ARTICOLO
1
L'
art. 78 della legge “ Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del
personale della Regione Puglia” è sostituito dal seguente:
“
Ai dipendenti della Regione Puglia “ compete il trattamento economico iniziale
indicato nell' allegata tabella B) che fa parte integrante della presente
legge.
Gli
stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza demerito il
trattamento economico indicato nell' allegata tabella B).
Il
dipendente usufruisce:
a)
di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari al 12,50%, 10% e 10% dello
stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al V, IX e XV anno di
servizio;
b)
di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di
stipendio, di importo pari al 2,50%.
Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al
2° anno.
Le
classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti a) e b) sono
calcolati sulla retribuzione di cui al 2° comma.
Il
trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro
compenso fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario e indennità di
missione.
E'
vietato ai dipendenti regionali di percepire altra indennità, gettoni o compensi
di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro carica
nell' interesse della Amministrazione regionale o di altri Enti, Associazioni,
Aziende e privati salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i
dipendenti.
L'
importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma precedente e'
versato dall' Ente, Associazioni, Azienda e privato tenuto a corrisponderlo e
dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla tesoreria regionale su
apposito fondo da gestirsi da parte del Consiglio del personale.
Gli
aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazione rispetto al
decorso normale periodo di tempo occorrente per la maturazione nei casi e con l'
osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali.
Su richiesta del dipendente che non abbia
demeritato, l' Amministrazione regionale può corrispondere uno scatto biennale
di stipendio anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di impiego .(1)
(1) Sostituisce l'art. 78, L.R.
25 marzo 1974, n. 18.
ARTICOLO
2
L' art. 79 della legge “ Ordinamento
degli Uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia
“ è sostituito dal
seguente:
“
La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato è
corrisposta sulla base del trattamento economico risultante dalla allegata
tabella B e dal 2° comma dell' art.
78 con i seguenti criteri di calcolo:
Stipendio
+ classi di stipendio 52
settimane x orario settimanale di lavoro Il risultato viene aumentato del
25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno, nei giorni feriali e del
50% per le prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno.
Si
intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno
successivo.
Le
prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare 24 ore mensili
per ciascun dipendente.
Per
comprovate esigenze di servizio la Giunta regionale o l' ufficio di Presidenza
per il personale del Consiglio, può autorizzare la maggiorazione del 100% di
tale limite “.(2)
(2) Sostituisce l'art. 79, L.R.
25 marzo 1974, n. 18.
ARTICOLO
3
[L’art. 80
della legge “Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del
personale della Regione Puglia” è sostituito dal seguente:
“Al
personale che effettua missioni fuori dell’ordinaria sede di servizio spetta,
oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nella seguente misura per
ogni giorno di assenza dalla sede o per frazione di giorni eccedente le 8 ore:
7°
livello L. 8.000
6°
livello “ 6.500
5°
livello “ 5.500
4°
livello “ 5.000
3°
livello “ 4.700
2°
livello “ 4.500
1°
livello “ 4.000
Nel caso di pernottamento fuori
sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50%.
Ai
coordinatori di settore e di ufficio che effettuano missioni fuori
dell’ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio
una indennità di trasferta di L. 14.000 per ogni giorno di assenza dalla sede o
per frazioni di giorno eccedenti le otto ore.
Le missioni
che comunque superino le otto ore giornaliere vanno autorizzate dal Presidente
della Giunta, dagli Assessori o dal Presidente del Consiglio per il personale
assegnato al Consiglio stesso o da funzionari delegati nei limiti dei fondi a
tal fine stanziati in bilancio.
Alla liquidazione della indennità di
missione e al relativo rimborso delle spese di viaggio sostenute provvede per il
personale assegnato al consiglio il settore amministrazione e contabilità del
Consiglio stesso.
Il viaggio può essere effettuato anche
con mezzo proprio, previa autorizzazione dell’organo politico- amministrativo
del Presidente della Giunta, degli Assessori preposti ai vari rami, del
Presidente del Consiglio per il personale assegnato al Consiglio stesso.
In questi
casi il rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di lire 43
per ogni Km percorso, considerando la via più breve”.](3)
(3) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
17 luglio 1979, n. 42. Sostituiva
l'art. 80, L.R.
25 marzo 1974, n. 18.
ARTICOLO
4
L' art. 90 della legge “ Ordinamento
degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia “
è sostituito dal seguente:
“ Il personale che abbia svolto nella
Regione mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza, per
almeno sei mesi continuativi, può essere inquadrato, a domanda, nel livello
retributivo e funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe
in corrispondenza della qualifica di provenienza.
La
relativa domanda corredata dall' attestazione del Presidente della Giunta o
dell' Assessore nel cui settore il dipendente e' stato impiegato o del
Presidente del Consiglio se trattasi di dipendente in servizio presso quegli
Uffici, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore
della legge n. 18 del 25- 3- 1974 al Presidente della Giunta regionale mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La
Giunta regionale, sentito il parere di una commissione mista composta dall'
Assessore al Personale, che la presiede, da tre funzionari nominati dall'
Amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative dispone l' inquadramento
con proprio provvedimento che deve essere comunicato personalmente al
dipendente”.(4)
(4) Sostituisce l'art. 90, L.R.
25 marzo 1974, n. 18.
ARTICOLO
5
L' art. 101 della legge regionale: “
Ordinamento degli Uffici, stato giuridico ed economico del personale della
Regione Puglia “ è sostituito dal seguente:
“
Agli oneri derivanti per fronteggiare il pagamento di competenze arretrate,
ammontanti a L. 6.600.000.000, si fa fronte utilizzando, ai sensi della legge
27- 2- 1955, n. 64, le disponibilità di cui ai seguenti stanziamenti degli
esercizi 1973 e retro:
- Esercizio 1972 cap. 10 L.
803.000.000 - Esercizio 1972
cap. 10 bis L. 1.889.293.000
- Esercizio 1973 cap. 11 L. 1.876.217.767 - Esercizio 1973 cap. 12 L.
442.000.000 - Esercizio 1973
cap. 14 bis L. 1.589.489.233
L. 6.600.000.000 mediante riversamento all' istituendo apposito capitolo
38 bis dell' entrata del Bilancio di previsione dell' esercizio 1974 “
Riversamento di disponibilità conservate nei residui passivi 1973 e retro per
fronteggiare oneri arretrati a favore del personale dipendente “ cui si
contrappone, in contropartita, nell' Uscita del bilancio 1974 il cap. 12 bis, di
nuova istituzione, “ Oneri a carico della Regione per il pagamento delle
competenze arretrate a favore del personale per gli anni 1973 e retro, in
applicazione della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 “.
La
spesa ricorrente presumibile di lire 17.444.000.000; compresi gli oneri riflessi, e derivante
dall' applicazione della predetta legge per l' esercizio 1974, è iscritta ai
capitoli dal 12 al 16 del Bilancio di previsione del 1974, ed è finanziata con
parte del Fondo comune di cui all' art. 8 della Legge 281/ 1970.
Per gli esercizi successivi si farà
fronte con la iscrizione dei relativi oneri nella parte passiva dei rispettivi
Bilanci finanziari .(5)
(5) Sostituisce l'art. 101, L.R.
25 marzo 1974, n. 18.
Data a Bari, addì 18 luglio 1974