(1) La presente legge, prima modificata dal primo comma
dell'art. 1, L.R.
5 febbraio 1975, n. 19, è stata
successivamente abrogata dal primo comma dell'art. 16, L.R.
23 ottobre 1979, n. 65, dalla data di
entrata in vigore della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 15 della
menzionata legge.
ARTICOLO 1
[La Regione Puglia, in
attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto e nei
limiti dello stanziamento fissato dalla presente legge, interviene con
provvidenze in favore dei propri cittadini emigrati per lavoro che rientrino
nella Regione, nonché delle famiglie di quei lavoratori che continuino a
lavorare fuori della Regione.
ARTICOLO 2
L'
iniziativa regionale è diretta:
a) a promuovere studi ed indagini sul fenomeno della
emigrazione, nonché la ricerca dei mezzi per contenerlo e per invertirne la
tendenza;
b) ad erogare provvidenze per il primo accoglimento al
rientro nella Regione degli emigrati e a concorrere nelle spese per il trasporto
di salme degli emigrati nei Paesi di origine;
c) a favorire l' acquisizione, la costruzione, la
ricostruzione e l' ampliamento della casa da parte degli
emigrati;
d) a favorire la prosecuzione degli studi dei figli degli
emigrati che abbiano completato la
scuola d' obbligo;
e) ad erogare contributi in caso di malattia e di ricovero
ospedaliero ove non intervengano altre forme
assistenziali;
f) a potenziare l' attività delle associazioni che operano
per l' elevazione morale e materiale degli emigrati e delle loro
famiglie.
ARTICOLO 3
L'
attività di studio, di documentazione e ricerca e' diretta alla rilevazione dei
dati e alla raccolta di informazioni presso gli organi dello Stato, Enti
pubblici e privati, alla loro sistematica interpretazione e divulgazione, al
fine di determinare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione,
la situazione del mercato del lavoro e gli indirizzi dei piani di programmazione
regionale.
Alla realizzazione di questa attività la Regione provvede
direttamente, attraverso i competenti uffici di Giunta, oppure conferendo
specifici incarichi a istituti di ricerca pubblici e
privati.
ARTICOLO 4
Ai
lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per invalidità accertata dai
competenti organismi assicurativi, ovvero dopo due anni di assenza, e che
versino in stato di bisogno, nonché degli emigrati che dimostrino di aver
trovato un definitivo lavoro subordinato od autonomo in uno dei Comuni della
Regione, oltre al concorso alle spese sostenute per se stessi e per i propri
familiari per il viaggio e per il trasporto delle masserizie, viene assicurato
un concorso, per una sola volta, per le spese di prima sistemazione che in ogni
caso non potrà superare l' importo di L. 300.000.
I
familiari (il coniuge o i parenti di 1° grado) degli emigrati in altre Regioni
od all' estero potranno chiedere alla Regione contributi concorsuali per le
spese sostenute per il trasporto nei Paesi di origine delle salme dei propri
congiunti.
Le
istanze per ottenere i contributi previsti dal presente articolo dovranno essere
documentate e dovranno essere presentate ai Sindaci dei Comuni di residenza che
con il proprio parere e con ogni altro elemento utile di valutazione dovranno
trasmettere il 30 giugno ed il 31 ottobre di ogni anno.
La
Regione può erogare contributi sino ad un massimo di L. 1.000.000 in caso di
malattia grave o di ricovero ospedaliero degli emigrati rientrati in Puglia da
non più di un anno e sempreché gli stessi non abbiano diritto ad altre forme
assistenziali previste da leggi statali.
ARTICOLO 5
Ai
lavoratori emigrati da almeno 5 anni che intendano singolarmente o in
cooperativa, acquisire, costruire, ricostruire, ampliare la casa del Comune
prescelto al rientro, possono essere assegnati contributi “una tantum” a fondo
perduto nella misura massima del 15% del costo totale della realizzazione dell'
opera.
Il
contributo, che è versato a lavori ultimati, viene erogato solo se la casa ha le
caratteristiche di quelle previste per l' edilizia non di lusso.
Le
domande documentate con il certificato di abitabilità dovranno pervenire alla
Regione entro il 30 aprile di ogni anno.
Non
possono ottenere contributi, i lavoratori emigrati che siano proprietari o
abbiano coniuge proprietario di un appartamento.
ARTICOLO 6
I
figli dei lavoratori emigrati che frequentino la scuola Media Superiore possono
concorrere all' assegnazione di n. 400 borse di studio per l' intero corso di
studi di L. 150.000 ciascuna.
I
figli dei lavoratori emigrati che frequentano l' Università possono concorrere
all' assegnazione di n. 50 borse di studio annuali di L. 500.000
ciascuna.
Le
borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze statali.
Possono aspirare al beneficio tutti gli studenti che si
trovino nelle condizioni previste dalle norme statali in materia, fermo restando
quanto stabilito dal precedente comma.
I
concorsi per l' assegnazione delle borse di studio verranno espletati con le
modalità che saranno fissate con le procedure di cui al successivo art.
13.
ARTICOLO 7
Alle Associazioni maggiormente rappresentative che operino
a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere erogati
contributi finanziari per lo sviluppo dei compiti di istituto (assistenza,
formazione sociale e culturale, addestramento professionale, convegni,
ecc.).
I
contributi sono erogati sulla base dei programmi preventivamente presentati
entro il 31 ottobre di ogni anno ed esaminati dal Comitato di cui all' art. 11.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Associazioni dovranno
presentare alla Regione il consuntivo dell' attività svolta nell' anno
precedente e documentare l' utilizzo dei fondi messi a
disposizione.
ARTICOLO 8
Per
l' attuazione dei compiti di cui alla presente legge sono istituiti presso la
Giunta regionale, la Consulta regionale dell' emigrazione ed il suo Comitato.
ARTICOLO 9
La
Consulta regionale dell' emigrazione è composta da:
a) dieci sindaci, due per provincia, designati dalla
sezione ANCI regionale pugliese;
b) cinque rappresentanti delle organizzazioni e
associazioni democratiche a carattere nazionale e regionale che operano nella
Regione a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
c) cinque emigrati designati unitariamente dalle
organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto
b);
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative in campo
nazionale;
e) quattro rappresentanti degli Istituti di Patronato e di
assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie che operano in
campo nazionale ed estero;
f) quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di
lavoro;
g) un rappresentante dell' Ufficio regionale del lavoro.
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio
regionale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto a); a
quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quelli di cui ai
punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Associazioni, Enti ed
Organizzazioni sopra indicati.
I
membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura
regionale.
E'
membro di diritto della Consulta l' Assessore preposto ai servizi sociali con
funzioni di Presidente.
Le
funzioni vicarie sono svolte dal componente anziano.
Le
funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della
Regione.
ARTICOLO 10
Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far
partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di Amministrazioni ed Enti
interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di
voto.
ARTICOLO 11
La
Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri.
Il
Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie
sono svolte dal membro anziano del Comitato.
Le
funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della
Consulta.
ARTICOLO 12
La
Consulta regionale dell' emigrazione ha i seguenti
compiti:
a) studia il fenomeno della emigrazione nella causa e negli
effetti che essa determina nella economia, nella vita sociale della Regione,
nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all' estero e delle loro
famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari
Esteri per quanto attiene alle attività di sua competenza;
b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e
formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del
superamento degli squilibri socioeconomici della Regione, del Mezzogiorno e
dell' intero territorio nazionale;
c) segnala l' opportunità di proporre al Parlamento, ai
sensi dell' art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a
tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce la adozione
di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati e delle loro famiglie
nell' ambito della competenza regionale;
d) segnala l' opportunità di convocare conferenze sui
problemi dell' emigrazione anche in collegamento con le altre Regioni e col
Ministero degli Affari Esteri;
e) formula proposte per la designazione dei rappresentanti
degli emigrati all' estero e degli emigrati interni, negli Enti ed organismi che
hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell' emigrazione;
f) propone iniziative tendenti ad assicurare l' effettivo
esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori
emigrati;
g) nomina con voto limitato a quattro i membri del
Comitato;
h) formula proposte al riguardo sull' impiego dei risparmi
formati con le rimesse dei lavoratori emigrati.
ARTICOLO 13
Il
Comitato propone alla Giunta regionale, su conforme parere della Consulta, l'
adozione di provvedimenti in ordine a:
a) concorso alle spese di viaggio e al trasporto delle
masserizie sostenute per sé e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che
almeno dopo un anno di assenza rientri definitivamente nella
regione;
b) concorso alle spese di prima sistemazione;
c) contributi “ una tantum “ per l' acquisizione, la costruzione, la
ricostruzione e l' ampliamento della casa;
d) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole
secondarie superiori e universitarie;
e) contributi alle associazioni a favore degli emigrati e
loro familiari.
Entro un mese dal suo insediamento il Comitato proporrà
alla Giunta i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere
disposte le provvidenze previste dalla presente legge.
ARTICOLO 14
La
concessione delle provvidenze e la attuazione delle iniziative di cui alla
presente legge, sono disposte dal Presidente della Giunta regionale o, per sua
delega, dall' Assessore competente, su conforme parere della Giunta, sentiti il
Comitato e la Consulta per quanto di rispettiva competenza.
ARTICOLO 15
Ai
componenti della Consulta e del Comitato ad eccezione del Presidente, e'
corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata
dalle norme legislative regionali in materia.
La
Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia
necessario.
Il
Comitato si riunisce non più di quattro volte al mese.
ARTICOLO 16
Per
l' espletamento dei compiti connessi con la presente legge è istituito presso l'
assessorato al Lavoro, Cooperazione e Servizi Sociali, l' Ufficio per i problemi
dell' emigrazione il cui organico è' costituito da:
1 Dirigente,
2 Funzionari direttivi,
3 Collaboratori,
4 Assistenti.
ARTICOLO 17(2)
[Agli oneri derivanti
dalla attuazione della presente legge si farà fronte per l' anno 1974 mediante
l' introduzione nello stato di previsione della spesa del bilancio delle
seguenti variazioni:
cap. 324/ 2 “ Fondo globale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione “ (in diminuzione) L.
500.000.000
cap. 161/ bis “ Interventi in favore degli emigrati “ (di
nuova istituzione- in aumento) L. 500.000.000 così
articolato:
art. 1 “ Studi ed indagini sul fenomeno dell' emigrazione”
L. 15.000.000
art. 2 “ Interventi assistenziali per il primo accoglimento
nella Regione degli emigrati, contributi per l' assistenza sanitaria e concorso
per spese di trasporto salme” L. 130.000.000
art. 3 “ Contributi per l' acquisizione, la costruzione, la
ricostruzione e l' ampliamento della casa da parte dei lavoratori emigrati “ L.
240.000.000
art. 4 “ Borse di studio per i figli degli emigrati che
frequentino la scuola media di secondo grado “ L.
60.000.000
art. 5 “ Borse di studio per i figli degli emigrati che
frequentino l' Università “ L.
25.000.000
art. 6 “ Contributi alle associazioni che operano a favore
degli emigrati e loro famiglie “ L. 20.000.000
art. 7 “ Spese per il funzionamento della Consulta e del
Comitato “ L. 10.000.000 ]
(2) il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1 della
L.R.. 5 febbraio 1975, n. 19 che è stata
successivamente abrogata dalla L.R..
13 agosto 1998, n. 28.
Data a Bari, addì 12
novembre 1974
La presente legge, prima modificata dal
primo comma dell'art. 1, L.R.
5 febbraio 1975, n. 19, è stata
successivamente abrogata dal primo comma dell'art. 16, L.R.
23 ottobre 1979, n. 65, dalla data di
entrata in vigore della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 15 della
menzionata legge che è stata a sua volta abrogata dall’art. 14 della
l.r.
11 dicembre 2000, n. 23