precedente, o comunque non oltre i dieci giorni dallo
svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi
assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal
Presidente della Corte d'appello.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere
della Corte d'appello.
Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno
dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello, unitamente
ai verbali e agli atti trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum. I
rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta
regionale e al Presidente del Consiglio regionale.
(8) Comma
così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R.
25 febbraio 1981, n. 20.
Art. 24
Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi,
l'Ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame
dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento
del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei
votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta
sottoposta a referendum.
L'Ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione
dei risultati del referendum.
Art. 25
Sulle proteste e sui reclami, relativi alle operazioni di voto
e di scrutinio, eventualmente presentati all'Ufficio centrale per il referendum
consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste
dall'articolo precedente.
Art. 26
Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il
verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, ordina la pubblicazione dei
risultati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 27
Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi
per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361.
Art. 28
Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del Testo Unico
delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con
riferimento alle disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli artt. 96, 97 e 98 del suddetto testo
unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati
riguardino le firme per richiesta di referendum, o voti o astensione di voto
relativamente ai referendum disciplinati dalla presente legge.
Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si
applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino
espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.
Art. 29
La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti
dalla presente legge è consentito dal trentesimo giorno antecedente a quello
della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4
aprile 1956, n. 212.
Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge
ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione
elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano
rappresentati in Consiglio e ai promotori del referendum, questi ultimi
considerati in unico complesso.
In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale
entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per
l'assegnazione dei prescritti spazi.
Art. 30 (9)
1. Per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente
legge sono a carico della Regione esclusivamente le seguenti spese:
a) forniture degli stampati e delle schede;
b) spese per i compensi al presidente e ai componenti dei
seggi;
c) spese per i componenti l’Ufficio centrale per il referendum
consultivo della competente Corte di appello.
2. Tutte le altre spese sono a carico dei Comuni interessati
alle modifiche territoriali.
3. Le spese di spettanza della Regione sono anticipate dai
Comuni e rimborsate dalla Regione, previa verifica della loro congruità.
(9) Articolo così
sostituito dall'art. 3,
L.R.
10 maggio 2011, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Le spese per lo svolgimento
dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione. Le spese
relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonchè quelle per le
competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni
e rimborsate dalla Regione.».
Art. 31
Nel bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno
finanziario 1973 è iscritto per memoria il capitolo 226-bis «Spese per lo
svolgimento dei referendum abrogativi di leggi ed altri atti della Regione», che
contemporaneamente viene dichiarato «spesa obbligatoria» ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3 della legge
regionale 5 maggio 1973, n. 10.
Per gli anni finanziari successivi la previsione di spesa farà
carico al corrispondente capitolo di bilancio.
Art. 32
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della
Costituzione e 60 dello statuto.
Tabella A
(Scheda di votazione per il
referendum previsto dagli articoli 63 e 72 dello Statuto)
REFERENDUM POPOLARE
per________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Approvate__________________________________________________________
__________________________________________________________________