Legge Vigente
Articolo unico
Il personale immesso nei ruoli regionali, nei cui confronti sia successivamente applicato l'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, usufruirà degli stessi benefici previsti dalla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, per il restante personale inquadrato.